Accertamento
La rinuncia all’adesione interrompe la sospensione del termine per il ricorso
La Cassazione afferma un principio molto
importante, dal quale si desume che mai il contribuente deve dichiarare
di rinunciare all’adesione
La Suprema Corte, con una sentenza
depositata ieri, la n. 17439, ritorna ad occuparsi di un tema che
risulta molto importante: la permanenza della sospensione del
termine per ricorrere derivante dall’istanza di accertamento con
adesione nel caso in cui sia dimostrato in atti che il contribuente
abbia inteso rinunciare alla domanda.
Prima di tutto, occorre precisare che non viene messo in discussione il principio affermato dalla Corte Costituzionale (pronuncia n. 140 del 2011), recepito ormai da gran parte della giurisprudenza, secondo cui la sospensione del termine permane anche ove le parti non abbiano raggiunto un accordo, in quanto, come ricordato nella pronuncia, esse potrebbero sempre riprendere le trattative.
Invero, la questione non concerne nemmeno il caso in cui, sempre previa rigorosa dimostrazione in atti, il contribuente abbia inviato la domanda con intento chiaramente dilatorio, ipotesi ove, secondo una sentenza di merito recente, la sospensione non opera ab origine (si veda “Istanza di adesione «dilatoria» senza sospensione del termine per ricorrere” dello scorso 1° ottobre).
Si tratta della fattispecie in cui risulta che il contribuente ha inteso rinunciare all’adesione. Si pensi all’ipotesi in cui il contribuente, anche in perfetta buona fede, si rechi presso gli uffici in occasione del contraddittorio e capisca che il funzionario è disposto a ridurre la pretesa in maniera minima rispetto a quanto egli in realtà sperava. Per questo motivo, ignorando gli effetti che ciò può avere, magari dichiara di rinunciare all’adesione.
I giudici di Cassazione hanno affermato che, nonostante quanto detto dalla Consulta, se il contribuente rinuncia all’adesione la sospensione del termine si interrompe, e ciò ha inevitabili riflessi sulla tempestività del ricorso.
Ricapitolando:
- se il contribuente domanda l’adesione e, nel contraddittorio, non si fa nulla, viene redatto il “verbale di mancato accordo”, e il termine per il ricorso è sempre di 150 giorni (sessanta ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92 più 90 di sospensione ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 218/97);
- se il contribuente invia la domanda e, nel contraddittorio o mediante altri atti, rinuncia all’adesione, il termine per ricorrere non sarà più di 150 giorni, ma di sessanta ai quali occorre aggiungere lo iato temporale che va dalla domanda di adesione sino al momento in cui c’è stata la rinuncia.
Viene così confermato quanto era stato espresso, su questo quotidiano, in un precedente articolo (si veda “Istanza di adesione, termine sospeso a prescindere dall’esito del contraddittorio” dell’8 luglio 2010).
Poco importa che il contribuente sappia con certezza che l’adesione non si farà mai: non bisogna rinunciare, in quanto se non si rinuncia, come detto dalla Corte Costituzionale, almeno ipoteticamente le trattative potrebbero riprendere, cosa che non potrebbe avvenire in presenza di rinuncia.
In conclusione, il contribuente deve prendere atto dell’impossibilità, magari “temporanea”, di pervenire ad un accordo, posto che così facendo nulla potrà essergli opposto relativamente al venir meno del periodo di sospensione del termine.
/ Alfio CISSELLO
fonte:eutekne
Prima di tutto, occorre precisare che non viene messo in discussione il principio affermato dalla Corte Costituzionale (pronuncia n. 140 del 2011), recepito ormai da gran parte della giurisprudenza, secondo cui la sospensione del termine permane anche ove le parti non abbiano raggiunto un accordo, in quanto, come ricordato nella pronuncia, esse potrebbero sempre riprendere le trattative.
Invero, la questione non concerne nemmeno il caso in cui, sempre previa rigorosa dimostrazione in atti, il contribuente abbia inviato la domanda con intento chiaramente dilatorio, ipotesi ove, secondo una sentenza di merito recente, la sospensione non opera ab origine (si veda “Istanza di adesione «dilatoria» senza sospensione del termine per ricorrere” dello scorso 1° ottobre).
Si tratta della fattispecie in cui risulta che il contribuente ha inteso rinunciare all’adesione. Si pensi all’ipotesi in cui il contribuente, anche in perfetta buona fede, si rechi presso gli uffici in occasione del contraddittorio e capisca che il funzionario è disposto a ridurre la pretesa in maniera minima rispetto a quanto egli in realtà sperava. Per questo motivo, ignorando gli effetti che ciò può avere, magari dichiara di rinunciare all’adesione.
I giudici di Cassazione hanno affermato che, nonostante quanto detto dalla Consulta, se il contribuente rinuncia all’adesione la sospensione del termine si interrompe, e ciò ha inevitabili riflessi sulla tempestività del ricorso.
Ricapitolando:
- se il contribuente domanda l’adesione e, nel contraddittorio, non si fa nulla, viene redatto il “verbale di mancato accordo”, e il termine per il ricorso è sempre di 150 giorni (sessanta ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92 più 90 di sospensione ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 218/97);
- se il contribuente invia la domanda e, nel contraddittorio o mediante altri atti, rinuncia all’adesione, il termine per ricorrere non sarà più di 150 giorni, ma di sessanta ai quali occorre aggiungere lo iato temporale che va dalla domanda di adesione sino al momento in cui c’è stata la rinuncia.
La sospensione permane se non si perviene all’accordo
Da quanto esposto emerge la necessità che il contribuente non dichiari mai di rinunciare all’adesione.Viene così confermato quanto era stato espresso, su questo quotidiano, in un precedente articolo (si veda “Istanza di adesione, termine sospeso a prescindere dall’esito del contraddittorio” dell’8 luglio 2010).
Poco importa che il contribuente sappia con certezza che l’adesione non si farà mai: non bisogna rinunciare, in quanto se non si rinuncia, come detto dalla Corte Costituzionale, almeno ipoteticamente le trattative potrebbero riprendere, cosa che non potrebbe avvenire in presenza di rinuncia.
In conclusione, il contribuente deve prendere atto dell’impossibilità, magari “temporanea”, di pervenire ad un accordo, posto che così facendo nulla potrà essergli opposto relativamente al venir meno del periodo di sospensione del termine.
/ Alfio CISSELLO
fonte:eutekne
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