iva
L’attuale regime dell’IVA per cassa abrogato dal 1° dicembre
L’IVA «in sospeso» sulle operazioni già effettuate andrà computata nel periodo di incasso/pagamento
Il decreto attuativo ha previsto che la nuova disciplina dell’IVA per cassa si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
Pertanto, in conformità all’art. 32-bis, comma 5, del DL n. 83/2012, da tale data sarà abrogato l’attuale regime, regolato dall’art. 7 del DL n. 185/2008, mentre resta confermata l’esigibilità differita a tempo indeterminato per le operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, come quelle poste in essere nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici.
La decorrenza anticipata rispetto a quella prevista dalle bozze di decreto, fissata al 1° gennaio 2013, potrebbe essere dovuta all’esigenza di evitare una possibile censura da parte degli organi comunitari laddove lo Stato italiano non avesse concluso in tempo utile la procedura di consultazione prevista dall’art. 167-bis della Direttiva IVA.
Gli Stati membri che applicano il nuovo sistema dell’IVA per cassa sono tenuti a stabilire, per i fornitori interessati ad accedervi, una soglia basata sul fatturato annuo non superiore a 500mila euro, elevabile fino a 2 milioni di euro previa consultazione del Comitato IVA; quest’ultima non è indispensabile per i soli Stati membri che, al 31 dicembre 2012, applichino una soglia superiore a 500 mila euro.
L’Italia, avendo adottato la soglia di 2 milioni di euro ex art. 32-bis, comma 1, del DL n. 83/2012, avrebbe dovuto consultare il Comitato IVA dato che, a fine 2012, il limite di volume d’affari previsto dall’attuale regime sarebbe stato di 200mila euro. Anticipando l’applicazione delle nuove disposizioni al 1° dicembre 2012 si evita pertanto l’obbligo in esame, dato che, alla fine dell’anno, la soglia sarà pari a 2 milioni di euro.
Resta, tuttavia, da verificare la legittimità, sempre sul piano comunitario, di tale decorrenza anticipata, considerato che il nuovo regime è stato novellato dalla Direttiva n. 2010/45/UE, le cui disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2013.
In assenza di autorizzazione, la decorrenza anticipata potrebbe essere illegittima in quanto il sistema dell’IVA per cassa deroga il principio di simmetria (di cui all’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972) sia dal lato del cliente, che può esercitare la detrazione anche se l’imposta assolta in rivalsa non è ancora esigibile, sia dal lato del fornitore, il cui diritto di detrazione resta sospeso finché non paga l’imposta dovuta sugli acquisti posti in essere.
A conferma di questa eventualità può richiamarsi la posizione espressa dalla Corte di Giustizia nella causa C-285/10 (Campsa Estaciones de Servicio), riguardante l’applicazione del valore normale, in luogo del corrispettivo pattuito, per la determinazione della base imponibile di determinate operazioni fra soggetti collegati. La Spagna, in particolare, è stata condannata perché, senza autorizzazione, ha imposto il criterio del valore normale prima dell’entrata in vigore della Direttiva n. 2006/69/CE, che ne ha previsto l’obbligo per tutti gli Stati membri.
Come anticipato, nel passaggio al nuovo regime, quello attuale sarà abrogato dal 1° dicembre 2012.
Molti operatori si stanno chiedendo quale sia il periodo di computo dell’IVA “in sospeso” sulle operazioni attive e passive effettuate fino al 30 novembre 2012 nel caso in cui, a tale data, le relative fatture non siano state ancora incassate/pagate.
Dal lato del cliente, per esempio, è stato ipotizzato che l’IVA a credito possa essere detratta a partire da novembre 2012 in quanto riferita ad operazioni assoggettate ad un regime abolito dal mese successivo, ovvero a decorrere da dicembre 2012 dato che, nel nuovo regime, la detrazione non è più “agganciata” al pagamento.
Dal lato del fornitore, invece, a destare confusione sono le norme contenute nel decreto attuativo che regolano il termine dell’opzione e, quindi, la fuoriuscita dal regime. Si è così immaginato che l’IVA a debito debba essere in ogni caso computata nella liquidazione di novembre 2012 anche se le fatture attive non sono state incassate.
In attesa di un chiarimento ufficiale, la soluzione che appare preferibile, in assenza di una disciplina transitoria specifica sul punto, è quella basata sull’effettuazione dell’operazione, quale criterio da assumere, sul piano temporale, per individuare il regime applicabile alle operazioni attive e passive con IVA “in sospeso”.
