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mercoledì 31 ottobre 2012

Accertamento Il trasferimento in un paradiso fiscale non cambia il sistema delle notifiche


A nulla rileva che, ai fini delle imposte sui redditi, viga la presunzione di residenza nello Stato italiano

/ Lunedì 29 ottobre 2012
Una recente sentenza della Cassazione (la numero 17956 dello scorso 19 ottobre) potrebbe contraddistinguersi per aver trattato il caso della validità di una notifica nei confronti di un contribuente che ha spostato la propria residenza in un paradiso fiscale.
In realtà, i giudici confermano principi ormai consolidati, riguardanti gli effetti dei vizi di notifica, affermando, in sostanza, che la nullità della notifica rimane sanata dalla proposizione del ricorso, questione pacifica a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19854 del 2004.
Per questo motivo, è bene svolgere alcune considerazioni strumentali a chiarire eventuali equivoci, i quali potrebbero emergere nel caso in cui un contribuente trasferisca la residenza nei Caraibi, nelle Filippine o in qualsiasi paradiso fiscale.
L’art. 2, comma 2-bis del TUIR afferma che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in un paradiso fiscale si considerano, ai fini delle imposte sui redditi, come residenti nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, salvo prova contraria, i loro redditi sono tassati ovunque prodotti, e non solo se prodotti in Italia.
Questa disposizione ha un valore circoscritto alla determinazione del reddito di questi soggetti, ma non intacca minimamente il sistema delle notifiche, che continua a soggiacere alle norme di cui al DPR 600/73, in particolare all’art. 60.
Se il contribuente va ad abitare all’estero, a prescindere dal fatto che egli si trasferisca in USA o ad Antigua, le notifiche vanno fatte presso l’indirizzo estero se ciò risulta dall’AIRE o se il contribuente ha comunicato all’Amministrazione finanziaria l’indirizzo medesimo.
In caso contrario, vanno eseguite presso l’indirizzo comunicato dal contribuente in Italia, o presso il domiciliatario o il rappresentante fiscale.
Come “ultima spiaggia”, se il contribuente si trasferisce senza nulla dire e senza che sia possibile attivare il canale diplomatico consolare, la notifica può avvenire presso il Comune di ultimo domicilio fiscale anche tramite le forme contemplate per gli “irreperibili assoluti”, perciò con semplice deposito dell’atto presso la casa comunale.
Valgono le regole ordinarie
Ove la menzionata procedura venga inosservata, entrano in gioco i consueti principi affermati dalla giurisprudenza e richiamati dalla sentenza 17956.
Quindi, se l’atto viene notificato in Italia ad esempio presso la vecchia residenza a persona di famiglia, si può sostenere che ciò, di per sé, sia sufficiente per la dichiarazione di illegittimità dell’atto, oppure, accogliendo l’assunto delle Sezioni Unite, che il ricorso sana il vizio, o ancora, come sembrerebbe meglio, che il dies a quo per il ricorso non decorre dal momento in cui, “legalmente”, la notifica si è perfezionata, ma dal momento in cui il contribuente, materialmente, ha preso visione dell’atto, posto che l’inosservanza delle norme sulla notifica impedisce che operi la presunzione di conoscenza dell’atto (si veda la sentenza 2728 del 2011).
In conclusione, prescindendo dal discorso circa gli effetti dell’inosservanza del procedimento notificatorio, mai l’Amministrazione finanziaria potrà notificare l’atto in Italia solo perché la residenza è stata trasferita in un Paradiso fiscale.
 / Alfio CISSELLO EUTEKNE

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