ilcasodelgiorno
Dubbia la legittimità delle sanzioni per acquisti senza VIES
L’indebita detrazione può comportare, di fatto, una duplicazione del tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 42/2012, ha affermato che le operazioni intracomunitarie
eseguite senza iscrizione nel sistema “VIES”
(ovvero senza autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate) devono essere
trattate alla stregua di operazioni interne (per il caso delle
operazioni effettuate entro i trenta giorni successivi alla richiesta di
autorizzazione, si veda “Rebus sanzioni per acquisti senza VIES nei primi trenta giorni” del 6 settembre 2012).
Ove il contribuente, errando, le tratti come operazioni intracomunitarie, possono essere irrogate sanzioni amministrative.
Quindi, ferma restando la possibilità, in costanza dei presupposti di legge, di avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 lett. b) del DLgs. 472/97, il cedente nazionale che, erroneamente, emetta una fattura senza IVA è soggetto alla sanzione per fatturazione irregolare di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97, con una pena dal 100% al 200% del tributo.
Specularmente, il cessionario nazionale che, avendo indebitamente ricevuto una fattura senza IVA dal cedente comunitario (che comunque dovrebbe emettere fattura con imposta, non riscontrando l’identificativo del cessionario italiano mediante consultazione del sistema “VIES”), è soggetto alla sanzione di cui all’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 se, indebitamente, procede all’integrazione della fattura con annotazione nel registro delle vendite e degli acquisti (la sanzione è pari all’ammontare dell’IVA indebitamente detratta).
In questo caso, è dubbio sostenere la spettanza del diritto di detrazione, implicitamente negato dall’Agenzia delle Entrate. Essa, infatti, potrebbe contestare la detrazione, richiamando la giurisprudenza in tema di operazioni esenti, ove non è comunque ammessa la detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa (cfr. Cass. 26 marzo 2003 n. 4419).
Assonime, con la circolare n. 21 del 2012, afferma che la sanzione per indebita detrazione è eccessiva e snatura il tributo comportando il venir meno della sua neutralità.
Ciò prende le mosse dal fatto che, per l’Agenzia delle Entrate, il tributo dovrebbe essere corrisposto nello Stato del cedente comunitario, quindi, disconoscendo nel contempo la detrazione in capo al cessionario nazionale, l’imposta verrebbe di fatto assolta due volte.
Al di là del problema circa l’indebita esecuzione dell’inversione contabile ad opera del cessionario, questi, nel momento in cui riceve una fattura emessa magari per errore senza IVA dal cedente comunitario, non dovrebbe, “sul piano nazionale”, fare nulla, limitandosi a sollecitare il cedente all’emanazione di una nota di variazione.
Successivamente, il cessionario provvederà al pagamento dell’IVA addebitatagli, deducendone l’importo ai fini delle imposte sui redditi, siccome essa, a questo punto, è divenuta un costo.
/ Alfio CISSELLO e Marco PEIROLO
fonte;eutekne
Ove il contribuente, errando, le tratti come operazioni intracomunitarie, possono essere irrogate sanzioni amministrative.
Quindi, ferma restando la possibilità, in costanza dei presupposti di legge, di avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 lett. b) del DLgs. 472/97, il cedente nazionale che, erroneamente, emetta una fattura senza IVA è soggetto alla sanzione per fatturazione irregolare di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97, con una pena dal 100% al 200% del tributo.
Specularmente, il cessionario nazionale che, avendo indebitamente ricevuto una fattura senza IVA dal cedente comunitario (che comunque dovrebbe emettere fattura con imposta, non riscontrando l’identificativo del cessionario italiano mediante consultazione del sistema “VIES”), è soggetto alla sanzione di cui all’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 se, indebitamente, procede all’integrazione della fattura con annotazione nel registro delle vendite e degli acquisti (la sanzione è pari all’ammontare dell’IVA indebitamente detratta).
In questo caso, è dubbio sostenere la spettanza del diritto di detrazione, implicitamente negato dall’Agenzia delle Entrate. Essa, infatti, potrebbe contestare la detrazione, richiamando la giurisprudenza in tema di operazioni esenti, ove non è comunque ammessa la detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa (cfr. Cass. 26 marzo 2003 n. 4419).
Assonime, con la circolare n. 21 del 2012, afferma che la sanzione per indebita detrazione è eccessiva e snatura il tributo comportando il venir meno della sua neutralità.
Ciò prende le mosse dal fatto che, per l’Agenzia delle Entrate, il tributo dovrebbe essere corrisposto nello Stato del cedente comunitario, quindi, disconoscendo nel contempo la detrazione in capo al cessionario nazionale, l’imposta verrebbe di fatto assolta due volte.
Possibile il ravvedimento operoso con riduzione ad un ottavo
Sarebbe
perciò meglio consentire al cessionario nazionale, al fine di
regolarizzare la situazione, di operare una variazione in diminuzione
dell’IVA a debito ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, di modo che, annullando la detrazione, nessuna sanzione sarebbe applicabile, e l’operazione risulterebbe tassata solo nel Paese del cedente.Al di là del problema circa l’indebita esecuzione dell’inversione contabile ad opera del cessionario, questi, nel momento in cui riceve una fattura emessa magari per errore senza IVA dal cedente comunitario, non dovrebbe, “sul piano nazionale”, fare nulla, limitandosi a sollecitare il cedente all’emanazione di una nota di variazione.
Successivamente, il cessionario provvederà al pagamento dell’IVA addebitatagli, deducendone l’importo ai fini delle imposte sui redditi, siccome essa, a questo punto, è divenuta un costo.
/ Alfio CISSELLO e Marco PEIROLO
fonte;eutekne
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