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lunedì 15 ottobre 2012

Violazioni IVA non sanzionabili se «aggiustate» prima della liquidazione

Violazioni IVA non sanzionabili se «aggiustate» prima della liquidazione

Principio che pare confermato dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’aumento di aliquota al 21%
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/ Lunedì 15 ottobre 2012
L’art. 6 del DLgs. 471/97 contempla che le sanzioni sull’errata/omessa/infedele fatturazione nonché registrazione delle operazioni vadano dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Ove dette violazioni, “a cascata”, si riflettano sulla dichiarazione annuale, la fattispecie integra anche la sanzione da infedele dichiarazione, e l’Ufficio, nel momento in cui forma l’atto di contestazione della sanzione o l’accertamento, deve tenere conto della continuazione determinando una sanzione unica.
È ovviamente fatta salva la possibilità di sanare la situazione mediante ravvedimento operoso, anche se in tal caso il contribuente non può beneficiare del più mite trattamento sanzionatorio derivante dalla continuazione.
Vi è però un’ipotesi in cui, a nostro avviso, nessuna sanzione può essere irrogata in quanto meramente formale, senza danno all’Erario né ostacolo all’attività di controllo.
Si tratta della fattispecie in cui il contribuente “regolarizza” la situazione in un momento antecedente alla prima liquidazione dell’imposta utile, che, come noto, avviene o mensilmente oppure ogni tre mesi.
Facciamo l’esempio in cui un contribuente, per errore, emetta e registri una fattura con IVA al 10%, in merito ad un’operazione che, invece, avrebbe dovuto essere fatturata al 21%.
Nella suddetta fattispecie, anche dopo il termine ultimo per l’emissione della fattura, è possibile procedere ad una variazione in aumento dell’imposta integrando la fattura e annotando il tutto nel registro, a condizione che, come detto, ciò avvenga antecedentemente alla prima liquidazione periodica, in modo che il conteggio dell’IVA sia comunque corretto.
In tal caso, nessun danno per l’Erario
Tale eventualità, con specifico riferimento al caso in esame, era stata sostenuta nella circolare n. 180 del 1998 nella parte relativa all’art. 13 del DLgs. 472/97, ove il “vecchio” comma 4 contemplava una particolare forma di ravvedimento gratuito per le violazioni formali.
Ora, la circostanza che il menzionato comma sia stato espunto non muta i termini della questione, siccome le violazioni solo formali non sono neppure oggi sanzionabili, e ciò ha ancora più rilievo dopo l’introduzione dell’art. 10 della L. 212/2000.
Indirettamente, una conferma sembra provenire dalla stessa Agenzia delle Entrate, che, con il comunicato stampa n. 156 del 16 settembre 2011, in occasione del cambiamento di aliquota IVA dal 20 al 21% per effetto della L. 148/2011, ha chiarito che, ove i contribuenti non avessero potuto adeguare in modo rapido ad esempio i propri software alla nuova normativa, essi avrebbero potuto procedere all’esecuzione di una variazione in aumento. Proprio in merito a ciò, è stato evidenziato che “la regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA è esigibile”.
Il principio sembra il medesimo, nonostante sia stato palesato in una situazione molto peculiare, caratterizzata dal menzionato mutamento di aliquota per effetto di un provvedimento legislativo.
  Alfio CISSELLO e Marco PEIROLO
FONTE:EUTEKNE

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