diritto civile
La mediazione non è più condizione di procedibilità della domanda
Nelle motivazioni della Corte Costituzionale, l’eccesso di delega legislativa
La Consulta ha accolto l’eccezione sollevata dal Tar del Lazio con l’ordinanza del 12 aprile 2011 dichiarandone l’“illegittimità costituzionale” (si veda “La mediazione obbligatoria è incostituzionale” di oggi). Vediamo gli effetti di tale pronuncia e ragioniamo su cosa potrà succedere.
Per effetto delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, le norme dichiarate illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136 Cost.). Da quel giorno, la norma cessa di avere applicazione (quindi non si parla di abrogazione o di nullità o di inesistenza, ma solo di disapplicazione da parte del giudice). Le pronunce di annullamento non eliminano ex tunc e nella loro totalità gli effetti prodotti dagli atti sindacati, ma fanno cadere soltanto le conseguenze incompatibili con la nuova situazione che si è venuta a creare. Non ha, quindi, effetti sui rapporti esauriti. In altre parole, una legge, anche se dichiarata incostituzionale, continua ad esplicare i suoi effetti per quei rapporti costituitisi prima della sentenza della Corte Costituzionale per il principio di legalità. La stessa legge dovrà esser invece disapplicata per i rapporti non ancora costituiti o in corso di perfezionamento.
E allora, basandoci solo sul comunicato della Corte (non è disponibile ancora il testo della decisione), la norma che è stata dichiarata illegittima è l’art. 5 del DLgs. 28/2010, ma nella parte in cui si prevede l’obbligatorietà della mediazione per determinate materie. Rimane, quindi, in piedi tutto il resto dell’impianto normativo, così come il DM 180/2010 e le successive disposizioni legislative (ovviamente, laddove non vi sia un richiamo al predetto art. 5, come ad esempio l’art. 8 DLgs. 28/2010 che prevede una sanzione per chi non partecipa al procedimento “senza giustificato motivo”).
Questo vuol dire che da oggi in poi non è più obbligatorio e non è più condizione di procedibilità depositare una domanda di mediazione per una controversia in materia di affitto d’azienda, successione, ecc. Vuol dire che i giudici non potranno più rinviare il processo per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Ma vuol anche dire che tutte le mediazioni sino ad oggi concluse hanno perfetta efficacia e validità.
Detto questo, cosa succederà domani?
La questione di illegittimità costituzionale sollevata era molto ampia: oltre alla questione di “eccesso di delega”, il Tribunale amministrativo aveva, infatti, avanzato sospetti di illegittimità del DLgs. 28/2010 in relazione anche, in particolare, all’art. 24 Cost., oltre a contestare anche l’art. 16, comma 1, del DLgs. n. 28/2010, in ordine all’abilitazione degli organismi di mediazione. Non si può poi trascurare la contestazione secondo cui la mediazione obbligatoria impedirebbe al cittadino di veder tutelati i propri diritti da un giudice dello Stato, nonché la questione della mancanza dell’obbligo di assistenza legale (come nel processo), circostanza questa che lederebbe la garanzia di difesa dei più deboli.
Ebbene, la Consulta ha deciso che l’art. 5 del DLgs. 28/2010 è illegittimo solo in relazione all’art. 77 Cost. e, quindi, perché non rientra nella delega conferita dal Parlamento con la L. 60/2009.
Ed allora, tenendo conto che il chiaro indirizzo imposto dall’Europa (si veda in proposito la Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008) va nel senso di promuovere e diffondere l’istituto della mediazione in materia commerciale, tenuto conto che l’indirizzo del nostro Legislatore in questi due anni è andato chiaramente nel senso di sostenere e rafforzare la mediazione, tenuto infine conto della giurisprudenza che ha sempre più diffusamente sanzionato le parti che non aderiscono alla procedura mediatoria, ebbene si può ritenere molto probabile che il Governo (il Parlamento è a fine legislatura) corra per reintrodurre la mediazione obbligatoria con decreto legge. E ciò non sarebbe in contrasto con quanto ora deciso dalla Corte, poiché questa ha solo dichiarato che, nel 2010, il Governo è uscito dai binari tracciati dalla legge delega.
D’altra parte, dobbiamo ricordare che il 18 marzo 2010 la Corte di Giustizia europea ha già dichiarato che la mediazione obbligatoria (in materia di telefonia) è assolutamente legittima e non impedisce la realizzazione del giusto ed equo processo, a condizione che tale procedura “non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone”.
Pertanto, ci si poteva aspettare che la Corte ponesse in evidenza che il termine di 4 mesi della mediazione (art. 6 del DLgs. 28/2010) è forse troppo lungo o che le indennità di mediazione sono troppo elevate, con invito al Legislatore a ridurre tempi e costi. Ma la Consulta ha solo contestato l’eccesso di delega. Null’altro.
