Rendite fondiarie rivalutate di un ulteriore 15%
Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari dei terreni iscritti negli atti del Catasto terreni non rilevano tout court, ma sono soggetti ad una determinata rivalutazione percentuale, attualmente pari (art. 3, comma 50 della L. 23 dicembre 1996 n. 662):
- all’80% per il reddito dominicale;
- al 70% per il reddito agrario.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 10 giugno 2005 n. 77, infatti, non ha alcuna rilevanza il reddito effettivamente prodotto.
L’art. 12 del Ddl. di stabilità per l’anno 2013, del testo “definitivo” pubblicato sul sito del Governo il 16 ottobre, prevede che, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e agrario siano rivalutati di un ulteriore15%.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%.
Tale incremento si dovrà applicare sull’importorisultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3 comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 di cui si è detto (80% per i redditi dominicali e 70% per i redditi agrari).
In altre parole, per determinare il reddito imponibile, la rendita catastale dovrà essere rivalutata dell’80% (oppure del 70%) e il risultato dovrà essere ulteriormente incrementato:
- del 15% se il contribuente non è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP);
- del 5% se il contribuente è un coltivatore diretto o un IAP.
Così, ad esempio, ipotizzando il caso di un contribuente che non è coltivatore diretto né IAP, la determinazione del reddito dominicale dovrà essere effettuata come di seguito indicato:
- Rendita catastale = 1.500 euro;
- Rivalutazione ex art. 3 comma 50 della L. 662/96 dell’80% = 1.200 euro;
- Risultato post rivalutazione ex L. 662/96 = 2.700 euro;
- Rivalutazione ex art. 12 del Ddl. di stabilità per l’anno 2013 del 15% = 2.700 x 15/100 = 405 euro;
- Base imponibile ai fini delle imposte sui redditi = 3.105 euro.
Il comma 31 dell’art. 12 del Ddl. di stabilità per il 2013 recita testualmente: “Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e agrario, sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Per quanto concerne la rivalutazione del 5%, da una lettura letterale della norma sembrerebbe sia applicabile soltanto ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola.
La congiunzione “e”, infatti, sembrerebbe voler includere nel trattamento di favore (l’applicazione della rivalutazione del 5% anziché del 15%) i terreni agricoli dei soli coltivatori diretti e IAP che siano anche proprietari dei terreni.
Al contrario, i coltivatori diretti e IAP che conducono soltanto i terreni agricoli e che non siano anche i proprietari sarebbero esclusi dalla maggiorazione del 5%.
Per la versione definitiva della norma in commento, tuttavia, sarà necessario attendere la sua definitiva approvazione.
- all’80% per il reddito dominicale;
- al 70% per il reddito agrario.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 10 giugno 2005 n. 77, infatti, non ha alcuna rilevanza il reddito effettivamente prodotto.
L’art. 12 del Ddl. di stabilità per l’anno 2013, del testo “definitivo” pubblicato sul sito del Governo il 16 ottobre, prevede che, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e agrario siano rivalutati di un ulteriore15%.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%.
Tale incremento si dovrà applicare sull’importorisultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3 comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 di cui si è detto (80% per i redditi dominicali e 70% per i redditi agrari).
In altre parole, per determinare il reddito imponibile, la rendita catastale dovrà essere rivalutata dell’80% (oppure del 70%) e il risultato dovrà essere ulteriormente incrementato:
- del 15% se il contribuente non è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP);
- del 5% se il contribuente è un coltivatore diretto o un IAP.
Così, ad esempio, ipotizzando il caso di un contribuente che non è coltivatore diretto né IAP, la determinazione del reddito dominicale dovrà essere effettuata come di seguito indicato:
- Rendita catastale = 1.500 euro;
- Rivalutazione ex art. 3 comma 50 della L. 662/96 dell’80% = 1.200 euro;
- Risultato post rivalutazione ex L. 662/96 = 2.700 euro;
- Rivalutazione ex art. 12 del Ddl. di stabilità per l’anno 2013 del 15% = 2.700 x 15/100 = 405 euro;
- Base imponibile ai fini delle imposte sui redditi = 3.105 euro.
Il comma 31 dell’art. 12 del Ddl. di stabilità per il 2013 recita testualmente: “Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e agrario, sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Per quanto concerne la rivalutazione del 5%, da una lettura letterale della norma sembrerebbe sia applicabile soltanto ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola.
La congiunzione “e”, infatti, sembrerebbe voler includere nel trattamento di favore (l’applicazione della rivalutazione del 5% anziché del 15%) i terreni agricoli dei soli coltivatori diretti e IAP che siano anche proprietari dei terreni.
Al contrario, i coltivatori diretti e IAP che conducono soltanto i terreni agricoli e che non siano anche i proprietari sarebbero esclusi dalla maggiorazione del 5%.
Per la versione definitiva della norma in commento, tuttavia, sarà necessario attendere la sua definitiva approvazione.
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