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lunedì 3 settembre 2012

immobili

ICI dovuta dalla richiesta di attribuzione di rendita

La C.T. Prov. di Savona ribadisce che è dovuta l’imposta dalla richiesta di accatastamento del fabbricato
/ Sabato 01 settembre 2012
L’accatastamento del fabbricato realizza il presupposto impositivo dell’ICI in quanto la richiesta di attribuzione della rendita dimostra la volontà di utilizzare l’immobile. Lo ribadisce un’interessante sentenza, la n. 50/04/12, della C.T. Prov. di Savona dello scorso 20 aprile.
La fattispecie analizzata riguarda una struttura ricettiva, sita nel Comune di Alassio, nella quale sono state eseguite rilevanti opere di ristrutturazione che ne hanno modificato la destinazione d’uso in residenziale. Per le unità immobiliari ricavate, il contribuente si era avvalso del condono edilizio ex L. n. 269/2003 e aveva proceduto al versamento di quanto dovuto e all’accatastamento delle unità.
Sul fabbricato in questione è stato poi disposto dal Tribunale il sequestro preventivo e successivamente la confisca del bene.
Con la sentenza in oggetto, in relazione all’ICI, i giudici savonesi hanno ribadito la sussistenza del presupposto impositivo, ex art. 2 del DLgs. n. 504/92, dal momento in cui il contribuente ha provveduto all’accatastamento degli immobili con richiesta di attribuzione di rendita. Sulla scorta dell’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 23 ottobre 2006 n. 22808), infatti, è stato ritenuto che la richiesta di attribuzione della rendita dimostri il verificarsi dell’ultimazione dei lavori e della volontà di utilizzare gli immobili, anche al solo fine della loro alienazione.
Per quanto concerne i fabbricati di nuova costruzione, infatti, l’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. n. 504/92 stabilisce che sono soggetti all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Al riguardo, anche con le sentenze 15 aprile 2005 n. 7905 e 10 ottobre 2008
n. 24924, la Cassazione ha precisato che l’imposta è dovuta sul fabbricato “per il solo fatto che sia stata dichiarata l’ultimazione del manufatto e si sia provveduto al suo accatastamento”. In aggiunta, è stato anche precisato che non rileva la verifica dell’agibilità richiesta, in quanto quest’ultima influisce sull’utilizzo effettivo del fabbricato, che la norma tributaria non ha inserito fra i requisiti postulati per l’applicazione dell’imposta.
Passando ad un altro argomento e in relazione all’efficacia delle rendite catastali, la C.T. Prov. di Savona, avvalorata dalle Sezioni Unite (Cass. 9 febbraio 2011 n. 3160), ha ribadito che una volta determinata la rendita catastale ha natura dichiarativa e, come tale, i suoi effetti retroagiscono dalla data della richiesta. I Comuni, dunque, possono richiedere la maggiore ICI dovuta sulla base della nuova rendita catastale per le annualità ancora accertabili.
ICI dovuta in caso di sequestro, ma non di confisca
Infine, tornando alla sussistenza o meno del presupposto impositivo dell’ICI, i giudici hanno ribadito che anche l’immobile sottoposto a sequestro preventivo disposto dall’Autorità giudiziaria è assoggettato al pagamento dell’imposta (in tal senso, C.T. Reg. di Roma 10 febbraio 2010 n. 23/38/10). In tal caso, infatti, il custode giudiziario ha il solo compito di gestire e conservare i beni del debitore, rimanendo in capo a quest’ultimo la soggettività passiva del tributo in quanto titolare del diritto reale sull’immobile.
Il presupposto impositivo dell’ICI, tuttavia, viene meno in conseguenza della confisca dell’immobile; la stessa, infatti, si sostanzia nell’acquisizione definitiva (si configura quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario) da parte dello Stato di taluni beni che sono collegati alla commissione di un reato. Dalla data della confisca, dunque, il contribuente non è più il proprietario dei beni e, di conseguenza, non è più obbligato al pagamento dell’ICI.

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