Il canto di vittoria che molti stanno facendo appare, perciò, ingiustificato.
/ Alberto DEL NOCE
Per effetto delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, le norme dichiarate illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136 Cost.). Da quel giorno, la norma cessa di avere applicazione (quindi non si parla di abrogazione o di nullità o di inesistenza, ma solo di disapplicazione da parte del giudice). Le pronunce di annullamento non eliminano ex tunc e nella loro totalità gli effetti prodotti dagli atti sindacati, ma fanno cadere soltanto le conseguenze incompatibili con la nuova situazione che si è venuta a creare. Non ha, quindi, effetti sui rapporti esauriti. In altre parole, una legge, anche se dichiarata incostituzionale, continua ad esplicare i suoi effetti per quei rapporti costituitisi prima della sentenza della Corte Costituzionale per il principio di legalità. La stessa legge dovrà esser invece disapplicata per i rapporti non ancora costituiti o in corso di perfezionamento.
E allora, basandoci solo sul comunicato della Corte (non è disponibile ancora il testo della decisione), la norma che è stata dichiarata illegittima è l’art. 5 del DLgs. 28/2010, ma nella parte in cui si prevede l’obbligatorietà della mediazione per determinate materie. Rimane, quindi, in piedi tutto il resto dell’impianto normativo, così come il DM 180/2010 e le successive disposizioni legislative (ovviamente, laddove non vi sia un richiamo al predetto art. 5, come ad esempio l’art. 8 DLgs. 28/2010 che prevede una sanzione per chi non partecipa al procedimento “senza giustificato motivo”).
Questo vuol dire che da oggi in poi non è più obbligatorio e non è più condizione di procedibilità depositare una domanda di mediazione per una controversia in materia di affitto d’azienda, successione, ecc. Vuol dire che i giudici non potranno più rinviare il processo per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Ma vuol anche dire che tutte le mediazioni sino ad oggi concluse hanno perfetta efficacia e validità.
Detto questo, cosa succederà domani?
La questione di illegittimità costituzionale sollevata era molto ampia: oltre alla questione di “eccesso di delega”, il Tribunale amministrativo aveva, infatti, avanzato sospetti di illegittimità del DLgs. 28/2010 in relazione anche, in particolare, all’art. 24 Cost., oltre a contestare anche l’art. 16, comma 1, del DLgs. n. 28/2010, in ordine all’abilitazione degli organismi di mediazione. Non si può poi trascurare la contestazione secondo cui la mediazione obbligatoria impedirebbe al cittadino di veder tutelati i propri diritti da un giudice dello Stato, nonché la questione della mancanza dell’obbligo di assistenza legale (come nel processo), circostanza questa che lederebbe la garanzia di difesa dei più deboli.
Ebbene, la Consulta ha deciso che l’art. 5 del DLgs. 28/2010 è illegittimo solo in relazione all’art. 77 Cost. e, quindi, perché non rientra nella delega conferita dal Parlamento con la L. 60/2009.
Ed allora, tenendo conto che il chiaro indirizzo imposto dall’Europa (si veda in proposito la Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008) va nel senso di promuovere e diffondere l’istituto della mediazione in materia commerciale, tenuto conto che l’indirizzo del nostro Legislatore in questi due anni è andato chiaramente nel senso di sostenere e rafforzare la mediazione, tenuto infine conto della giurisprudenza che ha sempre più diffusamente sanzionato le parti che non aderiscono alla procedura mediatoria, ebbene si può ritenere molto probabile che il Governo (il Parlamento è a fine legislatura) corra per reintrodurre la mediazione obbligatoria con decreto legge. E ciò non sarebbe in contrasto con quanto ora deciso dalla Corte, poiché questa ha solo dichiarato che, nel 2010, il Governo è uscito dai binari tracciati dalla legge delega.
D’altra parte, dobbiamo ricordare che il 18 marzo 2010 la Corte di Giustizia europea ha già dichiarato che la mediazione obbligatoria (in materia di telefonia) è assolutamente legittima e non impedisce la realizzazione del giusto ed equo processo, a condizione che tale procedura “non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone”.
Pertanto, ci si poteva aspettare che la Corte ponesse in evidenza che il termine di 4 mesi della mediazione (art. 6 del DLgs. 28/2010) è forse troppo lungo o che le indennità di mediazione sono troppo elevate, con invito al Legislatore a ridurre tempi e costi. Ma la Consulta ha solo contestato l’eccesso di delega. Null’altro.
Il canto di vittoria che molti stanno facendo appare, perciò, ingiustificato.
/ Alberto DEL NOCE
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