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sabato 27 ottobre 2012

Più «salati» i contributi forfettari per l’iscrizione nel Registro dei revisori

revisione legale

Più «salati» i contributi forfettari per l’iscrizione nel Registro dei revisori

In vigore da oggi il DM che aumenta i contributi di competenza del MEF a copertura degli oneri non rientranti nella quota ordinaria annuale

/ Sabato 27 ottobre 2012
Aumentano, e non di poco, i contributi forfettari per l’iscrizione al Registro del tirocinio e al Registro dei revisori.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 di ieri, infatti, è stato pubblicato il decreto 1° ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e delle finanze, che determina entità e modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal DLgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.
Il DM entra in vigore a partire da oggi.
Innanzitutto, si ricorda che, dal 13 settembre scorso, sono in vigore le nuove regole su Registro dei revisori legali e Registro del tirocinio, contenute nei DM nn. 144, 145 e 146 del 2012, attuativi delle disposizioni del DLgs. n. 39/2010.
In particolare, l’art. 7 del DM n. 144/2012 – relativo alle modalità d’iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali – e l’art. 9 del DM n. 146/2012 – riguardante il tirocinio – prevedono il versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria, da determinare con decreto del MEF.
Il decreto 1° ottobre 2012, quindi, determina i contributi di competenza del Ministero nelle seguenti misure:
- 50 euro per l’iscrizione al Registro del tirocinio, di cui all’art. 3 del DLgs. 39/2010 e del relativo regolamento di attuazione;
- 50 euro per l’iscrizione al Registro dei revisori legali delle persone fisiche, di cui all’art. 6 del DLgs. e del relativo regolamento;
- 50 euro per l’iscrizione al Registro dei revisori delle società di revisione, di cui all’art. 6 del DLgs. e del relativo regolamento;
- 100 euro per l’iscrizione dei revisori legali di altri Paesi dell’Unione europea o dei Paesi terzi, di cui all’art. 2, comma 3 del DLgs. e del relativo regolamento.
L’ammontare di questi contributi, inoltre, può essere aggiornato con decreto del MEF e, in tal caso, l’aggiornamento entrerà in vigore a partire dall’anno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per ciò che concerne le modalità di versamento, il DM stabilisce che i contributi vanno pagati mediante bonifico ordinario su apposito conto corrente intestato a CONSIP spa, che li versa in ciascun bimestre di ogni anno, entro 10 giorni dalla chiusura del bimestre.
Al riguardo, si ricorda che la Corte dei Conti, nella delibera di approvazione del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 30 dicembre 2011, che, a sua volta, ha reso esecutiva la convenzione tra Ispettorato Generale di Finanza e CONSIP per la disciplina dell’attività di supporto al Registro dei revisori legali di cui all’art. 21, comma 1 del DLgs. n. 39/2010, ha chiarito che la gestione del Registro dei revisori legali – prima affidata, dal DLgs. n. 28/2006, per l’allora Registro dei revisori contabili, alla Registro Revisori Legali srl, società unipersonale del CNDCEC – sarebbe stata affidata alla CONSIP, società per azioni del MEF, solo con l’entrata in vigore dei decreti attuativi del DLgs. n. 39/2010.
La magistratura contabile si è anche soffermata sulle risorse necessarie a coprire gli oneri finanziari, evidenziando che la citata convenzione non ha precisato i termini della spesa in materia di “corrispettivi e rimborsi” (si veda “Registro dei revisori alla CONSIP solo con l’entrata in vigore dei decreti attuativi” del 9 giugno).
Il DM 1° ottobre 2012 introduce aumenti significativi, considerando le cifre che i soggetti interessati dovevano versare prima dell’entrata in vigore dei decreti attuativi del DLgs. n. 39/2010.
Infatti, in base a quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 6 e 29 del DPR n. 99/98, il contributo per l’iscrizione al Registro del tirocinio era pari 15,49 euro, mentre il contributo per l’iscrizione nel Registro dei revisori era di 20,66 euro, senza distinzione tra persone fisiche e società di revisione, italiani o esteri.
Del resto, la Corte dei Conti ha anche sottolineato che, in base a quanto previsto dall’art. 43, comma 10 del DLgs. n. 39/2010, la copertura degli oneri dovrebbe potersi basare completamente sui contributi versati dagli iscritti ai registri. Gli aumenti disposti dal DM sembrano andare in questa direzione.
Contributo obbligatorio annuale per gli iscritti ancora pari a 26,84 euro
Per il momento, invece, resta inalterato il contributo obbligatorio che, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 132/97, gli iscritti nel Registro dei revisori hanno l’obbligo di versare entro il 31 gennaio di ogni anno, attualmente pari a 26,84 euro. Anche tale importo, comunque, sarebbe in fase di aggiornamento.
 / Michela DAMASCO

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