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sabato 27 ottobre 2012

Incentivi fiscali in stand-by per le start up innovative


agevolazioni

Incentivi fiscali in stand-by per le start up innovative

Niente detrazione IRPEF 19% e deduzione IRES 20% senza autorizzazione comunitaria e creazione dell’apposita sezione del Registro imprese

/ Sabato 27 ottobre 2012
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL n. 179/2012, restano alcune incertezze sull’applicabilità della disciplina di favore prevista per le start up innovative. In particolare, il comma 9 dell’articolo 29 del DL n. 179/2012 subordina l’efficacia delle agevolazioni fiscali all’autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto stabilito dall’articolo 108, comma 3 del Trattato Ue.
Risultano, quindi, in stand-by tutte le misure fiscali ad hoc previste per le start up: detrazione IRPEF del 19% degli investimenti nel capitale della start up (25% per le start up operanti in ambito sociale o energetico), deduzione IRES del 20% degli investimenti nel capitale della start up (27% per le start up in ambito sociale o energetico), detassazione della remunerazione tramite strumenti finanziari della start up per amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi.
Inoltre, per quanto riguarda la detrazione IRPEF e la deduzione IRES, è necessario un apposito decreto, previsto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 179/2012 (in vigore dal 20 ottobre 2012), recante le modalità attuative delle agevolazioni.
Sarebbero, tuttavia, già operative le disposizioni di favore di tipo camerale, societario e occupazionale, ferma restando l’istituzione di un’apposita sezione nel Registro delle imprese; l’iscrizione della start up in tale sezione è, infatti, necessaria al fine di poter fruire della disciplina di favore (così, articolo 25, comma 8, del DL n. 179/2012)
In linea generale, possono fruire delle misure di favore non solo le società di nuova costituzione ma anche le società già costituite.
Per quanto riguarda le società di nuova costituzione, l’art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 prevede che “in ogni caso, una volta decorsi i quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’art. 28, ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start up innovativa sino alla scadenza del relativo termine”.
Ne consegue che, decorsi 4 anni dalla data di costituzione della start up innovativa, non è più possibile avvalersi della disciplina di favore riconosciuta dagli artt. 25-32 del DL n. 179/2012 in ambito societario, fiscale e occupazionale.
Con riferimento alle società già costituite, invece, è prevista una durata variabile della disciplina di favore collegata all’anzianità della società. L’articolo 25, comma 3, del DL n. 179/2012 dispone testualmente che “Le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”.
Chiarimenti necessari per le società già costituite
In relazione alla citata norma, si osserva che il primo periodo del comma 3 dell’art. 25 fa riferimento alle società già costituite “alla data di conversione in legge del presente decreto”; nel secondo periodo, invece, sembra che la data di costituzione della società sia da considerare in relazione alla data di entrata in vigore del DL (20 ottobre 2012). Tale disallineamento dovrebbe essere corretto in sede di conversione in legge del decreto, considerate le difficoltà interpretative che lo stesso genera.
Ad ogni modo, in via di prima approssimazione, stando al tenore letterale della norma:
- se la start up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti, la disciplina troverà applicazione per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012);
- se la società è stata costituita entro i 3 anni precedenti, la disciplina troverà applicazione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012);
- se la società è stata costituita entro i 4 anni precedenti, la disciplina troverà applicazione per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012).
 / Pamela ALBERTI

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