accertamento
Studi di settore, errore od omissione sanabile con l’integrativa
Tra i chiarimenti sul tema pubblicati
ieri dall’Agenzia, l’esclusione per la cessazione nello stesso periodo
d’imposta d’inizio dell’attività
Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle
Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, diversi chiarimenti,
contenuti nelle “Faq” online, riguardanti la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1ef319804bdac63eb246f6ad8102fe77/All.+_1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ef319804bdac63eb246f6ad8102fe77 ) In primo luogo, è stato precisato che, qualora il contribuente abbia commesso errori nella
compilazione di tale modello in UNICO 2011, ad esempio non indicando la
causa di inapplicabilità, è necessario presentare una specifica dichiarazione integrativa:
l’Amministrazione finanziaria non può, infatti, autonomamente
correggere la dichiarazione presentata dal soggetto passivo, in nessun
caso. Il medesimo criterio è applicabile al caso di omessa allegazione degli studi, con l’effetto che il contribuente può avvalersi del ravvedimento:
la rettifica, da effettuarsi entro il 1° ottobre 2012, consente allo
stesso, inoltre, di beneficiare della riduzione della sanzione a 32 euro ovvero un ottavo del minimo (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2012, par. 2.2.4), da versarsi con il codice 8911.
È stato altresì precisato che, nell’ipotesi in cui il contribuente
inizi e cessi l’attività nel medesimo periodo d’imposta, non è soggetto
agli studi di settore, dovendosi, invece, limitare ad indicare la sola
causa di esclusione relativa all’inizio dell’attività (codice 1) e
presentare, ove previsto, il modello Ine.
È stato pure affrontato il caso dell’imprenditore agricolo che, nel periodo d’imposta 2010, ha svolto sia un’attività rientrante negli studi di settore – producendo reddito agrario – che una di commercio al dettaglio, produttiva di reddito d’impresa: il contribuente deve presentare il modello studi esclusivamente con riferimento all’attività commerciale, in quanto il risultato dello stesso può essere utilizzato, ai fini dell’accertamento, soltanto in relazione ai redditi d’impresa, o derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Il medesimo criterio deve, pertanto, ritenersi applicabile al dipendente che svolga anche un’attività di lavoro autonomo: al ricorrere di tale ipotesi, il modello studi deve essere presentato soltanto con riguardo al reddito proveniente dall’esercizio di arti o professioni.
L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, ricordato che – nell’eventualità di svolgimento di attività d’impresa, ed esercizio di arti o professioni – se le attività prevalenti riguardanti le due tipologie di reddito (commerciale e di lavoro autonomo) sono caratterizzate da codici attività relativi a studi di settore differenti, devono essere applicati i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse. Diversamente, qualora i codici attività siano compresi nel medesimo studio, il contribuente deve applicarlo separatamente sia per l’attività d’impresa che di lavoro autonomo, compilando i quadri F e G. È stato anche chiarito che, se una società di capitali ha conseguito un volume di ricavi tale da non interessare l’applicazione dello studio di settore, ma ha erroneamente indicato la causa di esclusione 4 dei parametri, anziché degli studi, avrebbe dovuto presentare il solo modello Ine.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, esaminato la fattispecie del “non normale svolgimento dell’attività”, e l’assenza di dati fondamentali, ostativi al calcolo della congruità in Gerico: il contribuente deve compilare, tramite il software, il campo “Note aggiuntive”, salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad UNICO, confermando gli errori bloccanti confermabili, correlati alla mancata elaborazione del file degli studi di settore.
È stato ribadito che l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive, a norma dell’art. 13 della L. n. 388/2000, non costituisce una causa di esclusione dagli studi di settore (circ. Agenzia delle Entrate n. 57/2001).
