Revisione legale
Per i revisori legali, pronta la modulistica del nuovo Registro
È disponibile sul sito della Ragioneria
Generale dello Stato, non solo per l’iscrizione, ma anche per la
comunicazione di dati o informazioni al MEF
/ Mercoledì 31 ottobre 2012
A distanza di circa un mese e mezzo
dall’entrata in vigore, avvenuta il 13 settembre 2012, dei decreti
ministeriali che hanno definito, in attuazione del DLgs. 27 gennaio 2010
n. 39, i requisiti e le modalità per
l’iscrizione nel “nuovo” Registro dei revisori legali e nel Registro
del tirocinio, è stata messa a disposizione, sul sito della Ragioneria
Generale dello Stato, la modulistica per
l’accesso ai nuovi Registri, nonché per la comunicazione di dati o
informazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, soggetto
incaricato della tenuta dei Registri stessi.
In merito, si ricorda che il 13 settembre scorso costituisce una sorta di “spartiacque” tra la vecchia e la nuova disciplina: come evidenziato dalla Ragioneria Generale dello Stato (si veda “Da oggi in vigore il «nuovo» Registro dei revisori” del 13 settembre 2012), infatti, i revisori e i tirocinanti che presentano richiesta di iscrizione nei rispettivi Registri a decorrere da tale data sono interamente assoggettati alla disciplina prevista dai DM 144, 145 e 146 del 2012, mentre cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con gli stessi.
Mancava, tuttavia, a tal fine, l’apposita modulistica, in quanto – dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti attuativi – per la presentazione di istanze o di comunicazioni non è stato più possibile utilizzare la precedente modulistica (disponibile sul sito www.revisorilegali.it), ormai non coerente con la legislazione vigente.
Con la pubblicazione dei nuovi modelli si compone, quindi, il nuovo sistema di iscrizione ai Registri.
Nel dettaglio, avendo riguardo al Registro dei revisori legali, viene fornita la modulistica da utilizzare:
- per l’iscrizione nel Registro, rispettivamente, delle persone fisiche (modulo RL-01) e delle società di revisione (modulo RL-02);
- per la cancellazione dal Registro da parte, anche qui, delle persone fisiche (modulo RL-91) e delle società di revisione (modulo RL-92);
- in caso di decesso del revisore iscritto nel Registro (modulo RL-93).
Per quanto riguarda, invece, il Registro del tirocinio, viene fornita la modulistica da utilizzare:
- per la richiesta di iscrizione nel Registro (modulo TR-01);
- per la presentazione della relazione annuale (modulo TR-04);
- per il completamento del periodo di tirocinio presso un revisore legale (o società di revisione legale) diverso da quello indicato dal tirocinante al momento dell’iscrizione (modulo TR-10);
- per la cancellazione dal Registro (modulo TR-06).
In tutti i casi, i moduli, che riportano anche il logo di CONSIP), devono essere compilati attraverso pc, sottoscritti dal richiedente e trasmessi a mezzo raccomandata A/R al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali, all’indirizzo Via di Villa Ada 55, 00199 Roma.
Resta quindi fermo, per ora, il canale tradizionale della posta raccomandata, nonostante il DM 144/2012 e il DM 146/2012 prevedano che le domande di iscrizione ai Registri possano essere inviate “anche per via telematica o digitale” ai sensi del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale).
Le nuove domande di iscrizione e di cancellazione devono, poi, essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, devono contenere in allegato la copia del documento di identità del richiedente (persona fisica o legale rappresentante della società) e non devono presentare correzioni o abrasioni manuali.
A latere della pubblicazione della nuova modulistica, pare comunque opportuno evidenziare che, ad oggi, restano ancora da definire le modalità per il passaggio al nuovo Registro dei soggetti già iscritti al 13 settembre 2012 al Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92, i quali – come si ricorderà – dovranno, pena l’applicazione di pesanti sanzioni, inviare apposita comunicazione al MEF, entro il termine di 90 giorni da un’apposita determina del Ragioniere Generale dello Stato, non ancora disponibile (si veda “Accesso al nuovo Registro dei revisori con comunicazione obbligatoria” del 6 settembre 2012).
