Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 31 ottobre 2012

le nuove norme per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari

agricoltura

Efficaci le nuove norme per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari

Le novità, contenute nel DL 1/2012, sono in vigore dal 24 ottobre 2012

/ Lunedì 29 ottobre 2012
Dal 24 ottobre 2012 sono efficaci le disposizioni contenute nell’art. 62 del DL n. 1 del 24 gennaio 2012 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27), che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
Le disposizioni previste dal citato articolo 62 mirano ad una maggiore trasparenza dei rapporti all’interno della filiera.
Le novità riguardano:
- la previsione dell’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari;
- il divieto di pratiche commerciali sleali;
- i termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari (60 giorni per i prodotti non deperibili, 30 giorni per quelli deperibili).
Le modalità applicative di tali disposizioni sono demandate ad un decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
Sebbene il DM in questione non sia ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in quanto è al vaglio del Consiglio di Stato, sul sito del citato Ministero (http://www.politicheagricole.it) il documento è stato reso disponibile lo scorso 24 ottobre.
Perentrare nel merito delle novità contenute nell’art. 62, si ricorda che il comma 1 stabilisce che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari debbano essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e debbano indicare, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Fanno eccezione i contratti conclusi con il consumatore finale. Le violazioni di tale disposizione sono punite con la sanzione da 516 euro a 20.000 euro (in relazione al valore dei beni ceduti), salvo che il fatto costituisca reato. Per i contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012, l’art. 8 del DM 19 ottobre 2012 stabilisce che debbano essere adeguati alle disposizioni contenute nel comma 1 entro il 31 dicembre 2012.
Il comma 2, invece, vieta le pratiche commerciali sleali che potrebbero riguardare i suddetti contratti (ad esempio è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive, è vietato subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre, è vietato conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali o adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento). Il contraente che viola tali disposizioni è punito con la sanzione da 516 euro a 3.000 euro.
Infine, per gli stessi contratti il corrispettivo deve essere pagato:
- entro 30 giorni per le merci deteriorabili (il comma 4 dell’art. 62 del DL n. 1/2012 fa un elenco di quali prodotti alimentari debbano considerarsi deteriorabili);
- entro 60 giorni per tutte le altre merci.
Il calcolo dei giorni decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Così, ad esempio, per una fattura emessa, spedita e ricevuta nel mese di novembre 2012, il termine per il pagamento scadrà il 29 dicembre (30 giorni) se ha per oggetto prodotti deteriorabili, oppure il 28 gennaio 2013 (60 giorni) se ha per oggetto altri prodotti. La locuzione “dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura” ci porta a dover iniziare il conteggio da tale giorno (nel nostro esempio il 30 novembre) e non, invece, dal giorno successivo, che corrisponderebbe al 1° del mese (1° dicembre).
Sul punto, l’art. 5 del DM 19 ottobre 2012, attuativo dell’art. 62 in oggetto, precisa che il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti e che, in caso di ritardo nel pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata soltanto nel caso di consegna a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di PEC o di impiego della fattura elettronica con il sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente. In assenza di una data certa di ricevimento, al fine della decorrenza dei giorni, si presume che la stessa coincida con la data di consegna dei prodotti, salvo prova contraria.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento sarà punito con la sanzione da 500 euro a 500.000 euro (la misura della sanzione sarà determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi).
Inoltre, dal giorno successivo al termine per il pagamento decorreranno automaticamente gli interessi al tasso maggiorato di due punti percentuali
 / Arianna ZENI EUTEKNE

Nessun commento:

Posta un commento