Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

lunedì 22 ottobre 2012

La revoca dell’unico accomandatario amministratore «scioglie» la società

ilcasodelgiorno


Così si esprime l’orientamento prevalente, mentre alcuni hanno ammesso la nomina di un amministratore provvisorio
/ Lunedì 22 ottobre 2012
Com’è noto, la sas si caratterizza per l’“istituzionale” presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, ai quali è riservata la gestione della società e che, analogamente ai soci della snc, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti, i quali rispondono limitatamente alla quota conferita, ma non possono compiere, se non in presenza delle condizioni ed entro i limiti tassativamente stabiliti dalla legge, atti di amministrazione della società, pena la violazione del divieto di immistione e la perdita del beneficio della responsabilità limitata (artt. 2313, 2318 e 2320 c.c.).
Proprio in considerazione della particolare conformazione della sas, l’art. 2323 c.c., con riferimento all’ipotesi in cui vengano meno tutti i soci accomandatari o tutti i soci accomandanti, concessi ai superstiti sei mesi di tempo per il ripristino della categoria mancante, stabilisce che, in caso di decorso infruttuoso di tale termine, la società si sciolga; quanto alla disciplina del periodo “transitorio” di 6 mesi – fermo restando che in tale periodo, ove rimangano solo accomandatari, l’attività sociale prosegue normalmente – al comma 2 la norma citata prevede che, qualora rimangano solo accomandanti, essi debbano nominare, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione durante il periodo di cui si tratta, un amministratore provvisorio (che può essere tanto un accomandante quanto un terzo).
Il presupposto della nomina dell’amministratore provvisorio è la sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari: in applicazione di tale principio, si è escluso che possa farsi luogo all’iscrizione di tale nomina nel Registro delle imprese prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia disposto l’esclusione dell’unico socio accomandatario, trattandosi di sentenza di natura costitutiva, produttiva di effetti solo dopo essere passata in giudicato (Trib. Mantova 3 luglio 2012). Ma è possibile estendere l’applicazione dell’art. 2323, comma 2, c.c., oltre che alla mancanza “fisica” dell’accomandatario, anche ai casi di impossibilità, in senso lato, di amministrare la società? Il riferimento è all’ipotesi della revoca dell’unico socio accomandatario dalla carica di amministratore, i cui effetti sono oggetto di dibattito.
Al riguardo, è evidente infatti, da un lato, la differenza tra il venir meno della categoria dei soci accomandatari (che ricorre, ad esempio, quando l’unico socio accomandatario venga escluso dalla compagine sociale) e il venir meno, in capo agli stessi (che continuano a far parte della società), della sola facoltà di amministrare; dall’altro, come il provvedimento di revoca determini, stante il divieto di immistione da parte degli accomandanti, un “vuoto” di potere gestorio, suscettibile di compromettere la stessa sopravvivenza della sas. Ecco, quindi, che, per far fronte a tale situazione, alcuni hanno ammesso l’applicabilità analogica del sopra richiamato art. 2323, comma 2, c.c. e la nomina di un amministratore provvisorio (in giurisprudenza, App. Milano 23 aprile 1991).
Secondo un diverso indirizzo, ma nella stessa ottica, nell’ipotesi in esame occorrerebbe fare riferimento alla disciplina dettata dall’art. 1105 c.c., in tema di comunione, o dall’art. 2409 c.c., in tema di spa, con conseguente nomina di un amministratore giudiziario (cfr. Trib. Padova 13 luglio 2003), mentre altre pronunce hanno sostenuto che, in tale frangente, non possa essere nominato né un amministratore provvisorio né un amministratore giudiziario, dovendosi, invece, disporre una procura speciale a favore dell’accomandante per il compimento di singoli affari, ex art. 2320, comma 1, c.c. (cfr. Trib. Milano 1° luglio 2002).
Esclusa l’applicabilità analogica dell’art. 2323, comma 2 c.c.
L’orientamento prevalente si esprime comunque nel senso di escludere all’applicabilità analogica dell’art. 2323, comma 2, c.c. all’ipotesi della revoca dall’incarico gestorio dell’unico socio accomandatario, ritenendo invece che, in tali casi, non possa che configurarsi, in capo alla società, una causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2272 n. 2 c.c.), non essendo essa più in grado di funzionare, in mancanza di chi eserciti il potere di gestione.
Alla base di tale tesi vi è la valorizzazione della differenza tra le fattispecie delineate. Si muove dalla considerazione della possibilità di scindere, nella sas, la qualifica di socio accomandatario dal ruolo di amministratore: se è vero, infatti, che l’amministratore non può che essere un accomandatario (con esclusione sia degli accomandanti che dei terzi), non è vero il contrario, essendo senza dubbio possibile che un socio assuma i diritti e gli obblighi di un accomandatario, escludendo però quelli inerenti alla posizione di amministratore.
Nell’ipotesi di revoca dell’unico socio accomandatario amministratore, si verifica, dunque, una mera scissione tra la veste di accomandatario e quella di amministratore, atteso che detto socio, pur revocato dalla carica amministrativa, mantiene la qualifica di socio accomandatario e rimane all’interno della compagine. Da qui, l’esclusione dell’applicazione analogica dell’art. 2323 comma 2 c.c. ad una fattispecie così diversa da quella da quest’ultimo disciplinata (la fuoriuscita dalla società di tutti gli accomandatari) e l’affermazione del verificarsi di una causa di scioglimento della società, ove la situazione di stallo determinatasi per la mancanza dell’organo gestorio non sia tempestivamente risolta (Cass. 23 luglio 1994 n. 6871, Trib. Salerno 10 aprile 2007 e Trib. Milano 27 gennaio 2012).

Nessun commento:

Posta un commento