iva
Nuova proroga per le comunicazioni IVA degli operatori finanziari
L’Agenzia ha di nuovo differito, al 31 gennaio 2013, il termine per lo spesometro dei pagamenti «tracciati»
Con un provvedimento emanato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente differito, al 31 gennaio 2013,
il termine, già in precedenza prorogato al 15 ottobre 2012, per la
comunicazione, da parte degli operatori finanziari di cui all’art. 7,
comma 6, del DPR 605/73, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.600 euro IVA compresa, in cui l’acquirente è consumatore finale, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
La predetta proroga, dal punto di vista soggettivo, riguarda gli operatori finanziari che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1-ter dell’art. 21 del DL 78/2010, aggiunto dall’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, sono obbligati alla comunicazione all’Amministrazione finanziaria, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010, in cui parte acquirente sia una persona fisica.
In relazione alle predette operazioni, è bene ricordare il quadro normativo in cui si inserisce la proroga in commento, in quanto in deroga all’obbligo generale che individua nel soggetto che pone in essere l’operazione l’obbligo di presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate (per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2011, in quanto trattasi di operazioni senza obbligo di emissione della fattura).
In particolare, in un primo momento l’art. 7, comma 2, lett. o) del DL 70/2011, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all’art. 21 del DL 78/2010, ha escluso dall’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, “qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Successivamente, l’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 21 del DL 78/2010, ha stabilito che “gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
In buona sostanza, combinando le due disposizioni normative riportate, emerge che, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro, IVA compresa, in cui l’acquirente/committente è un soggetto che non riveste la qualifica di soggetto IVA (tipicamente un privato), l’obbligo di comunicazione non ricade sul soggetto passivo che ha effettuato l’operazione (commerciante al minuto, tipicamente), bensì sull’operatore finanziario che ha emesso lo strumento finanziario (carta di credito, di debito o prepagata) a mezzo del quale l’acquirente/committente ha pagato il corrispettivo previsto per l’operazione.
In attuazione dell’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, che ha “trasferito” l’obbligo di comunicazione all’operatore finanziario per le predette operazioni, il provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2011 aveva inizialmente fissato al 30 aprile 2012 il termine per la comunicazione, da parte dei predetti operatori, delle operazioni in questione effettuate nel periodo dal 6 luglio (data di entrata in vigore del DL 98/2011) al 31 dicembre 2011, indicando altresì il codice fiscale dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispostivi POS (in buona sostanza, i dati dell’esercente presso cui è installato tale dispositivo).
In un secondo momento, con il provvedimento del 16 aprile 2012, l’Agenzia aveva disposto la proroga del predetto termine del 30 aprile 2012 al 15 ottobre 2012, fermo restando il contenuto della comunicazione stessa, precisando, tuttavia, che si sarebbe provveduto a sostituire le specifiche tecniche allegate al precedente provvedimento del 29 dicembre, che devono considerarsi soppresse.
/ Sandro CERATO
fonte:eutekne
La predetta proroga, dal punto di vista soggettivo, riguarda gli operatori finanziari che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1-ter dell’art. 21 del DL 78/2010, aggiunto dall’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, sono obbligati alla comunicazione all’Amministrazione finanziaria, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010, in cui parte acquirente sia una persona fisica.
In relazione alle predette operazioni, è bene ricordare il quadro normativo in cui si inserisce la proroga in commento, in quanto in deroga all’obbligo generale che individua nel soggetto che pone in essere l’operazione l’obbligo di presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate (per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2011, in quanto trattasi di operazioni senza obbligo di emissione della fattura).
In particolare, in un primo momento l’art. 7, comma 2, lett. o) del DL 70/2011, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all’art. 21 del DL 78/2010, ha escluso dall’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, “qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Successivamente, l’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 21 del DL 78/2010, ha stabilito che “gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
In buona sostanza, combinando le due disposizioni normative riportate, emerge che, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro, IVA compresa, in cui l’acquirente/committente è un soggetto che non riveste la qualifica di soggetto IVA (tipicamente un privato), l’obbligo di comunicazione non ricade sul soggetto passivo che ha effettuato l’operazione (commerciante al minuto, tipicamente), bensì sull’operatore finanziario che ha emesso lo strumento finanziario (carta di credito, di debito o prepagata) a mezzo del quale l’acquirente/committente ha pagato il corrispettivo previsto per l’operazione.
In attuazione dell’art. 23, comma 41 del DL 98/2011, che ha “trasferito” l’obbligo di comunicazione all’operatore finanziario per le predette operazioni, il provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2011 aveva inizialmente fissato al 30 aprile 2012 il termine per la comunicazione, da parte dei predetti operatori, delle operazioni in questione effettuate nel periodo dal 6 luglio (data di entrata in vigore del DL 98/2011) al 31 dicembre 2011, indicando altresì il codice fiscale dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispostivi POS (in buona sostanza, i dati dell’esercente presso cui è installato tale dispositivo).
In un secondo momento, con il provvedimento del 16 aprile 2012, l’Agenzia aveva disposto la proroga del predetto termine del 30 aprile 2012 al 15 ottobre 2012, fermo restando il contenuto della comunicazione stessa, precisando, tuttavia, che si sarebbe provveduto a sostituire le specifiche tecniche allegate al precedente provvedimento del 29 dicembre, che devono considerarsi soppresse.
Il nuovo tracciato record richiede ulteriori adeguamenti tecnici
Infine, con il provvedimento di ieri, come già anticipato, il termine è nuovamente differito al 31 gennaio 2013 e nelle motivazioni si legge che la predisposizione del nuovo tracciato record (già annunciato con la precedente proroga) richiede ulteriori adeguamenti tecnici che siano rispondenti alla diversa e nuova tipologia di informazioni da trasmettere./ Sandro CERATO
fonte:eutekne
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