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Ricorsi Tributari

venerdì 7 settembre 2012

Ammissibile l’appello notificato in copia e non in originale

ilcasodelgiorno

Ammissibile l’appello notificato in copia e non in originale

Il «rovesciamento» dell’iter procedurale non comporta sanzioni irreversibili come l’inammissibilità
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/ Venerdì 07 settembre 2012
Il ricorso o l’atto di appello può essere spedito al destinatario anche in “copia conforme”. Lo ha stabilito la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 11358 del 6 luglio 2012, ha ribaltato la decisione dei giudici tributari lombardi che avevano dichiarato inammissibile l’appello del contribuente.
A seguito dell’impugnazione di un avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni in materia di imposta di registro, i primi giudici tributari bresciani avevano respinto il ricorso. Il contribuente aveva tempestivamente impugnato la decisione con atto di appello, notificato all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente, in copia certificata dal difensore (avvocato) come conforme, anziché in originale. La C.T. Reg. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha ritenuto inammissibile l’appello, nonostante che l’Ufficio (appellato) si fosse regolarmente costituito e la copia dell’appello notificatogli fosse conforme all’originale depositato presso la segreteria della Commissione. In particolare, il Collegio regionale ha affermato espressamente che non vi è spazio alcuno per ipotizzare che l’appellante possa spedire all’appellato l’atto in copia conforme, anziché in originale, cioè con sottoscrizione originale.
Il contribuente ha impugnato la decisione dei giudici di merito, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità. Secondo il ricorrente, infatti, se l’appellato, come nel caso di specie, si costituisce in giudizio, ove il Collegio giudicante ha la possibilità di verificare la conformità tra la copia dell’atto di appello inviata per posta all’appellato e l’originale del medesimo atto depositato presso la segreteria del Collegio stesso, la circostanza che l’appellante abbia spedito l’atto in copia conforme determinerebbe non l’inammissibilità dell’appello, bensì l’irregolarità della sua notifica, sanata con la costituzione dell’appellato.
Cause di inammissibilità sempre “ristrette”
I giudici del Palazzaccio, nell’accogliere il motivo del ricorrente, hanno ritenuto che l’affermazione del Collegio regionale fosse giuridicamente errata perché contrastante con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sezione tributaria, fra tante, sentenze n. 29394 del 16 dicembre 2008, n. 6391 del 22 marzo 2006 e n. 21170 del 31 ottobre 2005).
In particolare, tenendo conto dell’insegnamento della Corte Costituzionale, secondo cui le previsioni processuali tributarie (DLgs. n. 546/1992) devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze n. 520 del 6 dicembre 2002 e n. 189 del 13 giugno 2000), i giudici di legittimità hanno riaffermato che:
- le disposizioni di “inammissibilità”, per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) sia davvero giustificato.
- la chiave di volta del regime di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel comma 5 dell’art. 22 del DLgs. n. 546/1992 (“Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”), che stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione dalla sanzione dell’inammissibilità quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservazione delle regole processuali fondamentali.
- la previsione di cui al comma 1 dello stesso art. 22 del DLgs. n. 546/1992, concernente l’attività di consegna del ricorso in originale all’Ufficio e di deposito della copia (attestata come “conforme” da parte del ricorrente) presso la segreteria della Commissione, non può dare luogo all’inammissibilità del ricorso introduttivo allorché l’eventuale irregolarità sia consistita nel rovesciamento dell’ordine procedimentale stabilito dalla legge, con la consegna o spedizione della copia (anziché dell’originale) all’Ufficio e il deposito dell’originale (anziché della “copia conforme”) presso la segreteria della Commissione.
In conclusione, gli Ermellini hanno correttamente escluso che l’atto possa considerarsi inammissibile per la sola circostanza che all’appellato sia stato inviato non l’originale, bensì una copia conforme dell’appello, giacché l’inammissibilità discende soltanto dall’eventuale riscontrata difformità – da parte del giudice – tra l’atto consegnato o spedito al destinatario e quello depositato presso la segreteria della Commissione (conforme, sezione tributaria, sentenze n. 6130 del 16 marzo 2011 e n. 15444 del 30 giugno 2010).
  Antonio PICCOLO
fonte:eutekne

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