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mercoledì 31 ottobre 2012

Ritenute con ravvedimento «sprint» entro il 30 ottobre

reddito di lavoro autonomo

Ritenute con ravvedimento «sprint» entro il 30 ottobre

L’omesso versamento del 16 ottobre può essere ancora regolarizzato con sanzioni ridotte

/ Lunedì 29 ottobre 2012
L’omesso versamento, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute relative a prestazioni professionali pagate nel mese di settembre, il cui termine di versamento scadeva il 16 ottobre scorso, può essere regolarizzato attraverso il ravvedimento “sprint” entro domani, 30 ottobre.
Le somme dovute a titolo di ritenuta del 20% sui redditi di lavoro autonomo (art. 25, comma 1 del DPR 600/73) rientrano nella disciplina dei versamenti unificati e della compensazione, di cui all’articolo 17 del DLgs. 241/97, e devono essere quindi versate, mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato. Ai fini del versamento della ritenuta occorre utilizzare il codice tributo “1040”.
L’art. 13, comma 1 del DLgs. 471/97 punisce il mancato pagamento di un tributo o di una sua parte, nel termine previsto, con la sanzione del 30% di quanto dovuto. Tale sanzione è stata, tuttavia, ridotta per ritardi non superiori a 15 giorni Infatti, mediante il c.d. ravvedimento “sprint”, la sanzione del 30% viene ulteriormente ridotta, oltre alla riduzione già prevista per il ravvedimento operoso (1/10 del minimo), ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:
- le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%);
- se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di 1/10, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30% diviso 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30% diviso 10).
Ovviamente, ai fini del ravvedimento operoso, contestualmente alla sanzione ridotta, devono essere pagate le ritenute dovute (ovvero la differenza dovuta) e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5% a partire dal 1° gennaio 2012), con maturazione dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento fino al giorno in cui il versamento viene effettivamente eseguito (compresi).
Gli interessi sono calcolati secondo la seguente formula: somma da regolarizzare × 2,5/100 × giorni di ritardo/365.
Nel particolare caso del ravvedimento delle ritenute, gli interessi devono essere indicati nel modello F24 insieme alle ritenute, con codice tributo “1040”.
Supponendo che le ritenute sul reddito di lavoro autonomo siano di ammontare pari a 10.000 euro, è possibile fruire del ravvedimento “sprint” il giorno 29 ottobre (oggi), indicando nel modello F24:
- 10.008,90 euro, derivante da 10.000 di ritenute e da 8,90 di interessi (gli interessi sono così calcolati: 10.000 × 2,5/100 × 13/365), con codice tributo “1040”,
- 260 euro a titolo di sanzione, con codice tributo “8906” (10.000 x 2,6%, sanzione calcolata in base al ravvedimento “sprint”, vale a dire 13/15 del 30% diviso 10);
- “09” come mese di riferimento (con il comunicato stampa 14 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mese di riferimento è quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti per i quali si effettua il versamento);
- “2012” come anno di riferimento, vale a dire l’anno a cui si riferisce il ravvedimento.
Nel caso in cui la regolarizzazione avvenga il 30 ottobre (domani), nel modello F24 occorre indicare:
- 10.009,59 euro, derivante dalla costituito dalla sommatoria da 10.000 di ritenute e da 9,59 di interessi (gli interessi sono così calcolati: 10.000 × 2,5/100 × 14/365), con codice tributo “1040”,
- 280 euro a titolo di sanzione, con codice tributo “8906” (10.000 x 2,8%, sanzione calcolata in base al ravvedimento “sprint”, vale a dire 14/15 del 30% diviso 10);
- “09” come mese di riferimento;
- “2012” come anno di riferimento, vale a dire l’anno a cui si riferisce il ravvedimento.
Fino al 15 novembre ravvedimento con sanzione del 3%
Nel caso in cui venga superato il termine per utilizzare il ravvedimento “sprint”, è possibile regolarizzare l’omesso versamento delle ritenute mediante il ravvedimento “breve”, ossia entro 30 giorni dalla scadenza originaria. In tal caso, la lett. a) del comma 1 dell’art. 13 del DLgs. 472/97 prevede la riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo, vale a dire sanzione pari al 3% nel caso in cui il mancato pagamento venga effettuato entro 30 giorni. Con riferimento al ravvedimento breve, va rilevato che, ai fini del computo dei 30 giorni, il dies a quo deve identificarsi con quello di scadenza del termine (C.M. 10 luglio 1998 n. 180, § 14). Nel caso in esame si tratta, quindi, del 15 novembre.
Superato il suddetto termine di 30 giorni, la regolarizzazione potrà comunque avvenire mediante ravvedimento nel termine “lungo”, con la sanzione ridotta pari al 3,75% dell’importo non versato.
 / Pamela ALBERTI EUTEKNE

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