obbligazioni e contratti
Nuova responsabilità negli appalti solo per i contratti successivi al 12 agosto 2012
Nella circ. 40 di ieri, l’Agenzia ha inoltre precisato che è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
n. 40 di ieri, fornito alcuni rilevanti chiarimenti in ordine
all’applicazione della normativa concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore (art. 13-ter del
DL n. 83/2012). Si tratta di istruzioni che attenuano l’impatto della
disciplina, che rischiava di determinare, su tutto il territorio
nazionale, la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori (si veda “La nuova responsabilità negli appalti «frena» i corrispettivi” del 22 settembre 2012).
La circolare affronta i due temi ritenuti maggiormente critici: l’entrata in vigore della disposizione con i relativi effetti e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
In riferimento all’entrata in vigore della nuova disciplina, il dubbio riguardava il momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare che il versamento delle ritenute e dell’IVA – scaduto alla data del pagamento del corrispettivo e relativo alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto – è stato correttamente eseguito dall’appaltatore/subappaltatore.
Come anticipato su Eutekne.info (si veda “Corrispettivi sospesi solo per gli appalti «post» nuova disciplina” del 2 ottobre 2012), la soluzione dell’Agenzia delle Entrate risulta conforme ai principi dello Statuto del contribuente, oltre che opportuna. È chiarito, infatti, che le disposizioni dell’art. 13-ter del DL n. 83/2012 devono trovare applicazione solo per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012) e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (sempre che relativi a contratti post 11 agosto). In sostanza, trattandosi di un nuovo adempimento di natura tributaria che incide sul pagamento del corrispettivo e che potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati, deve trovare applicazione l’art. 3, comma 2, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Il secondo chiarimento dell’Agenzia riguarda la documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore. Come già anticipato su queste pagine, in base al dato della norma, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF imprese e dai professionisti abilitati, che rappresentano un costo per l’impresa, è possibile ritenere ugualmente forme ulteriori di documentazione idonee a tale fine. In particolare, è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. L’Agenzia delle Entrate conferma tale possibilità ed elenca le indicazioni che la dichiarazione sostitutiva deve contenere. In relazione all’IVA, tenendo anche conto delle problematiche già segnalate concernenti l’applicazione dell’IVA per cassa e del reverse charge, l’Agenzia chiarisce che la dichiarazione sostitutiva deve indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge. Nella dichiarazione sostitutiva vanno riportati anche gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA (e delle ritenute) sono stati effettuati.
/ Luca MIELE
FONTE:EUTEKNE
La circolare affronta i due temi ritenuti maggiormente critici: l’entrata in vigore della disposizione con i relativi effetti e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
In riferimento all’entrata in vigore della nuova disciplina, il dubbio riguardava il momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare che il versamento delle ritenute e dell’IVA – scaduto alla data del pagamento del corrispettivo e relativo alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto – è stato correttamente eseguito dall’appaltatore/subappaltatore.
Come anticipato su Eutekne.info (si veda “Corrispettivi sospesi solo per gli appalti «post» nuova disciplina” del 2 ottobre 2012), la soluzione dell’Agenzia delle Entrate risulta conforme ai principi dello Statuto del contribuente, oltre che opportuna. È chiarito, infatti, che le disposizioni dell’art. 13-ter del DL n. 83/2012 devono trovare applicazione solo per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012) e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (sempre che relativi a contratti post 11 agosto). In sostanza, trattandosi di un nuovo adempimento di natura tributaria che incide sul pagamento del corrispettivo e che potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati, deve trovare applicazione l’art. 3, comma 2, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Il secondo chiarimento dell’Agenzia riguarda la documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore. Come già anticipato su queste pagine, in base al dato della norma, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF imprese e dai professionisti abilitati, che rappresentano un costo per l’impresa, è possibile ritenere ugualmente forme ulteriori di documentazione idonee a tale fine. In particolare, è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. L’Agenzia delle Entrate conferma tale possibilità ed elenca le indicazioni che la dichiarazione sostitutiva deve contenere. In relazione all’IVA, tenendo anche conto delle problematiche già segnalate concernenti l’applicazione dell’IVA per cassa e del reverse charge, l’Agenzia chiarisce che la dichiarazione sostitutiva deve indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge. Nella dichiarazione sostitutiva vanno riportati anche gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA (e delle ritenute) sono stati effettuati.
Il Legislatore potrebbe voler rendere meno “invasiva” la disciplina
Chiariti
questi aspetti – indubbiamente urgenti – occorrerà verificare se il
Legislatore vorrà comunque intervenire ulteriormente al fine di rendere meno “invasiva” tale disciplina, anche in coerenza con il contenuto dell’ordine del giorno n. G/3426/7/8 accolto nel corso dell’iter
di conversione in legge del DL n. 83/2012, che impegna il Governo a
“valutare l’opportunità di adottare ogni utile provvedimento volto a
limitare la responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore alle
sole ritenute fiscali sui redditi senza attenuare i diritti dei
lavoratori”./ Luca MIELE
FONTE:EUTEKNE
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