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lunedì 10 settembre 2012

reclamo, termine utile «ridotto» per ottenere la sospensione cautelare

accertamento

Con il reclamo, termine utile «ridotto» per ottenere la sospensione cautelare

Diviene ancora più remota la possibilità di ottenere una pronuncia sulla richiesta di sospensione prima che inizi l’esecuzione forzata

/ Lunedì 10 settembre 2012
L’introduzione del reclamo obbligatorio per gli atti impositivi il cui valore è inferiore a 20mila euro ha indubbie ripercussioni negative in termini di tutela cautelare per il contribuente.
Infatti, in presenza di atto esecutivo reclamabile, l’affidamento delle somme non versate all’agente della riscossione avviene decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione (quindi 90 giorni dopo la notifica dell’atto esecutivo). In tale ipotesi, il contribuente moroso, prima di poter radicare la lite dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale e, dunque, di chiedere la sospensione giudiziale dell’atto impugnato, è tenuto ad attendere la conclusione del procedimento di mediazione, che normalmente ha una durata di 90 giorni.
Tale interpretazione è, peraltro, stata confermata anche dalla circolare n. 9/2012, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sospensione giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 47 del DLgs. n. 546/1992 può essere richiesta alla Commissione tributaria provinciale solo in pendenza di controversia giurisdizionale; quindi, l’istanza di sospensione giudiziale non può essere proposta prima della conclusione della fase di mediazione.
Ne consegue che la possibilità di ottenere una pronuncia sulla richiesta di sospensione, prima che inizi l’esecuzione forzata, diviene ancor più remota, dal momento che l’accesso alla fase giurisdizionale è differita di 90 giorni in relazione alla procedura di reclamo/mediazione.
Difficile coordinare il periodo di sospensione automatica e il tempo utile
Nello specifico, il reclamo incide negativamente sul coordinamento normativo tra il periodo di sospensione automatica della riscossione (180 giorni) e il tempo utile (180 giorni) per la decisione del giudice sull’istanza di sospensione avanzata dal contribuente.
Poniamo, a titolo di esempio, che in data 1° ottobre venga notificato un avviso di accertamento immediatamente esecutivo per il quale sia previsto l’obbligo del reclamo (la situazione è riassunta nella tabella in calce all’articolo).
Appare evidente che, per il periodo di vigenza della sospensione automatica dell’esecuzione forzata, che va dal 30 dicembre al 28 febbraio, non è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione giudiziale dell’atto impugnato, atteso che la lite non è ancora stata radicata.
In tale circostanza, appare indubbio che l’arco temporale utile, all’interno del quale l’esecuzione forzata è sospesa, per una pronuncia cautelare del giudice si riduce a 120 giorni, ossia dal 28 febbraio al 28 giugno, termine oltre il quale viene avviata l’esecuzione forzata.
/ Sebastiano BARUSCO fonte:eutekne
 Notifica atto esecutivo Termine proposizione Reclamo Termine affidamento ad EquitaliaTermine conclusione procedimento mediazione 
1° ottobre (N) 30 novembre (N+60) 30 dicembre
(N+60+30)
 28 febbraio
(N+60+30+60)
 28 giugno
(N+60+30+60+120)
 Termine iniziale pagamento Termine finale pagamento Termine iniziale sospensione automatica esecuzione Radicamento della lite Termine finale sospensione esecuzione forzata

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