AGRICOLTURA
Per le società agricole calcolo del reddito con regole ordinarie
Il Ddl. di stabilità per il 2013 elimina la possibilità per le società agricole di optare per la tassazione a reddito agrario
L’art. 12 del Ddl. di stabilità per il
2013, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre
scorso, contiene disposizioni che interessano il settore agricolo.
In particolare, con riferimento ai commi 32 e 33 dell’attuale testo, verrebbe eliminata la possibilità per le società agricole, di cui all’articolo 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99, di optare per il regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all’art. 32 del TUIR generano reddito imponibile, non già in base alle corrispondenti risultanze di bilancio (“a costi e ricavi”), bensì in base al reddito agrario del fondo.
Il comma 32 del citato art. 12, infatti, stabilisce l’abrogazione dei commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e dispone la perdita dell’efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 di eventuali opzioni esercitate. Dalla bozza di Ddl. si evince, quindi, che l’abrogazione si applicherebbe a partire dall’anno 2012 per i soggetti “solari”.
Un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze disciplinerà le disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 32.
Al riguardo, si ritiene utile precisare meglio quali siano le norme abrogate.
L’art. 1, comma 1093 della L. n. 296/2006 ha introdotto un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile in favore di società di persone commerciali (snc, sas), srl e società cooperative, che rivestano la qualifica di società agricole ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99.
Si tratta delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c. e che contengono, nella propria ragione o denominazione sociale, l’indicazione di “società agricola”.
Tali soggetti, ai sensi del citato comma 1093, potevano (allo stato delle cose preferiamo utilizzare il verbo al passato) optare per un regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all’art. 32 del TUIR generavano reddito imponibile in base al reddito agrario del fondo. L’esercizio dell’opzione è vincolante per un triennio, ai sensi dell’art. 3 del DPR 10 novembre 1997 n. 442.
Dure sono state le reazioni di Confagricoltura alla norma in commento, che sul proprio sito sottolinea che “La norma sulla tassazione delle società agricole limita la libertà di impresa e impedisce la crescita del settore” e che “Il governo costringe il settore agricolo al nanismo”.
/ Arianna ZENI
FONTE:EUTEKNE
In particolare, con riferimento ai commi 32 e 33 dell’attuale testo, verrebbe eliminata la possibilità per le società agricole, di cui all’articolo 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99, di optare per il regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all’art. 32 del TUIR generano reddito imponibile, non già in base alle corrispondenti risultanze di bilancio (“a costi e ricavi”), bensì in base al reddito agrario del fondo.
Il comma 32 del citato art. 12, infatti, stabilisce l’abrogazione dei commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e dispone la perdita dell’efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 di eventuali opzioni esercitate. Dalla bozza di Ddl. si evince, quindi, che l’abrogazione si applicherebbe a partire dall’anno 2012 per i soggetti “solari”.
Un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze disciplinerà le disposizioni transitorie per l’applicazione del comma 32.
Al riguardo, si ritiene utile precisare meglio quali siano le norme abrogate.
L’art. 1, comma 1093 della L. n. 296/2006 ha introdotto un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile in favore di società di persone commerciali (snc, sas), srl e società cooperative, che rivestano la qualifica di società agricole ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99.
Si tratta delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c. e che contengono, nella propria ragione o denominazione sociale, l’indicazione di “società agricola”.
Tali soggetti, ai sensi del citato comma 1093, potevano (allo stato delle cose preferiamo utilizzare il verbo al passato) optare per un regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all’art. 32 del TUIR generavano reddito imponibile in base al reddito agrario del fondo. L’esercizio dell’opzione è vincolante per un triennio, ai sensi dell’art. 3 del DPR 10 novembre 1997 n. 442.
Abrogati i regimi opzionali per le società agricole
Ai sensi dell’art. 1 comma 1094 della L. n. 296/2006, invece, le società di persone (snc, sas) e le società a responsabilità limitata (srl) che sono costituite (in qualità di soci) da imprenditori agricoli e che esercitano esclusivamente attività
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai
soci, potevano optare per
l’applicazione di un regime fiscale di favore, in base al quale sono
considerate imprese agricole (e non imprese commerciali) e determinano
il reddito applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività pari al 25%.
Se l’opzione non veniva esercitata, occorreva determinare il reddito in
base alle regole ordinarie vigenti in materia di determinazione del
reddito d’impresa.Dure sono state le reazioni di Confagricoltura alla norma in commento, che sul proprio sito sottolinea che “La norma sulla tassazione delle società agricole limita la libertà di impresa e impedisce la crescita del settore” e che “Il governo costringe il settore agricolo al nanismo”.
/ Arianna ZENI
FONTE:EUTEKNE
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