accertamento
Ultimi giorni per la comunicazione dei contratti di leasing e noleggio
Scade il prossimo 29 ottobre 2012 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei contratti di leasing e noleggio relativi
all’anno 2011. In particolare, tale adempimento, in origine previsto
entro il 30 giugno 2012 dal provvedimento direttoriale del 5 agosto
2011, è stato da ultimo prorogato con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia n. 2012/94713 del 25 giugno 2012. Alla luce del contenuto
dei numerosi provvedimenti e chiarimenti emanati sulla questione (si
vedano, ad esempio, il comunicato stampa del 26 settembre 2011, il
provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011 e il comunicato stampa
del 23 dicembre 2011), risultano obbligati alla comunicazione in oggetto le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo (ossia
le società che sono iscritte nell’elenco generale di cui all’art. 106
del TUB), nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio.
Sono interessati dalla comunicazione anche gli operatori commerciali
che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di alcuni beni
mobili, anche se tale attività è svolta marginalmente.
In relazione a tali ultimi soggetti, che potremmo definire quali locatori o noleggiatori “occasionali”, in quanto svolgenti anche altra attività, è stato chiarito che:
- per le operazioni relative all’attività di noleggio o locazione, sussiste l’obbligo di invio all’Anagrafe tributaria della comunicazione (dei contratti di leasing e noleggio) prevista dal provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011;
- per le operazioni afferenti l’attività principale (officina di riparazione auto, nell’esempio), sussiste l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (“spesometro”).
Relativamente alla tipologia dei contratti oggetto della comunicazione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale comunicazione interessa tutti i contratti stipulati nei confronti di tutti i clienti (persone fisiche o giuridiche) della seguente natura: contratti di leasing finanziario, di leasing operativo, di locazione e di noleggio. In merito ai beni oggetto del contratto, vi rientrano i seguenti: autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, bene mobiliare e altro.
Limitatamente alle società di noleggio e locazione, è stato chiarito da parte dell’Agenzia che i dati contenuti nei contratti di noleggio da trasmettere riguardano esclusivamente beni come aeromobili, automobili e imbarcazioni. Vale a dire che risultano essere esclusi dalla comunicazione:
- i contratti di locazione su beni generici (tutti i beni potenzialmente oggetto di noleggio, come le fotocopiatrici o le piattaforme aeree usate dai cantieri).
- i contratti di comodato gratuito;
- contratti con riferimento al noleggio di navi e imbarcazioni stipulati dalle società armatoriali che svolgono la cosiddetta attività di shipping. In questo caso, infatti, il nolo della nave è strumentale a un contratto di trasporto di merci o derrate.
È opportuno ricordare che, al fine di una migliore individuazione dei soggetti tenuti all’invio del suddetto adempimento, in via transitoria l’Agenzia aveva previsto che, per le annualità 2009 e 2010, fossero obbligate ad inviare la comunicazione entro il 31 gennaio 2012 (termine così prorogato dal provvedimento del 21 novembre scorso):
- le società di leasing finanziario e operativo che avevano ricevuto il questionario ex art. 32 del DPR n. 600/1973, ma che non avevano provveduto ad inoltrare la risposta;
- le società di leasing che non avevano mai ricevuto il suddetto questionario.
/ Sandro CERATO e Michele BANA
In relazione a tali ultimi soggetti, che potremmo definire quali locatori o noleggiatori “occasionali”, in quanto svolgenti anche altra attività, è stato chiarito che:
- per le operazioni relative all’attività di noleggio o locazione, sussiste l’obbligo di invio all’Anagrafe tributaria della comunicazione (dei contratti di leasing e noleggio) prevista dal provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011;
- per le operazioni afferenti l’attività principale (officina di riparazione auto, nell’esempio), sussiste l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (“spesometro”).
Relativamente alla tipologia dei contratti oggetto della comunicazione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale comunicazione interessa tutti i contratti stipulati nei confronti di tutti i clienti (persone fisiche o giuridiche) della seguente natura: contratti di leasing finanziario, di leasing operativo, di locazione e di noleggio. In merito ai beni oggetto del contratto, vi rientrano i seguenti: autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, bene mobiliare e altro.
Limitatamente alle società di noleggio e locazione, è stato chiarito da parte dell’Agenzia che i dati contenuti nei contratti di noleggio da trasmettere riguardano esclusivamente beni come aeromobili, automobili e imbarcazioni. Vale a dire che risultano essere esclusi dalla comunicazione:
- i contratti di locazione su beni generici (tutti i beni potenzialmente oggetto di noleggio, come le fotocopiatrici o le piattaforme aeree usate dai cantieri).
- i contratti di comodato gratuito;
- contratti con riferimento al noleggio di navi e imbarcazioni stipulati dalle società armatoriali che svolgono la cosiddetta attività di shipping. In questo caso, infatti, il nolo della nave è strumentale a un contratto di trasporto di merci o derrate.
È opportuno ricordare che, al fine di una migliore individuazione dei soggetti tenuti all’invio del suddetto adempimento, in via transitoria l’Agenzia aveva previsto che, per le annualità 2009 e 2010, fossero obbligate ad inviare la comunicazione entro il 31 gennaio 2012 (termine così prorogato dal provvedimento del 21 novembre scorso):
- le società di leasing finanziario e operativo che avevano ricevuto il questionario ex art. 32 del DPR n. 600/1973, ma che non avevano provveduto ad inoltrare la risposta;
- le società di leasing che non avevano mai ricevuto il suddetto questionario.
Comunicazione solo per i contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011
Per
quanto riguarda, invece, i dati relativi ai contratti stipulati dagli
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio,
stanti le difficoltà a reperire i dati relativi agli anni 2009 e 2010
oggetto di monitoraggio, l’Amministrazione finanziaria ha deciso di
limitare solo ai contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011 la comunicazione richiesta dal Fisco entro il 30 giugno 2012, termine poi prorogato al 29 ottobre 2012.
Per il 2010 e per il periodo che va dal 1° gennaio al 20 novembre
2011, le eventuali operazioni sono rientrate, invece, nell’ambito
applicativo dell’elenco “clienti e fornitori” (spesometro)./ Sandro CERATO e Michele BANA
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