Fattura a chi ha comprato i buoni acquisto anche se non ne è effettivo fruitore
Il pagamento dei coupon costituisce,
infatti, una modalità di pagamento anticipato del servizio, integrando
il momento impositivo
Con la diffusione del commercio elettronico, sempre più società erogano le proprie prestazioni attraverso i buoni acquisto emessi dai network di vendita a fronte di una commissione. I servizi, in particolare, sono offerti fino ad una determinata data (“termine dell’offerta”) per essere successivamente resi entro il “termine di utilizzabilità”,
allorché i possessori dei coupon – che possono anche essere soggetti
diversi da coloro che li hanno acquistati – contattano la società
fornitrice per richiedere l’erogazione dello specifico servizio.
Nella prassi, inoltre, accade sovente che il fornitore incassi dal network di vendita un acconto anteriormente alla materiale erogazione delle prestazioni.
Agli effetti dell’IVA, si pone il problema di stabilire chi sia il destinatario delle fatture emesse dal fornitore per le prestazioni rese: il network di vendita che corrisponde al fornitore il relativo valore facciale, oppure – direttamente – i clienti; in questa seconda ipotesi, poi, occorre ulteriormente determinare se i destinatari delle fatture siano i beneficiari dei servizi o, in alternativa, gli acquirenti dei coupon, anche se diversi dai beneficiari.
La soluzione è desumibile dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 228/2008, riguardante una fattispecie per certi versi simile a quella in esame. Il caso affrontato è quello di una società che provvede alla somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche attraverso apposite tessere magnetiche ricaricabili presso i negozi convenzionati, i quali provvedono – a fronte di una commissione – alla riscossione del denaro in nome e per conto della società.
Secondo l’Agenzia, tenuto conto che la ricarica delle tessere costituisce una modalità di pagamento anticipato delle somministrazioni di alimenti e bevande, il presupposto impositivo si verifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPR n. 633/1972, nel momento di effettuazione della ricarica. Tale conclusione non può essere disattesa nella considerazione che l’accredito delle tessere e la relativa acquisizione delle somme, con successivo riversamento alla società, venga effettuata da un soggetto terzo, vale a dire dal negozio convenzionato. In base al sistema descritto, infatti, l’esercente è soggetto terzo rispetto al rapporto che si instaura tra la società e il cliente, posto che il primo si limita a riscuotere i relativi incassi per poi corrisponderli alla società.
Secondo la citata risoluzione, il rapporto tra l’esercente e la società integra un contratto di mandato all’incasso con rappresentanza, in forza del quale il primo, in veste di mandatario, agisce in nome e per conto del secondo (mandante), nella cui sfera giuridica ricadono tutti gli effetti del rapporto. Di conseguenza, il rapporto si instaura direttamente tra cliente e società erogatrice del servizio, mentre l’esercente è esclusivamente lo strumento attuativo della politica commerciale prescelta.
In linea con tali indicazioni, appare plausibile ritenere che il network di vendita sia un soggetto terzo rispetto al rapporto che si instaura direttamente tra il fornitore e i clienti; il rapporto che, invece, lega il fornitore e il network di vendita è riconducibile allo schema del mandato all’incasso con rappresentanza, siccome il network provvede, in nome e per conto del fornitore, ad incassare il valore facciale dei buoni acquisto. In base a questa configurazione, il successivo riversamento al fornitore costituisce una mera movimentazione finanziaria, come tale esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del DPR n. 633/1972, mentre la commissione di intermediazione addebitata al fornitore deve essere regolarmente fatturata.
Ritornando al rapporto tra il fornitore e i clienti, il pagamento dei buoni acquisto, al pari della ricarica delle tessere magnetiche nel caso risolto dalla risoluzione n. 228/2008, costituisce una modalità di pagamento anticipato del servizio e, quindi, integra il momento impositivo, con il conseguente obbligo di fatturazione da parte del fornitore.
In definitiva, quest’ultimo deve emettere la fattura, per l’intero importo del coupon, non già nel momento in cui incassa le somme dal network di vendita, bensì prima, cioè nel momento del pagamento effettuato da chi acquista il buono; e questo proprio perché, sotto il profilo temporale, il pagamento ricevuto dal network è come se fosse operato, in quello stesso momento, nei confronti del fornitore.
