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martedì 9 ottobre 2012

operazioni straordinarie Nelle scissioni, ricostituzione delle riserve in tre fasi

operazioni straordinarie

Nelle scissioni, ricostituzione delle riserve in tre fasi

La disciplina consta di tre momenti: ripartizione proporzionale, ricostituzione speciale, ricostituzione «qualitativa delle riserve»

/ Martedì 09 ottobre 2012
Nell’operazione di scissione societaria, un aspetto particolarmente complesso consiste nel ricostituire in capo alle società aventi causa le riserve esistenti in capo alla scissa. Alla complessità insita nel fatto che un nuovo soggetto riceve parti ideali di patrimonio netto da altri soggetti (il che avviene anche nella fusione), si aggiunge la problematica della ripartizione tra le beneficiarie aventi diritto, peculiarità tipica della scissione.
Il tutto è condensato nell’art. 173, comma 9 del TUIR, che proviamo ad affrontare schematizzando il più possibile la disciplina ivi contenuta evidenziando tre momenti successivi nella ricostruzione fiscale delle riserve in capo alle beneficiarie (o anche alla scissa in capo di scissione parziale): ripartizione proporzionale, ricostituzione speciale, ricostituzione “qualitativa delle riserve”.
Nel primo momento, le riserve in sospensione d’imposta (sia sospensione moderata, sia radicale) vanno attribuite alle beneficiarie in proporzione all’entità del patrimonio netto contabile attribuito. Questo è il primo fondamentale assunto che governa la ricostituzione delle riserve e che trae origine dall’art. 173, comma 4 del TUIR, norma in base alla quale tutte le posizione soggettive della scissa vengono attribuite alle beneficiarie rispettando la percentuale di patrimonio netto contabile attribuito.
Pertanto, se il netto della scissa è stato attribuito per il 70% alla beneficiaria A e per il 30% alla beneficiaria B, una riserva in sospensione d’imposta esistente nella scissa per un valore pari a 50.000 euro va ricostituita, dal punto di vista fiscale (utilizzando qualunque parte del patrimonio netto dell’avente causa), per 35.000 euro nella società A e 15.000 euro nella società B. Se la scissione è parziale, lo stesso principio vale con riferimento alla scissa.
Una deroga al criterio di ricostituzione proporzionale come sopra enunciato è rappresentata dalla circostanza in cui siano presenti riserve in sospensione d’imposta strettamente correlate a elementi dell’attivo. In tale situazione, non si applica un puro criterio proporzionale, bensì la riserva deve seguire il bene cui è collegata.
Naturalmente il problema interpretativo è stabilire quando la riserva in sospensione d’imposta debba ritenersi “strettamente correlata”. In relazione a ciò, può essere utile citare la ris. 5/1998, secondo la quale esiste stretta correlazione se le vicende legate al bene generano conseguenze sullo stato di sospensione della riserva, quindi, ad esempio, se cedendo il bene viene meno lo status di sospensione, vi è una stretta correlazione che comporta l’obbligo di ricostituire la riserva in capo alla beneficiaria che è stata attributaria del bene.
Sulla medesima questione si è poi pronunciata la circ. 98/2000, par. 1.5.9, stabilendo che non esiste lo status di riserva strettamente collegata nell’ipotesi di saldo attivo da rivalutazione monetaria.
Questa tesi, a parere di chi scrive, va però maggiormente articolata distinguendo le rivalutazioni monetarie ad effetto fiscale immediato, nella quali vi è un totale “sganciamento” tra riserva e bene, nel senso che, cedendo il bene, non si manifestano conseguenze sulla riserva (come nel caso della L. 342/2000), dalle rivalutazioni ad effetto posticipato, come nel caso più recente del DL 185/2008.
In quest’ultima ipotesi, durante il periodo di sorveglianza (per il DL 185/2008, fino al 2014 per le cessioni), l’eventuale cessione del bene libera la riserva dallo status di sospensione d’imposta, circostanza che induce a concludere che in una scissione eseguita in vigenza del periodo di sorveglianza il saldo attivo dovrebbe essere interamente ricostituito nella beneficiaria cui sia stato trasferito l’immobile rivalutato.
Una volta trasferite correttamente le riserve in sospensione d’imposta, occorre ragionare sulle altre riserve. L’art. 173, comma 9 del TUIR non detta particolari principi per cui deve intendersi applicabile il criterio generale del comma 4, cioè quello proporzionale. Ciò solo al fine di quantificare l’entità delle riserve di utile o di capitale trasferite, poi è necessario individuare la qualifica delle riserve, distinguendo, appunto, tra quelle di capitale e quelle di utile. A tal fine, l’ultimo periodo del citato comma 9 mutua le disposizioni in materia di fusione, stabilendo che la stessa proporzione esistente tra utile e capitale nella società dante causa va ripristinata nella società avente causa.
Questo principio, di natura eminentemente fiscale, va applicato, a parere di chi scrive, a prescindere dalle diverse scelte contabili eseguite nel progetto di scissione. In altri termini, in presenza, nella scissa, di riserve di utili pari a 50.000 euro, e riserve di capitali pari a 50.000 euro, si potrebbe convenire di trasferire alla beneficiaria il 50% del patrimonio netto, e quest’ultima costituirsi con capitale sociale pari a 50.000 euro. Ciò non toglie, tuttavia, che quel capitale sociale, dal punto di vista fiscale, è formato per il 50% da riserve di utili, il che, in caso di riduzione del capitale stesso per attribuzione ai soci, comporta l’erogazione di dividendi imponibili in capo ai soci stessi
 / Paolo MENEGHETTI
FONTE:EUTEKNE

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