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Piena libertà di movimento per le rivalutazioni 2005 divenute inefficaci
Secondo l’Agenzia delle Entrate, se le
imprese non sono più interessate ad edificare entro il 2015, vi è
diritto alla restituzione dell’’imposta sostitutiva
Piena libertà di comportamento per le imprese che, non avendo edificato entro cinque anni sulle
aree rivalutate ai sensi della L. 266/2005, sono state “rimesse in
termini” dall’estensione a dieci anni del periodo entro cui costruire
operata dal DL 216/2011. È questo il senso della risoluzione n. 94,
emanata dall’Agenzia delle Entrate ieri, 11 ottobre 2012.
Come si ricorderà, infatti, l’art. 1, comma 473, della L. 266/2005 aveva subordinato l’efficacia della rivalutazione delle aree fabbricabili, anche iscritte tra le rimanenze, all’utilizzazione edificatoria entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione (ovvero entro il 31 dicembre 2010, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Con la circolare n. 18 del 13 giugno 2006, l’Agenzia aveva precisato che tale utilizzazione edificatoria poteva ritenersi verificata solo qualora, entro tale termine, fosse venuto ad esistenza un edificio significativo dal punto di vista urbanistico ai sensi dell’articolo 2645-bis c.c. (rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e della copertura), non essendo sufficiente il solo inizio dei lavori.
In caso di mancata utilizzazione a scopi edificatori dell’area entro il quinquennio, il contribuente decadeva dai benefici della rivalutazione, con conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto, cui faceva seguito il riconoscimento di un credito per l’imposta sostitutiva pagata e la “liberazione” del saldo attivo di rivalutazione dallo stato di sospensione d’imposta.
Successivamente, l’art. 29, comma 8-ter, del DL 216/2011 ha esteso a dieci anni il termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree; l’intervento è però giunto “a tempo scaduto”, determinando comportamenti alquanto difformi tra le imprese, alcune delle quali hanno fatto valere la decadenza “incamerando” il credito per l’imposta sostitutiva, mentre altre hanno invece assunto un atteggiamento “attendista”, non effettuando alcuna variazione nel modello UNICO 2011 (e, si suppone, nemmeno in UNICO 2012).
Se tali imprese, non confidando nell’edificazione neanche entro il 2015, non sono più interessate a sfruttare il valore rivalutato, esse non sono tenute a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio; in questi casi, il saldo attivo rimane una posta non vincolata e vi è diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata.
Se, invece, vi è un “ripensamento” (ovvero, le imprese sono interessate a beneficiare del nuovo termine decennale per l’utilizzazione edificatoria delle aree), vi è obbligo di riversare il credito d’imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 (ovvero, entro il 30 settembre 2013), senza applicazione di sanzioni, ma con corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2011. Ciò comporta il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione ai fini fiscali del saldo attivo di rivalutazione.
Al di là della situazione specifica delle singole imprese, rimane tuttora un dubbio – che la risoluzione non scioglie – circa le modalità di recupero del credito. Alcuni interventi hanno considerato legittima la detrazione diretta nel quadro RN del modello UNICO, anche se occorre dire che una soluzione del genere trova un avallo normativo nei soli casi di cessione dell’immobile rivalutato (o di altri fatti che generano plusvalenze) nel periodo di moratoria fiscale delle rivalutazioni ad efficacia differita, mentre qui ci si trova nel caso opposto di una rivalutazione efficace che viene meno, per cui secondo un’impostazione alternativa l’unica strada sarebbe l’istanza di rimborso. Va detto che il riversamento del credito utilizzato in dichiarazione senza sanzioni entro il prossimo settembre 2013 potrebbe rappresentare un’apertura verso la prima delle suddette impostazioni.
/ Gianluca ODETTO fonte:eutekne
Come si ricorderà, infatti, l’art. 1, comma 473, della L. 266/2005 aveva subordinato l’efficacia della rivalutazione delle aree fabbricabili, anche iscritte tra le rimanenze, all’utilizzazione edificatoria entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione (ovvero entro il 31 dicembre 2010, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Con la circolare n. 18 del 13 giugno 2006, l’Agenzia aveva precisato che tale utilizzazione edificatoria poteva ritenersi verificata solo qualora, entro tale termine, fosse venuto ad esistenza un edificio significativo dal punto di vista urbanistico ai sensi dell’articolo 2645-bis c.c. (rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e della copertura), non essendo sufficiente il solo inizio dei lavori.
In caso di mancata utilizzazione a scopi edificatori dell’area entro il quinquennio, il contribuente decadeva dai benefici della rivalutazione, con conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto, cui faceva seguito il riconoscimento di un credito per l’imposta sostitutiva pagata e la “liberazione” del saldo attivo di rivalutazione dallo stato di sospensione d’imposta.
Successivamente, l’art. 29, comma 8-ter, del DL 216/2011 ha esteso a dieci anni il termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree; l’intervento è però giunto “a tempo scaduto”, determinando comportamenti alquanto difformi tra le imprese, alcune delle quali hanno fatto valere la decadenza “incamerando” il credito per l’imposta sostitutiva, mentre altre hanno invece assunto un atteggiamento “attendista”, non effettuando alcuna variazione nel modello UNICO 2011 (e, si suppone, nemmeno in UNICO 2012).
Due possibilità a seconda dell’interesse o meno all’edificazione dell’area
Proprio
per tenere conto di tali comportamenti difformi, che si sono originati
da un intervento normativo giunto tardivamente, la risoluzione 94/2012
ha assunto una posizione di apertura e flessibilità.
Ad avviso dell’Agenzia, infatti, le imprese che, non avendo edificato
l’area entro il 2010, hanno riportato il valore fiscale dei terreni a
quello “ante rivalutazione”, hanno “liberato” il saldo attivo
dallo stato di sospensione d’imposta e hanno utilizzato il credito
d’imposta pari all’imposta sostitutiva a suo tempo assolta per la
rivalutazione, hanno due possibilità.Se tali imprese, non confidando nell’edificazione neanche entro il 2015, non sono più interessate a sfruttare il valore rivalutato, esse non sono tenute a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio; in questi casi, il saldo attivo rimane una posta non vincolata e vi è diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata.
Se, invece, vi è un “ripensamento” (ovvero, le imprese sono interessate a beneficiare del nuovo termine decennale per l’utilizzazione edificatoria delle aree), vi è obbligo di riversare il credito d’imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 (ovvero, entro il 30 settembre 2013), senza applicazione di sanzioni, ma con corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2011. Ciò comporta il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione ai fini fiscali del saldo attivo di rivalutazione.
Al di là della situazione specifica delle singole imprese, rimane tuttora un dubbio – che la risoluzione non scioglie – circa le modalità di recupero del credito. Alcuni interventi hanno considerato legittima la detrazione diretta nel quadro RN del modello UNICO, anche se occorre dire che una soluzione del genere trova un avallo normativo nei soli casi di cessione dell’immobile rivalutato (o di altri fatti che generano plusvalenze) nel periodo di moratoria fiscale delle rivalutazioni ad efficacia differita, mentre qui ci si trova nel caso opposto di una rivalutazione efficace che viene meno, per cui secondo un’impostazione alternativa l’unica strada sarebbe l’istanza di rimborso. Va detto che il riversamento del credito utilizzato in dichiarazione senza sanzioni entro il prossimo settembre 2013 potrebbe rappresentare un’apertura verso la prima delle suddette impostazioni.
/ Gianluca ODETTO fonte:eutekne
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