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lunedì 22 ottobre 2012

Per la residenza fiscale privilegiato il criterio del centro di interesse economico

Per la residenza fiscale privilegiato il criterio del centro di interesse economico

  Giovedì 18 ottobre 2012
Deve considerarsi fiscalmente residente in Italia il contribuente che, pur avendo spostato all’estero la propria residenza anagrafica nonché il centro dei suoi interessi sociali e personali, mantenga legami economici prevalenti in Italia. In altre parole, anche la presenza di interessi economici consente di individuare il “centro degli interessi vitali” e assume rilevanza ai fini fiscali.

Così la C.T. Reg. della Liguria, nella sentenza n. 87 depositata il 13 luglio 2012, ha deciso in merito all’attuale tema dell’individuazione della residenza fiscale per i soggetti iscritti all’AIRE, in particolare per tutti coloro che si sono stabiliti nei Paesi “a fiscalità privilegiata”.

Nel caso di specie, al contribuente è stata contestata l’omessa dichiarazione di redditi di varia natura percepiti nel territorio italiano, tra cui redditi assimilati al lavoro dipendente.
A seguito dell’accertamento, il contribuente ha provato di aver trasferito la propria residenza anagrafica nel Principato di Monaco, dapprima affermando di essere iscritto all’AIRE, poi attraverso la produzione di documenti relativi ad utilizzo di conti correnti, immatricolazione di automobili, utenze, onorificenze ricevute che dimostravano la sua effettiva presenza nel territorio monegasco; ciò al fine di vincere la presunzione ex art. 2 comma 2-bis del TUIR, essendo il Principato inserito nella “black list” di cui al DM 4 maggio 1999.

L’Amministrazione finanziaria ha affermato, per contro, che il soggetto percepiva redditi da un datore di lavoro residente, possedeva immobili in Italia e aveva qui legami familiari.
La Commissione tributaria, se da un lato ha accettato la formale residenza anagrafica monegasca, dall’altro non ha ritenuto sufficientemente provato che il “centro di interessi vitali” del soggetto dovesse essere ritenuto il Principato, e ciò alla luce del fatto che, dagli atti, emergeva come i suoi interessi economici prevalenti fossero localizzati in Italia.

In merito, occorre considerare che la sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato anche in sede di legittimità, peraltro sostenuto dalla prevalente dottrina.
In sintesi, secondo l’impostazione prevalente:
- la cancellazione dall’anagrafe di un Comune dello Stato italiano e l’iscrizione all’AIRE, di per sé, non sono sufficienti ad escludere la residenza o il domicilio in Italia;
- ai fini della prova dell’effettivo trasferimento all’estero, e a maggior ragione per vincere la presunzione ex art. 2 comma 2-bis del TUIR in caso di Paesi “black list”, occorre provare, con ogni mezzo, che all’estero sia stato stabilito il proprio centro di interessi e relazioni sociali, familiari ed economiche (cfr. Cass. 22 maggio 1963 n. 1342, nonché, nella prassi, circ. Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2001 n. 9).

Il punto di maggiore rilievo della sentenza in commento risiede non tanto nell’aver sottolineato la necessità di provare un effettivo trasferimento degli interessi, quanto nell’aver adottato una particolare interpretazione del concetto di “centro di interessi vitali”. La Commissione scinde la suindicata espressione, distinguendo gli interessi sociali e personali da quelli economici, considerando questi ultimi come quelli rilevanti ai fini fiscali.

In sostanza, il criterio del “centro di interessi vitali” sembra sia stato inteso nel senso che, ai fini della determinazione della residenza fiscale, occorre aver riguardo al Paese dove, in base alle prove addotte, risulta vi siano redditi tali da dimostrare la prevalenza degli interessi.

È noto come non sia semplice per il contribuente vincere le numerose presunzioni che la legge tributaria prevede a favore dell’Amministrazione finanziaria, inclusa quella de qua, relativa alla prova dell’effettivo trasferimento in un Paese a fiscalità privilegiata.

Sicuramente, non può negarsi come il concetto di residenza fiscale sia un fatto giuridico la cui determinazione non può ritenersi assolutamente certa, in quanto in gran parte legata alla forza dimostrativa delle prove prodotte nonché ai criteri dell’organo giudicante nel ponderare le stesse.
Sembra, tuttavia, che nel presente caso la Commissione abbia voluto sposare il rigore nel sospetto che il contribuente, intrattenendo sostanzialmente relazioni non irrilevanti con i due Paesi, volesse confondere la Pubblica Amministrazione nella determinazione della propria residenza fiscale effettiva.
 
 / Salvatore MATTIA, FONTE:EUTEKNE

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