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, passato in rassegna alcuni casi riguardanti la cooperativa o il consorzio che, nel periodo d’imposta 2010, ha fornito la propria attività esclusivamente a beneficio dei suoi soci: non doveva presentare il modello studio, bensì i parametri, ove previsti, barrando l’apposita casella, nel primo rigo del quadro RF di UNICO 2011. Analogamente, sussiste una causa di inapplicabilità in capo alle cooperative a mutualità prevalente, costituite da utenti non imprenditori, operanti unicamente a favore di questi ultimi, fermi restando gli obblighi, ove previsti, relativi ai parametri e agli Ine. Il medesimo principio opera nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, o consorzio, operanti esclusivamente a favore delle imprese socie o associate.
È stato, infine, precisato che gli enti non commerciali non devono compilare alcun modello, qualora esercitino un’attività non compresa negli studi di settore: al ricorrere di tale ipotesi, il segnale di warning non fa scattare nessuna comunicazione di anomalia.
/ Sandro CERATO e Michele BANA
fonte:eutekne
È stato pure affrontato il caso dell’imprenditore agricolo che, nel periodo d’imposta 2010, ha svolto sia un’attività rientrante negli studi di settore – producendo reddito agrario – che una di commercio al dettaglio, produttiva di reddito d’impresa: il contribuente deve presentare il modello studi esclusivamente con riferimento all’attività commerciale, in quanto il risultato dello stesso può essere utilizzato, ai fini dell’accertamento, soltanto in relazione ai redditi d’impresa, o derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Il medesimo criterio deve, pertanto, ritenersi applicabile al dipendente che svolga anche un’attività di lavoro autonomo: al ricorrere di tale ipotesi, il modello studi deve essere presentato soltanto con riguardo al reddito proveniente dall’esercizio di arti o professioni.
L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, ricordato che – nell’eventualità di svolgimento di attività d’impresa, ed esercizio di arti o professioni – se le attività prevalenti riguardanti le due tipologie di reddito (commerciale e di lavoro autonomo) sono caratterizzate da codici attività relativi a studi di settore differenti, devono essere applicati i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse. Diversamente, qualora i codici attività siano compresi nel medesimo studio, il contribuente deve applicarlo separatamente sia per l’attività d’impresa che di lavoro autonomo, compilando i quadri F e G. È stato anche chiarito che, se una società di capitali ha conseguito un volume di ricavi tale da non interessare l’applicazione dello studio di settore, ma ha erroneamente indicato la causa di esclusione 4 dei parametri, anziché degli studi, avrebbe dovuto presentare il solo modello Ine.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, esaminato la fattispecie del “non normale svolgimento dell’attività”, e l’assenza di dati fondamentali, ostativi al calcolo della congruità in Gerico: il contribuente deve compilare, tramite il software, il campo “Note aggiuntive”, salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad UNICO, confermando gli errori bloccanti confermabili, correlati alla mancata elaborazione del file degli studi di settore.
È stato ribadito che l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive, a norma dell’art. 13 della L. n. 388/2000, non costituisce una causa di esclusione dagli studi di settore (circ. Agenzia delle Entrate n. 57/2001).
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, passato in rassegna alcuni casi riguardanti la cooperativa o il consorzio che, nel periodo d’imposta 2010, ha fornito la propria attività esclusivamente a beneficio dei suoi soci: non doveva presentare il modello studio, bensì i parametri, ove previsti, barrando l’apposita casella, nel primo rigo del quadro RF di UNICO 2011. Analogamente, sussiste una causa di inapplicabilità in capo alle cooperative a mutualità prevalente, costituite da utenti non imprenditori, operanti unicamente a favore di questi ultimi, fermi restando gli obblighi, ove previsti, relativi ai parametri e agli Ine. Il medesimo principio opera nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, o consorzio, operanti esclusivamente a favore delle imprese socie o associate.
È stato, infine, precisato che gli enti non commerciali non devono compilare alcun modello, qualora esercitino un’attività non compresa negli studi di settore: al ricorrere di tale ipotesi, il segnale di warning non fa scattare nessuna comunicazione di anomalia.
/ Sandro CERATO e Michele BANA
fonte:eutekne
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