In altri termini, le operazioni effettuate in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre) in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30 novembre 2012.
/ Marco PEIROLO FONTE:EUTEKNE
Pertanto, in conformità all’art. 32-bis, comma 5, del DL n. 83/2012, da tale data sarà abrogato l’attuale regime, regolato dall’art. 7 del DL n. 185/2008, mentre resta confermata l’esigibilità differita a tempo indeterminato per le operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, come quelle poste in essere nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici.
La decorrenza anticipata rispetto a quella prevista dalle bozze di decreto, fissata al 1° gennaio 2013, potrebbe essere dovuta all’esigenza di evitare una possibile censura da parte degli organi comunitari laddove lo Stato italiano non avesse concluso in tempo utile la procedura di consultazione prevista dall’art. 167-bis della Direttiva IVA.
Gli Stati membri che applicano il nuovo sistema dell’IVA per cassa sono tenuti a stabilire, per i fornitori interessati ad accedervi, una soglia basata sul fatturato annuo non superiore a 500mila euro, elevabile fino a 2 milioni di euro previa consultazione del Comitato IVA; quest’ultima non è indispensabile per i soli Stati membri che, al 31 dicembre 2012, applichino una soglia superiore a 500 mila euro.
L’Italia, avendo adottato la soglia di 2 milioni di euro ex art. 32-bis, comma 1, del DL n. 83/2012, avrebbe dovuto consultare il Comitato IVA dato che, a fine 2012, il limite di volume d’affari previsto dall’attuale regime sarebbe stato di 200mila euro. Anticipando l’applicazione delle nuove disposizioni al 1° dicembre 2012 si evita pertanto l’obbligo in esame, dato che, alla fine dell’anno, la soglia sarà pari a 2 milioni di euro.
Resta, tuttavia, da verificare la legittimità, sempre sul piano comunitario, di tale decorrenza anticipata, considerato che il nuovo regime è stato novellato dalla Direttiva n. 2010/45/UE, le cui disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2013.
In assenza di autorizzazione, la decorrenza anticipata potrebbe essere illegittima in quanto il sistema dell’IVA per cassa deroga il principio di simmetria (di cui all’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972) sia dal lato del cliente, che può esercitare la detrazione anche se l’imposta assolta in rivalsa non è ancora esigibile, sia dal lato del fornitore, il cui diritto di detrazione resta sospeso finché non paga l’imposta dovuta sugli acquisti posti in essere.
A conferma di questa eventualità può richiamarsi la posizione espressa dalla Corte di Giustizia nella causa C-285/10 (Campsa Estaciones de Servicio), riguardante l’applicazione del valore normale, in luogo del corrispettivo pattuito, per la determinazione della base imponibile di determinate operazioni fra soggetti collegati. La Spagna, in particolare, è stata condannata perché, senza autorizzazione, ha imposto il criterio del valore normale prima dell’entrata in vigore della Direttiva n. 2006/69/CE, che ne ha previsto l’obbligo per tutti gli Stati membri.
Come anticipato, nel passaggio al nuovo regime, quello attuale sarà abrogato dal 1° dicembre 2012.
Molti operatori si stanno chiedendo quale sia il periodo di computo dell’IVA “in sospeso” sulle operazioni attive e passive effettuate fino al 30 novembre 2012 nel caso in cui, a tale data, le relative fatture non siano state ancora incassate/pagate.
Dal lato del cliente, per esempio, è stato ipotizzato che l’IVA a credito possa essere detratta a partire da novembre 2012 in quanto riferita ad operazioni assoggettate ad un regime abolito dal mese successivo, ovvero a decorrere da dicembre 2012 dato che, nel nuovo regime, la detrazione non è più “agganciata” al pagamento.
Dal lato del fornitore, invece, a destare confusione sono le norme contenute nel decreto attuativo che regolano il termine dell’opzione e, quindi, la fuoriuscita dal regime. Si è così immaginato che l’IVA a debito debba essere in ogni caso computata nella liquidazione di novembre 2012 anche se le fatture attive non sono state incassate.
In attesa di un chiarimento ufficiale, la soluzione che appare preferibile, in assenza di una disciplina transitoria specifica sul punto, è quella basata sull’effettuazione dell’operazione, quale criterio da assumere, sul piano temporale, per individuare il regime applicabile alle operazioni attive e passive con IVA “in sospeso”.
In altri termini, le operazioni effettuate in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre) in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30 novembre 2012.
/ Marco PEIROLO FONTE:EUTEKNE
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