Documentazione con data certa per i beni in godimento
'indeducibilità non si applica ai beni
concessi in godimento per i quali il Tuir prevede già una deducibilità
ridotta: infatti, per i beni concessi in godimento (a condizioni più
favorevoli rispetto a quelle di mercato) c'è tempo fino al 30/11/2012
(2° acconto) per ricalcolare l'acconto senza l'applicazione di sanzioni.
Esclusi dalla nuova tassazione i beni concessi in benefit a dipendenti,
lavoratori autonomi ed ai soci di società semplici nonché quelli
utilizzati da enti non commerciali per l'attività istituzionale. Sono
queste alcune delle principali indicazioni previste dalla C.M. 24/2012
che fornisce chiarimenti riguardo la disciplina della concessione in
godimento dei beni a soci o familiari.
L'Agenzia delle entrate, infatti, senza
entrare nel merito dell' adempimento procedurale (comunicazione
all'anagrafe tributaria) ha precisato che : gli acconti 2012
(rideterminati come se la norma fosse in vigore già dallo scorso anno)
possono essere versati in sede di 2° acconto (entro il 30/11),
maggiorando l'importo che si sarebbe dovuto versare entro il 09/07 con
gli interessi al 4% ma senza l' applicazione di sanzioni; non si genera
alcun reddito diverso in caso di beni concessi in godimento a dipendenti
della società (o impresa individuale) e lavoratori autonomi (tra cui,
si ritiene anche gli amministratori delle società) in quanto, in tali
ipotesi, l'utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione
prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir; possono essere considerati
utilizzatori dei beni anche i familiari dei soci che non siano residenti
in Italia, qualora utilizzino un bene di una società residente; al fine
di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in
godimento del bene, è espressamente richiesto che il corrispettivo annuo
e le altre condizioni contrattuali risultino da apposita certificazione
scritta di data certa, antecedente alla data di inizio
dell'utilizzazione del bene. In assenza di data certa si presumerà la
gratuità del godimento; per l'impresa saranno indeducibili sia i costi
sostenuti per l'acquisto dei beni concessi in godimento che le altre
spese relative gli stessi beni (ad es. spese manutenzione ordinaria e
straordinaria, ammortamenti, canoni e spese di gestione).
L'indeducibilità trova una deroga in
tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il TUIR
prevede già una limitazione alla deducibilità (es. autoveicoli). In
pratica l' importo indeducibile si determina applicando ai costi
relativi al bene concesso in godimento la percentuale derivante dal
rapporto tra l'eccedenza del valore normale sul corrispettivo ed il
medesimo valore normale. Il costo indeducibile così calcolato dovrà
essere rapportato al periodo di godimento. Al riguardo, l'agenzia
precisa, inoltre, che: le limitazioni alla deducibilità delle quote di
ammortamento di beni in godimento comportano che gli stessi devono
considerarsi relativi all'impresa nella corrispondente limitata misura;
le eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla
cessione a terzi rilevano ai fini fiscali allo stesso modo.
Ai fini della decorrenza si rammenta,
infine, che la disposizione in esame si applicano ai soggetti con
esercizio solare a decorrere dal 2012; mentre ai soggetti con esercizio
non coincidente con l'anno solare a decorrere dal periodo d'imposta
successivo alla data di entrata in vigore della legge (ovvero il
18/09/2011). Ciò significa, ad esempio che per un soggetto con esercizio
1° luglio 2011 – 30 giugno 2012, le nuove norme trovano applicazione
dal 1° luglio 2012. (Fonte: fiscoetasse.com)
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