imposte dirette
Auto in leasing, regole di deduzione in base alla data di stipula del contratto
La nuova disciplina, che non prevede più
la durata minima a pena di indeducibilità, si applica dai contratti
stipulati dal 29 aprile 2012
La possibilità di dedurre i canoni di leasing relativi alle auto deve essere valutata sulla base della data di stipula
del contratto di leasing. Ciò in quanto l’art. 102 del TUIR, recante la
disciplina degli ammortamenti, è stato oggetto di modifiche ad opera
dell’articolo 4-bis, comma 1, del DL 16/2012. La durata minima fiscale dei
contratti di leasing non è più un vincolo da rispettare pena
l’indeducibilità dei canoni in capo all’impresa utilizzatrice. Rimane,
tuttavia, inalterato l’arco temporale entro il quale sono deducibili i canoni di leasing.
Ai fini della deducibilità dei canoni di leasing relativi a veicoli utilizzati ad uso pubblico o esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa (art. 164, comma 1, lettera a), del TUIR), occorre fare riferimento al nuovo comma 7 dell’articolo 102 del TUIR, nella parte in cui si afferma che, “per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento” previsto dall’apposita tabella attualmente contenuta nel DM 31 dicembre 1988.
Pertanto, considerando che le modifiche apportate decorrono a partire dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della L. di conversione del DL 16/2012), se il contratto di leasing relativo ad autoveicoli esclusivamente strumentali (ad esempio, taxi) è stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 28 aprile 2012, i canoni sono deducibili a condizione che la durata prevista del contratto sia non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento tabellare in relazione all’attività esercitata dall’impresa. Se invece il contratto di leasing, avente ad oggetto i suddetti autoveicoli, è stato stipulato a partire dal 29 aprile 2012, la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento tabellare in relazione all’attività esercitata dall’impresa, a prescindere dalla durata del contratto prevista.
Tale disposizione si applica anche alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR.
Una disposizione a parte è invece prevista per le autovetture di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, vale a dire gli autoveicoli aziendali in genere (nonché quelli utilizzati da agenti, rappresentanti e professionisti).
Il novellato articolo 102, comma 7, del TUIR dispone infatti che, “per i beni di cui all’articolo 164 comma 1 lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente” tabellare. Tale nuova disposizione è entrata in vigore a decorrere dal 29 aprile 2012. Di conseguenza, anche ai fini della deducibilità dei canoni di leasing relativi ai suddetti veicoli, occorre distinguere il trattamento fiscale a seconda del periodo in cui è stato stipulato il contratto.
Se, invece, il contratto di leasing è stato stipulato a partire dal 29 aprile 2012, a prescindere dalla durata prevista, la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore a quello tabellare in relazione all’attività esercitata dall’impresa. Per effetto della nuova disposizione, un’impresa può quindi stipulare un contratto di leasing auto di 24 mesi, pur deducendo i canoni di leasing in 48 mesi. Nel biennio di validità giuridica del contratto, occorre operare, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in aumento per un importo pari al canone di locazione finanziaria imputato a Conto economico eccedente il costo fiscalmente deducibile. L’ammontare ripreso a tassazione concorrerà alla determinazione del reddito imponibile negli esercizi successivi come variazione in diminuzione.
Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, secondo cui è deducibile nella misura del 40% (27,5% a partire dal 2013) l’ammontare dei canoni di leasing proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti di costo fiscalmente rilevante indicati nel medesimo articolo 164 (si veda “Deducibilità al 27,5% per le auto aziendali” del 29 giugno 2012).
/ Pamela ALBERTI
FONTE:EUTEKNE
Ai fini della deducibilità dei canoni di leasing relativi a veicoli utilizzati ad uso pubblico o esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa (art. 164, comma 1, lettera a), del TUIR), occorre fare riferimento al nuovo comma 7 dell’articolo 102 del TUIR, nella parte in cui si afferma che, “per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento” previsto dall’apposita tabella attualmente contenuta nel DM 31 dicembre 1988.
Pertanto, considerando che le modifiche apportate decorrono a partire dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della L. di conversione del DL 16/2012), se il contratto di leasing relativo ad autoveicoli esclusivamente strumentali (ad esempio, taxi) è stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 28 aprile 2012, i canoni sono deducibili a condizione che la durata prevista del contratto sia non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento tabellare in relazione all’attività esercitata dall’impresa. Se invece il contratto di leasing, avente ad oggetto i suddetti autoveicoli, è stato stipulato a partire dal 29 aprile 2012, la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento tabellare in relazione all’attività esercitata dall’impresa, a prescindere dalla durata del contratto prevista.
Tale disposizione si applica anche alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR.
Una disposizione a parte è invece prevista per le autovetture di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, vale a dire gli autoveicoli aziendali in genere (nonché quelli utilizzati da agenti, rappresentanti e professionisti).
Il novellato articolo 102, comma 7, del TUIR dispone infatti che, “per i beni di cui all’articolo 164 comma 1 lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente” tabellare. Tale nuova disposizione è entrata in vigore a decorrere dal 29 aprile 2012. Di conseguenza, anche ai fini della deducibilità dei canoni di leasing relativi ai suddetti veicoli, occorre distinguere il trattamento fiscale a seconda del periodo in cui è stato stipulato il contratto.
Deducibilità in 4 anni per le auto aziendali
Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006 fino al 28 aprile 2012
relativi ai veicoli di cui alla lettera b) comma 1 dell’articolo 164
del TUIR, la deducibilità dei canoni di leasing è subordinata al fatto
che il contratto sia di durata pari almeno al periodo di ammortamento
previsto dal DM 31 dicembre 1988. Considerato che la durata del periodo
di ammortamento tabellare per i veicoli utilizzati nell’ambito
dell’attività d’impresa (non esclusivamente strumentali) è pari al 25%,
la durata del contratto di leasing, se stipulato nel periodo 12 agosto
2006 – 28 aprile 2012, deve essere almeno pari a 48 mesi (4 anni).Se, invece, il contratto di leasing è stato stipulato a partire dal 29 aprile 2012, a prescindere dalla durata prevista, la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore a quello tabellare in relazione all’attività esercitata dall’impresa. Per effetto della nuova disposizione, un’impresa può quindi stipulare un contratto di leasing auto di 24 mesi, pur deducendo i canoni di leasing in 48 mesi. Nel biennio di validità giuridica del contratto, occorre operare, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in aumento per un importo pari al canone di locazione finanziaria imputato a Conto economico eccedente il costo fiscalmente deducibile. L’ammontare ripreso a tassazione concorrerà alla determinazione del reddito imponibile negli esercizi successivi come variazione in diminuzione.
Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, secondo cui è deducibile nella misura del 40% (27,5% a partire dal 2013) l’ammontare dei canoni di leasing proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti di costo fiscalmente rilevante indicati nel medesimo articolo 164 (si veda “Deducibilità al 27,5% per le auto aziendali” del 29 giugno 2012).
/ Pamela ALBERTI
FONTE:EUTEKNE
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