contratti pubblici
Affidamento dei contratti pubblici anche alle reti d’impresa
La bozza del «pacchetto semplificazioni»
dovrebbe ammettere a partecipare alle procedure le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete
La bozza del “pacchetto semplificazioni”, a
cui il Governo sta lavorando, con l’obiettivo di varare il
provvedimento entro settembre, dovrebbe introdurre ulteriori modifiche
alla disciplina delle reti d’impresa, intervenendo sugli artt. 34 e 37 del DLgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici).
Per effetto delle modifiche, dovrebbero essere espressamente ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3 del DL 10 febbraio 2009 n. 5 (conv. L. 33/2009); ciò introducendo la lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 34 del DLgs. 163/2006.
Secondo la Relazione illustrativa alla bozza di provvedimento, la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di impresa, è contemplata come principio generale che concorre a definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore dall’art. 1, lett. n) della L. 180/2011.
Tale disposizione, pur auspicando l’accesso delle reti di impresa alle procedure di gara, non chiariscono le modalità attraverso le quali possa concretamente realizzarsi tale partecipazione, alla luce delle regole dettate dal DLgs. n. 163/2006. Quest’ultimo, all’art. 34, indica – in modo non tassativo – i soggetti ammessi a partecipare alle gare e, con specifico riguardo ai concorrenti plurisoggettivi, permette il ricorso a talune forme di aggregazione che presentano peculiarità e regole proprie, delineate principalmente in funzione del grado di strutturazione assunto dalla collaborazione imprenditoriale.
L’individuazione del meccanismo di partecipazione, sempre secondo la Relazione illustrativa, deve tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto di rete, che non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici. Ciò comporta che le parti contraenti debbano pattiziamente regolare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell’oggetto del contratto di rete.
Dovrebbero applicarsi, sempre secondo la bozza di decreto, le disposizioni dell’art. 37, relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. In particolare, ai sensi del nuovo comma 15-bis, tali disposizioni troverebbero applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis).
La Relazione illustrativa precisa, a riguardo, che il mandato, in fase di partecipazione, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, potrebbe essere sostituito dall’impegno scritto al conferimento dello stesso a valle dell’aggiudicazione o avere, alternativamente, la forma della scrittura privata autenticata ovvero dell’atto sottoscritto digitalmente.
Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice da parte di tutte le imprese parte della rete che partecipano alla procedura di gara, l’articolazione dei requisiti di partecipazione, le responsabilità, il recesso, ecc. potrebbero essere disciplinati in analogia con quanto stabilito dall’art. 37 per i raggruppamenti temporanei con un rinvio a tale disciplina.
Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, dovrebbe poi essere consentita la presentazione delle offerte da parte dell’organo comune di rappresentanza, costituito ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3 del DL n. 5/2009, qualora detto potere sia stato previsto nell’ambito del contratto di rete e conferito a favore di una delle imprese parte del contratto. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese aggregate che partecipano alla procedura di affidamento.
/ Pamela ALBERTI
fonte:eutekne
Per effetto delle modifiche, dovrebbero essere espressamente ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3 del DL 10 febbraio 2009 n. 5 (conv. L. 33/2009); ciò introducendo la lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 34 del DLgs. 163/2006.
Secondo la Relazione illustrativa alla bozza di provvedimento, la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di impresa, è contemplata come principio generale che concorre a definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore dall’art. 1, lett. n) della L. 180/2011.
Tale disposizione, pur auspicando l’accesso delle reti di impresa alle procedure di gara, non chiariscono le modalità attraverso le quali possa concretamente realizzarsi tale partecipazione, alla luce delle regole dettate dal DLgs. n. 163/2006. Quest’ultimo, all’art. 34, indica – in modo non tassativo – i soggetti ammessi a partecipare alle gare e, con specifico riguardo ai concorrenti plurisoggettivi, permette il ricorso a talune forme di aggregazione che presentano peculiarità e regole proprie, delineate principalmente in funzione del grado di strutturazione assunto dalla collaborazione imprenditoriale.
L’individuazione del meccanismo di partecipazione, sempre secondo la Relazione illustrativa, deve tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto di rete, che non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici. Ciò comporta che le parti contraenti debbano pattiziamente regolare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell’oggetto del contratto di rete.
Dovrebbero applicarsi, sempre secondo la bozza di decreto, le disposizioni dell’art. 37, relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. In particolare, ai sensi del nuovo comma 15-bis, tali disposizioni troverebbero applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis).
Mandato con scrittura privata autenticata o con firma digitale
La bozza contenente le nuove misure di semplificazione prevedrebbe, inoltre, l’introduzione di un nuovo comma 15-ter all’art.
37 citato, in base al quale, nel caso di aggregazione tra le imprese
aderenti al contratto di rete, il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata
oppure digitalmente firmata ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. 7 marzo
2005 n. 82 dagli operatori economici riuniti in aggregazione o dai loro
legali rappresentanti. La scrittura privata dovrebbe essere consegnata
per posta elettronica certificata alla
stazione appaltante, unitamente alla copia autentica del contratto di
rete. La procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore
economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.La Relazione illustrativa precisa, a riguardo, che il mandato, in fase di partecipazione, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, potrebbe essere sostituito dall’impegno scritto al conferimento dello stesso a valle dell’aggiudicazione o avere, alternativamente, la forma della scrittura privata autenticata ovvero dell’atto sottoscritto digitalmente.
Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice da parte di tutte le imprese parte della rete che partecipano alla procedura di gara, l’articolazione dei requisiti di partecipazione, le responsabilità, il recesso, ecc. potrebbero essere disciplinati in analogia con quanto stabilito dall’art. 37 per i raggruppamenti temporanei con un rinvio a tale disciplina.
Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, dovrebbe poi essere consentita la presentazione delle offerte da parte dell’organo comune di rappresentanza, costituito ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3 del DL n. 5/2009, qualora detto potere sia stato previsto nell’ambito del contratto di rete e conferito a favore di una delle imprese parte del contratto. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese aggregate che partecipano alla procedura di affidamento.
/ Pamela ALBERTI
fonte:eutekne
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