Conseguentemente, il destinatario della fattura è l’acquirente del coupon, anche se il servizio viene successivamente reso ad un soggetto diverso.
/ Marco PEIROLO fonte:eutekne
Nella prassi, inoltre, accade sovente che il fornitore incassi dal network di vendita un acconto anteriormente alla materiale erogazione delle prestazioni.
Agli effetti dell’IVA, si pone il problema di stabilire chi sia il destinatario delle fatture emesse dal fornitore per le prestazioni rese: il network di vendita che corrisponde al fornitore il relativo valore facciale, oppure – direttamente – i clienti; in questa seconda ipotesi, poi, occorre ulteriormente determinare se i destinatari delle fatture siano i beneficiari dei servizi o, in alternativa, gli acquirenti dei coupon, anche se diversi dai beneficiari.
La soluzione è desumibile dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 228/2008, riguardante una fattispecie per certi versi simile a quella in esame. Il caso affrontato è quello di una società che provvede alla somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche attraverso apposite tessere magnetiche ricaricabili presso i negozi convenzionati, i quali provvedono – a fronte di una commissione – alla riscossione del denaro in nome e per conto della società.
Secondo l’Agenzia, tenuto conto che la ricarica delle tessere costituisce una modalità di pagamento anticipato delle somministrazioni di alimenti e bevande, il presupposto impositivo si verifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPR n. 633/1972, nel momento di effettuazione della ricarica. Tale conclusione non può essere disattesa nella considerazione che l’accredito delle tessere e la relativa acquisizione delle somme, con successivo riversamento alla società, venga effettuata da un soggetto terzo, vale a dire dal negozio convenzionato. In base al sistema descritto, infatti, l’esercente è soggetto terzo rispetto al rapporto che si instaura tra la società e il cliente, posto che il primo si limita a riscuotere i relativi incassi per poi corrisponderli alla società.
Secondo la citata risoluzione, il rapporto tra l’esercente e la società integra un contratto di mandato all’incasso con rappresentanza, in forza del quale il primo, in veste di mandatario, agisce in nome e per conto del secondo (mandante), nella cui sfera giuridica ricadono tutti gli effetti del rapporto. Di conseguenza, il rapporto si instaura direttamente tra cliente e società erogatrice del servizio, mentre l’esercente è esclusivamente lo strumento attuativo della politica commerciale prescelta.
In linea con tali indicazioni, appare plausibile ritenere che il network di vendita sia un soggetto terzo rispetto al rapporto che si instaura direttamente tra il fornitore e i clienti; il rapporto che, invece, lega il fornitore e il network di vendita è riconducibile allo schema del mandato all’incasso con rappresentanza, siccome il network provvede, in nome e per conto del fornitore, ad incassare il valore facciale dei buoni acquisto. In base a questa configurazione, il successivo riversamento al fornitore costituisce una mera movimentazione finanziaria, come tale esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del DPR n. 633/1972, mentre la commissione di intermediazione addebitata al fornitore deve essere regolarmente fatturata.
Ritornando al rapporto tra il fornitore e i clienti, il pagamento dei buoni acquisto, al pari della ricarica delle tessere magnetiche nel caso risolto dalla risoluzione n. 228/2008, costituisce una modalità di pagamento anticipato del servizio e, quindi, integra il momento impositivo, con il conseguente obbligo di fatturazione da parte del fornitore.
In definitiva, quest’ultimo deve emettere la fattura, per l’intero importo del coupon, non già nel momento in cui incassa le somme dal network di vendita, bensì prima, cioè nel momento del pagamento effettuato da chi acquista il buono; e questo proprio perché, sotto il profilo temporale, il pagamento ricevuto dal network è come se fosse operato, in quello stesso momento, nei confronti del fornitore.
Conseguentemente, il destinatario della fattura è l’acquirente del coupon, anche se il servizio viene successivamente reso ad un soggetto diverso.
/ Marco PEIROLO fonte:eutekne
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