Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

sabato 8 settembre 2012

Accesso al nuovo Registro dei revisori con comunicazione obbligatoria

Revisione legale

Accesso al nuovo Registro dei revisori con comunicazione obbligatoria

In caso di inadempimento, è previsto uno specifico regime sanzionatorio

/ Giovedì 06 settembre 2012
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (si veda “In Gazzetta il nuovo Registro dei revisori” del 30 agosto 2012) dei primi tre regolamenti attuativi in materia di revisione legale, ci si chiede quali siano gli adempimenti che gli “attuali” revisori devono porre in essere ai fini dell’iscrizione nel nuovo Registro.
Sotto questo profilo, assumono rilievo le specifiche disposizioni transitorie contenute nel DM 20 giugno 2012 n. 145, che attiene, più in generale, ai requisiti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e al contenuto informativo del Registro stesso.
L’art. 17 del citato decreto, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 43 comma 8 del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39, ha stabilito che, in sede di prima formazione del Registro dei revisori legali, hanno diritto all’iscrizione le persone fisiche e le società che, al 13 settembre 2012 (data di entrata in vigore del DM 145/2012), risultano già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all’art. 1 del DLgs. 27 gennaio 1992 n. 88, e all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 del DLgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Sono inoltre iscritti, su richiesta:
- coloro che, anteriormente al 13 settembre 2012, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dal 13 settembre 2012;
- coloro che, al 13 settembre 2012, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al Registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 88/92 e hanno, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, superato l’esame medesimo.
Il decreto attuativo impone però, ai soggetti in esame, uno specifico adempimento. Il passaggio non è, quindi, del tutto “automatico”.
Ai fini della prima formazione del Registro, è, infatti, necessario comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) le informazioni necessarie per la gestione del Registro, espressamente elencate negli articoli 10 e 11, per le persone fisiche, e negli articoli 12 e 13 dello stesso DM 145/2012, per le società di revisione.
Nella medesima sede, è, inoltre, necessario comunicare l’opzione per l’iscrizione nell’elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni a un’attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dedicata ai revisori inattivi.
È bene, comunque, precisare che l’adempimento in esame non deve essere eseguito nell’immediato: le modalità di trasmissione delle informazioni, ad oggi non ancora note, saranno stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e la comunicazione dei dati dovrà avvenire entro 90 giorni da tale provvedimento.
Per la trasmissione delle informazioni, peraltro, potranno essere utilizzate, altra novità prevista dal DM 145/2012, anche “tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Segno ulteriore, questo, di un notevole cambiamento nell’attività di revisione, le cui comunicazioni avvengono, ad aggi, ancora secondo il tradizionale canale della posta raccomandata.
Iscrizione d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi
Le novità, però, non finiscono qui. La mancata trasmissione delle informazioni non determina l’esclusione dal nuovo Registro, cosa che sarebbe in contrasto con quanto espressamente stabilito dall’art. 43 comma 8 del DLgs. 39/2010, bensì l’applicazione di un pesante regime sanzionatorio.
Il decreto attuativo stabilisce infatti che, in caso di inadempienza nella comunicazione delle informazioni, i revisori legali e le società di revisione legale sono iscritti d’ufficio nel Registro, ma con riferimento ad essi resta ferma l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 24 del DLgs. 39/2010.
Tra queste vi sono la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, la revoca di uno o più incarichi di revisione legale, il divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale (per un periodo non superiore a 3 anni), fino alla sospensione e cancellazione dal Registro.
Infine, si sottolinea che l’obbligo di comunicare i dati necessari per la gestione del Registro non è da sottovalutare anche in relazione al fatto che l’iscrizione d’ufficio avviene nell’elenco dei revisori attivi, con le relative conseguenze in materia di obbligo di formazione continua e controllo di qualità (art. 8 del DLgs. 39/2010).
 / Silvia LATORRACA
FONTE:EUTEKNE

Nessun commento:

Posta un commento