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domenica 14 ottobre 2012

IRPEF «Stretta» sugli oneri deducibili e detraibili già dal 2012

IRPEF

«Stretta» sugli oneri deducibili e detraibili già dal 2012

Le nuove limitazioni riguardano i contribuenti con reddito complessivo IRPEF superiore a 15.000 euro

/ Venerdì 12 ottobre 2012
L’ultima bozza del disegno di legge di stabilità per il 2013 contiene una pesante “stretta” sugli oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF disciplinati dagli artt. 10 e 15 del TUIR, salvo alcune eccezioni, destinata a colpire i soggetti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro. Non solo, è previsto che le disposizioni limitative, in deroga allo Statuto del contribuente, si applichino a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, quindi già con riferimento a quest’anno, con pesanti effetti sulle prossime dichiarazioni dei redditi (730/2013 e UNICO 2013).
In relazione agli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR, viene previsto che, in generale, la deducibilità si applichi solo per la parte che eccede l’importo di 250 euro. Tale franchigia si applica ad ogni tipologia di onere deducibile in esame, ad eccezione dei seguenti, per i quali rimangono fermi gli eventuali limiti di deducibilità già previsti:
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari, c.d. “fondi pensione”;
- erogazioni liberali per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica;
- erogazioni liberali ad altre confessioni religiose riconosciute;
- somme restituite al soggetto erogatore che avevano concorso a formare il reddito.
La “scure” è quindi destinata a colpire, in particolare:
- spese mediche generiche e di assistenza specifica per soggetti portatori di handicap;
- assegni periodici al coniuge separato o divorziato;
- spese sostenute dai genitori per le adozioni internazionali;
- contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
- erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (ONG), di università ed altri enti di ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali;
- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili;
- indennità per la perdita dell’avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili non abitativi.
La suddetta franchigia di 250 euro si applica anche in relazione alla maggior parte degli oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, che potranno beneficiare della detrazione IRPEF del 19% solo sull’importo eccedente, fermi restando eventuali limiti massimi di detraibilità già previsti. Si salvano dalla stretta solo le spese sostenute dai soggetti sordi per i servizi di interpretariato e le spese per il mantenimento del cane guida dei soggetti non vedenti.
I benefici fiscali della detrazione IRPEF del 19% sono quindi destinati a ridursi, in particolare, per:
- interessi pagati su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- spese sanitarie e veterinarie (per le quali era già prevista una franchigia di 129 euro);
- spese per l’istruzione superiore e universitaria;
- spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”;
- spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte, invalidità permanente e non autosufficienza;
- spese per gli addetti all’assistenza delle persone non autosufficienti (c.d. “badanti”);
- spese funebri;
- oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico;
- erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale, artistico e dello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore di (ONLUS), di soggetti che svolgono attività umanitarie, di associazioni di promozione sociale, di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- erogazioni liberali a favore di istituti scolastici e di partiti e movimenti politici.
Per gli oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, oltre alla franchigia di 250 euro per ciascuna categoria è previsto anche un limite complessivo di 3.000 euro di detrazioni per ciascun periodo d’imposta, dal quale sono escluse solo le detrazioni spettanti per le spese sanitarie.
Dai nuovi limiti rimangono fuori gli oneri detraibili non disciplinati dall’art. 15 del TUIR, in particolare:
- le spese per determinati interventi di recupero edilizio, che, se sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, sono detraibili al 50% (invece che al 36%) fino a 96.000 euro per unità immobiliare (invece di 48.000 euro);
- le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la cui detrazione del 55% è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013.
 / Massimo NEGRO
fonte:eutekne

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