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lunedì 3 settembre 2012

Documentazione con data certa per i beni in godimento

, Martedì 28 agosto 2012
 
'indeducibilità non si applica ai beni concessi in godimento per i quali il Tuir prevede già una deducibilità ridotta: infatti, per i beni concessi in godimento (a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato) c'è tempo fino al 30/11/2012 (2° acconto) per ricalcolare l'acconto senza l'applicazione di sanzioni. Esclusi dalla nuova tassazione i beni concessi in benefit a dipendenti, lavoratori autonomi ed ai soci di società semplici nonché quelli utilizzati da enti non commerciali per l'attività istituzionale. Sono queste alcune delle principali indicazioni previste dalla C.M. 24/2012 che fornisce chiarimenti riguardo la disciplina della concessione in godimento dei beni a soci o familiari.
L'Agenzia delle entrate, infatti, senza entrare nel merito dell' adempimento procedurale (comunicazione all'anagrafe tributaria) ha precisato che : gli acconti 2012 (rideterminati come se la norma fosse in vigore già dallo scorso anno) possono essere versati in sede di 2° acconto (entro il 30/11), maggiorando l'importo che si sarebbe dovuto versare entro il 09/07 con gli interessi al 4% ma senza l' applicazione di sanzioni; non si genera alcun reddito diverso in caso di beni concessi in godimento a dipendenti della società (o impresa individuale) e lavoratori autonomi (tra cui, si ritiene anche gli amministratori delle società) in quanto, in tali ipotesi, l'utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir; possono essere considerati utilizzatori dei beni anche i familiari dei soci che non siano residenti in Italia, qualora utilizzino un bene di una società residente; al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene, è espressamente richiesto che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali risultino da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene. In assenza di data certa si presumerà la gratuità del godimento; per l'impresa saranno indeducibili sia i costi sostenuti per l'acquisto dei beni concessi in godimento che le altre spese relative gli stessi beni (ad es. spese manutenzione ordinaria e straordinaria, ammortamenti, canoni e spese di gestione).
L'indeducibilità trova una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità (es. autoveicoli). In pratica l' importo indeducibile si determina applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento la percentuale derivante dal rapporto tra l'eccedenza del valore normale sul corrispettivo ed il medesimo valore normale. Il costo indeducibile così calcolato dovrà essere rapportato al periodo di godimento. Al riguardo, l'agenzia precisa, inoltre, che: le limitazioni alla deducibilità delle quote di ammortamento di beni in godimento comportano che gli stessi devono considerarsi relativi all'impresa nella corrispondente limitata misura; le eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a terzi rilevano ai fini fiscali allo stesso modo.
Ai fini della decorrenza si rammenta, infine, che la disposizione in esame si applicano ai soggetti con esercizio solare a decorrere dal 2012; mentre ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge (ovvero il 18/09/2011). Ciò significa, ad esempio che per un soggetto con esercizio 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012, le nuove norme trovano applicazione dal 1° luglio 2012. (Fonte: fiscoetasse.com)
 
 

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