Il compenso da amministratore di soggetti esteri è tassabile in Italia
Tale principio vale per i residenti che svolgono l’attività di amministratore presso una società estera
Il compenso percepito per la propria attività di amministratore di un soggetto estero,
in linea generale, non rientra tra i redditi di lavoro dipendente
svolto all’estero. Tuttavia, se l’attività viene svolta da un soggetto
residente in Italia in favore di una società localizzata, ad esempio, in
Spagna, anche tale reddito viene tassato nel nostro Paese.
Secondo quanto disposto dall’art. 16 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Spagna (ratificata con L. 29 settembre 1980 n. 663), “i compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società risiedente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato”.
Nonostante l’art. 16 della Convenzione Italia-Spagna precisi, in linea con il modello OCSE, che tali compensi sono tassabili nello Stato dove ha sede la società amministrata, occorre considerare che ciò non significa che tale tassazione possa essere esclusiva da parte della Spagna: per i redditi la cui tassazione avviene in uno solo degli Stati, infatti, le Convenzioni utilizzano locuzioni come “sono imponibili soltanto in detto altro Stato” o similari, e non “sono imponibili in detto altro Stato”.
Per i compensi degli amministratori occorre, quindi, rifarsi al principio contenuto nell’art. 3 del TUIR, secondo cui i soggetti residenti sono tassati per i redditi ovunque prodotti, anche all’estero.
I compensi devono, conseguentemente, essere dichiarati nel modello UNICO, scomputando dall’IRPEF quali crediti per le imposte estere le ritenute subite in Spagna.
Tale soluzione presuppone che il reddito dell’amministratore non sia attratto nell’ambito dell’attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo eventualmente esercitata.
In presenza di tassazione concorrente tra i due Stati (Italia e Spagna), in relazione alle imposte pagate all’estero a titolo definitivo per i redditi ivi prodotti, che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente fiscalmente residente in Italia, spetta il credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR, compilando la sezione I del quadro CR del modello UNICO PF (qualora siano stati prodotti all’estero redditi d’impresa oppure redditi d’impresa unitamente a redditi diversi da quelli d’impresa, invece, deve essere compilato esclusivamente il quadro CE del modello UNICO).
Ne consegue che concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF i redditi percepiti all’estero nell’anno solare, mentre sarà possibile scomputare le imposte estere riferibili ai redditi dichiarati soltanto quando queste ultime risulteranno pagate a titolo definitivo.
Sono da considerare definitive le imposte pagate all’estero se sono divenute “non ripetibili”, cioè non sono “suscettibili di modificazione a favore del contribuente” (circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50, § 18). Non possono pertanto essere riconosciute le imposte:
- pagate in acconto o in via provvisoria;
- per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si possono considerare non ripetibili, e quindi detraibili, anche le imposte pagate all’estero nell’anno in corso, “qualora siano già state dichiarate all’estero e pagate prima di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia e soddisfino i predetti requisiti di immodificabilità”.
Al fine di attestare il pagamento all’estero delle imposte che hanno comportato l’attribuzione del credito d’imposta, il contribuente deve possedere, conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari i seguenti documenti:
- la documentazione da cui risultino l’ammontare dei redditi prodotti all’estero e l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva all’estero;
- la copia della dichiarazione dei redditi prodotta all’estero;
- l’eventuale richiesta di rimborso (qualora non sia inserita direttamente nella dichiarazione dei redditi);
- la distinta di versamento delle imposte pagate all’estero.
Pertanto, per beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero, è necessario disporre quantomeno della documentazione sopracitata per dimostrare che le medesime sono state pagate a titolo definitivo.
Si osserva, poi, che la detrazione di imposta utilizzabile in base al meccanismo del credito d’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Tale regola si rinviene nell’art. 165 comma 4 del TUIR, secondo cui la detrazione “deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta estera a condizione che il pagamento di detta imposta estera a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi italiana”.
/ Salvatore SANNA fonte:euutekne
Secondo quanto disposto dall’art. 16 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Spagna (ratificata con L. 29 settembre 1980 n. 663), “i compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società risiedente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato”.
Nonostante l’art. 16 della Convenzione Italia-Spagna precisi, in linea con il modello OCSE, che tali compensi sono tassabili nello Stato dove ha sede la società amministrata, occorre considerare che ciò non significa che tale tassazione possa essere esclusiva da parte della Spagna: per i redditi la cui tassazione avviene in uno solo degli Stati, infatti, le Convenzioni utilizzano locuzioni come “sono imponibili soltanto in detto altro Stato” o similari, e non “sono imponibili in detto altro Stato”.
Per i compensi degli amministratori occorre, quindi, rifarsi al principio contenuto nell’art. 3 del TUIR, secondo cui i soggetti residenti sono tassati per i redditi ovunque prodotti, anche all’estero.
I compensi devono, conseguentemente, essere dichiarati nel modello UNICO, scomputando dall’IRPEF quali crediti per le imposte estere le ritenute subite in Spagna.
Tale soluzione presuppone che il reddito dell’amministratore non sia attratto nell’ambito dell’attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo eventualmente esercitata.
In presenza di tassazione concorrente tra i due Stati (Italia e Spagna), in relazione alle imposte pagate all’estero a titolo definitivo per i redditi ivi prodotti, che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente fiscalmente residente in Italia, spetta il credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR, compilando la sezione I del quadro CR del modello UNICO PF (qualora siano stati prodotti all’estero redditi d’impresa oppure redditi d’impresa unitamente a redditi diversi da quelli d’impresa, invece, deve essere compilato esclusivamente il quadro CE del modello UNICO).
Ne consegue che concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF i redditi percepiti all’estero nell’anno solare, mentre sarà possibile scomputare le imposte estere riferibili ai redditi dichiarati soltanto quando queste ultime risulteranno pagate a titolo definitivo.
Sono da considerare definitive le imposte pagate all’estero se sono divenute “non ripetibili”, cioè non sono “suscettibili di modificazione a favore del contribuente” (circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50, § 18). Non possono pertanto essere riconosciute le imposte:
- pagate in acconto o in via provvisoria;
- per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si possono considerare non ripetibili, e quindi detraibili, anche le imposte pagate all’estero nell’anno in corso, “qualora siano già state dichiarate all’estero e pagate prima di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia e soddisfino i predetti requisiti di immodificabilità”.
Al fine di attestare il pagamento all’estero delle imposte che hanno comportato l’attribuzione del credito d’imposta, il contribuente deve possedere, conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari i seguenti documenti:
- la documentazione da cui risultino l’ammontare dei redditi prodotti all’estero e l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva all’estero;
- la copia della dichiarazione dei redditi prodotta all’estero;
- l’eventuale richiesta di rimborso (qualora non sia inserita direttamente nella dichiarazione dei redditi);
- la distinta di versamento delle imposte pagate all’estero.
Pertanto, per beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero, è necessario disporre quantomeno della documentazione sopracitata per dimostrare che le medesime sono state pagate a titolo definitivo.
Si osserva, poi, che la detrazione di imposta utilizzabile in base al meccanismo del credito d’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Tale regola si rinviene nell’art. 165 comma 4 del TUIR, secondo cui la detrazione “deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta estera a condizione che il pagamento di detta imposta estera a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi italiana”.
/ Salvatore SANNA fonte:euutekne
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