Peraltro, la modulistica appena pubblicata non esaurisce tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente. In merito, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che gli ulteriori modelli necessari verranno messi a disposizione nel momento in cui verrà portato in linea il nuovo portale dedicato ai Revisori legali, completo di tutte le informazioni finora non transitate.
In merito, si ricorda che il 13 settembre scorso costituisce una sorta di “spartiacque” tra la vecchia e la nuova disciplina: come evidenziato dalla Ragioneria Generale dello Stato (si veda “Da oggi in vigore il «nuovo» Registro dei revisori” del 13 settembre 2012), infatti, i revisori e i tirocinanti che presentano richiesta di iscrizione nei rispettivi Registri a decorrere da tale data sono interamente assoggettati alla disciplina prevista dai DM 144, 145 e 146 del 2012, mentre cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con gli stessi.
Mancava, tuttavia, a tal fine, l’apposita modulistica, in quanto – dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti attuativi – per la presentazione di istanze o di comunicazioni non è stato più possibile utilizzare la precedente modulistica (disponibile sul sito www.revisorilegali.it), ormai non coerente con la legislazione vigente.
Con la pubblicazione dei nuovi modelli si compone, quindi, il nuovo sistema di iscrizione ai Registri.
Nel dettaglio, avendo riguardo al Registro dei revisori legali, viene fornita la modulistica da utilizzare:
- per l’iscrizione nel Registro, rispettivamente, delle persone fisiche (modulo RL-01) e delle società di revisione (modulo RL-02);
- per la cancellazione dal Registro da parte, anche qui, delle persone fisiche (modulo RL-91) e delle società di revisione (modulo RL-92);
- in caso di decesso del revisore iscritto nel Registro (modulo RL-93).
Per quanto riguarda, invece, il Registro del tirocinio, viene fornita la modulistica da utilizzare:
- per la richiesta di iscrizione nel Registro (modulo TR-01);
- per la presentazione della relazione annuale (modulo TR-04);
- per il completamento del periodo di tirocinio presso un revisore legale (o società di revisione legale) diverso da quello indicato dal tirocinante al momento dell’iscrizione (modulo TR-10);
- per la cancellazione dal Registro (modulo TR-06).
In tutti i casi, i moduli, che riportano anche il logo di CONSIP), devono essere compilati attraverso pc, sottoscritti dal richiedente e trasmessi a mezzo raccomandata A/R al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali, all’indirizzo Via di Villa Ada 55, 00199 Roma.
Resta quindi fermo, per ora, il canale tradizionale della posta raccomandata, nonostante il DM 144/2012 e il DM 146/2012 prevedano che le domande di iscrizione ai Registri possano essere inviate “anche per via telematica o digitale” ai sensi del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale).
Le nuove domande di iscrizione e di cancellazione devono, poi, essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, devono contenere in allegato la copia del documento di identità del richiedente (persona fisica o legale rappresentante della società) e non devono presentare correzioni o abrasioni manuali.
A latere della pubblicazione della nuova modulistica, pare comunque opportuno evidenziare che, ad oggi, restano ancora da definire le modalità per il passaggio al nuovo Registro dei soggetti già iscritti al 13 settembre 2012 al Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92, i quali – come si ricorderà – dovranno, pena l’applicazione di pesanti sanzioni, inviare apposita comunicazione al MEF, entro il termine di 90 giorni da un’apposita determina del Ragioniere Generale dello Stato, non ancora disponibile (si veda “Accesso al nuovo Registro dei revisori con comunicazione obbligatoria” del 6 settembre 2012).
Peraltro, la modulistica appena pubblicata non esaurisce tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente. In merito, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che gli ulteriori modelli necessari verranno messi a disposizione nel momento in cui verrà portato in linea il nuovo portale dedicato ai Revisori legali, completo di tutte le informazioni finora non transitate.
Nessun commento:
Posta un commento