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martedì 18 settembre 2012

Trasferimenti tra familiari alla prova del modulo RW - UNICO 2012

MONITORAGGIO FISCALE

Trasferimenti tra familiari alla prova del modulo RW

In linea generale, il soggetto beneficiario residente è obbligato a rispettare la disciplina sul monitoraggio fiscale

/ Lunedì 17 settembre 2012
Un caso interessante che riguarda la compilazione del modulo RW del modello UNICO è quello del genitore che ha erogato al proprio figlio domiciliato all’estero una somma di denaro in modo da consentire a quest’ultimo di effettuare un investimento all’estero (ossia di acquistare azioni, quote di fondi, immobili e così via).
Il comportamento da tenere nell’ipotesi di flusso verso l’estero di denaro a favore di familiari ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale dipende da vari fattori. In primo luogo, occorre verificare se il soggetto disponente (nel caso di specie, il genitore) realizza, tramite detto flusso, una disponibilità all’estero.
Sussiste l’obbligo di monitoraggio e, quindi, la necessità di compilare le sezioni II e III del modulo RW:
- se sono stati detenuti al termine del periodo d’imposta, per un ammontare complessivo superiore a 10.000 euro, investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (sezione II);
- se sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull’estero che, nel corso dell’anno, cumulativamente considerato, abbiano superato 10.000 euro aventi per oggetto gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria di cui al punto precedente (sezione III).
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002 (§ 14), la segnalazione nella sezione III “deve avere ad oggetto i soli trasferimenti che interessano le tipologie di attività finanziarie e gli investimenti potenzialmente oggetto di indicazione nella sezione II”. Pertanto, la compilazione delle sezioni II e III avviene quasi sempre contestualmente.
Ci si chiedeva, quindi, come dovessero essere compilate tali sezioni del modulo RW nel caso di specie.
Sul punto è intervenuta la circ. Agenzia delle Entrate n. 45 del 13 settembre 2010. Tale documento di prassi ha chiarito che il contribuente è tenuto a segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio.
Ne consegue che, in primo luogo, occorre verificare se il figlio beneficiario del denaro possa essere considerato un soggetto residente ai fini fiscali in Italia. In caso affermativo:
- il figlio, titolare dell’investimento, deve indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dell’investimento (sezione II) e i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario (sezione III), in quanto il trasferimento è stato effettuato dal padre, ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio;
- nessun obbligo ricorre, invece, in capo al padre, sempre che il trasferimento sia da porre in diretta connessione con l’investimento estero posto in essere dal figlio.
Risulta da indicare l’eventuale conto corrente cointestato
Sarebbe diverso, però, il caso in cui il trasferimento in esame fosse confluito in un conto corrente cointestato tra i due familiari. Con riferimento a tale conto, l’obbligo di monitoraggio scatterebbe per entrambi i soggetti.
In linea generale, se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del modulo RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso.
Tuttavia, la circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2010 ha precisato che, per effetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Conseguentemente, l’Agenzia ritiene che, per i conti correnti cointestati, il modulo RW debba essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse.
Infine, si osserva che la localizzazione all’estero del conto corrente di destinazione della somma di denaro trasferita non è un elemento secondario. Infatti, non devono essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero, mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero. Quindi, se il figlio beneficia del trasferimento di denaro su un conto italiano e attraverso tale conto, a sua volta paga un soggetto italiano per l’acquisto di un immobile estero, l’acquirente dovrà indicare nel modulo RW solo la consistenza dell’investimento effettuato.
 / Salvatore SANNA
fonte:eutekne

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