imposte dirette
Sulle auto aziendali la deducibilità scende al 20%
La bozza del Ddl. di stabilità
prevederebbe, dal 2013, un dimezzamento della percentuale di
deducibilità rispetto all’attuale 40%
Dimezzata la deduzione delle auto aziendali e dei professionisti: dal 2013, la percentuale passerà dall’attuale 40% al 20%. La bozza della Legge di stabilità prevede, infatti, un’ulteriore riduzione, al 20%, della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti; tale misura sostituisce, di fatto, la deducibilità al 27,5% introdotta dalla L. 92/2012. Resta ferma, invece, la deducibilità al 70%, sempre dal 2013, per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
L’art. 4, comma 72 della L. 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro), modificando l’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, aveva già ridotto dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa. Tale riduzione sarebbe stata operativa a decorrere dal 2013.
Secondo la bozza della Legge di stabilità, nell’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato dall’art. 4, comma 72, della L. 28 giugno 2012, n. 92, le parole “nella misura del 27,5 per cento” sono sostituite da “nella misura del 20 per cento”.
Di conseguenza, se verranno confermate le misure previste dalla citata bozza, dal 2013 la percentuale di deducibilità passerà dall’attuale 40% al 20%. Non verrebbero, invece, modificati i limiti di valore fiscalmente riconosciuto, rimasti inalterati anche in occasione della L. 92/2012. Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto del mezzo di trasporto sarà ancora pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.
Considerando la nuova percentuale di deducibilità al 20%, dal 2013 il costo massimo fiscalmente deducibile sarà pari a:
- 3.615,19 euro (20% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
- 826,33 euro (20% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 413,16 euro (20% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.
Pertanto, in caso di acquisto dell’autovettura, si passerà dall’attuale 7.230,39 euro (40% di 18.075,99 euro) a 3.615,19 euro.
Va da sé che il limite di deducibilità del 20% si applicherà con riferimento a tutte le spese relative ai mezzi di trasporto aziendali diversi da quelli destinati esclusivamente all’attività d’impresa: ammortamento del costo d’acquisto, canoni di leasing, spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio, carburanti, lubrificanti, bollo, assicurazione, spese di manutenzione e riparazione.
Nessuna indicazione viene fornita con riferimento alle auto di agenti e rappresentanti di commercio. Resterebbe, quindi, confermata l’elevazione della deducibilità all’80% per i veicoli utilizzati da tali soggetti, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall’attuale art. 164, comma 1 lettera b) del TUIR.
Qualora le auto siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria d’impresa (ad esempio, taxi), restano interamente deducibili, non essendo prevista alcuna modifica all’art. 164, comma 1 lett. a) del TUIR.
/ Pamela ALBERTI
fonte:eutekne
L’art. 4, comma 72 della L. 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro), modificando l’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, aveva già ridotto dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa. Tale riduzione sarebbe stata operativa a decorrere dal 2013.
Secondo la bozza della Legge di stabilità, nell’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato dall’art. 4, comma 72, della L. 28 giugno 2012, n. 92, le parole “nella misura del 27,5 per cento” sono sostituite da “nella misura del 20 per cento”.
Di conseguenza, se verranno confermate le misure previste dalla citata bozza, dal 2013 la percentuale di deducibilità passerà dall’attuale 40% al 20%. Non verrebbero, invece, modificati i limiti di valore fiscalmente riconosciuto, rimasti inalterati anche in occasione della L. 92/2012. Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto del mezzo di trasporto sarà ancora pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.
Considerando la nuova percentuale di deducibilità al 20%, dal 2013 il costo massimo fiscalmente deducibile sarà pari a:
- 3.615,19 euro (20% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
- 826,33 euro (20% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 413,16 euro (20% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.
Pertanto, in caso di acquisto dell’autovettura, si passerà dall’attuale 7.230,39 euro (40% di 18.075,99 euro) a 3.615,19 euro.
Va da sé che il limite di deducibilità del 20% si applicherà con riferimento a tutte le spese relative ai mezzi di trasporto aziendali diversi da quelli destinati esclusivamente all’attività d’impresa: ammortamento del costo d’acquisto, canoni di leasing, spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio, carburanti, lubrificanti, bollo, assicurazione, spese di manutenzione e riparazione.
Deducibilità al 70% per le auto ai dipendenti
Stando
alla bozza di Ddl., resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato
articolo 4 della L. 92/2012. Nello specifico, la citata disposizione ha
ridotto dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità, di cui all’art. 164 della lettera b-bis) del TUIR, prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.Nessuna indicazione viene fornita con riferimento alle auto di agenti e rappresentanti di commercio. Resterebbe, quindi, confermata l’elevazione della deducibilità all’80% per i veicoli utilizzati da tali soggetti, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall’attuale art. 164, comma 1 lettera b) del TUIR.
Qualora le auto siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria d’impresa (ad esempio, taxi), restano interamente deducibili, non essendo prevista alcuna modifica all’art. 164, comma 1 lett. a) del TUIR.
/ Pamela ALBERTI
fonte:eutekne
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