Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

venerdì 28 settembre 2012

iva Prestazione unica ai fini IVA anche per i servizi resi da terzi

iva

Prestazione unica ai fini IVA anche per i servizi resi da terzi

Secondo la Corte di Giustizia, gli «oneri locativi» sono accessori alla locazione dell’immobile anche se riferiti a servizi forniti non dal locatore

/ Venerdì 28 settembre 2012
La sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-392/11, depositata il 27 settembre 2012, qualifica come prestazione unitaria, nella specie esente da IVA, l’operazione avente per oggetto la locazione di un immobile strumentale e i servizi ad esso relativi, anche se resi da un soggetto diverso dal locatore.
Il caso riguarda la Field Fisher Waterhouse, law firm di matrice anglosassone che ha preso in locazione alcuni uffici a Londra. Il relativo contratto prevede che, oltre alla locazione dei locali, siano resi – dal locatore stesso – altri servizi; si tratta degli “oneri locativi”, che includono – a titolo di esempio – le utenze, le riparazioni degli ascensori, la pulizia delle parti comuni e il portierato dell’immobile.
Dai fatti in causa, si evince che la locazione è stata fatturata in regime di esenzione IVA siccome il locatore non ha esercitato l’opzione per l’imponibilità di cui all’art. 137, par. 1, lett. d), della Direttiva n. 2006/112/CE. Il locatario, cioè la law firm, ha invece ritenuto che i servizi collegati all’immobile costituissero prestazioni autonome, da assoggettare ad imposta.
La Corte Ue è stata chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione dell’operazione come prestazione unica o meno, tenuto conto, da un lato, che alcuni servizi potrebbero essere forniti da soggetti diversi dal locatore e, dall’altro, che il mancato pagamento, da parte del locatario, degli oneri locativi dà diritto al locatore di risolvere il contratto.
È opportuno osservare che, in applicazione del principio di ripartizione delle competenze di cui all’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i giudici comunitari si sono limitati ad enunciare i principi interpretativi necessari ad orientare l’organo giurisdizionale nazionale a stabilire, in via definitiva, la natura dell’operazione in esame.
È stato, pertanto, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza europea in base al quale, ai fini IVA, ciascuna prestazione deve essere considerata distinta e indipendente. Tale regola generale può essere derogata quando l’operazione si compone di più elementi, dovendosi così determinare se gli stessi siano distinti oppure costituiscano un’unica prestazione. Quest’ultima ipotesi ricorre in due casi, segnatamente in presenza di un rapporto di accessorietà, cioè quando una prestazione si considera principale, mentre l’altra è ad essa accessoria, nonché quando le prestazioni rese siano talmente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (Corte di Giustizia, causa C-41/04, Levob Verzekeringen e OV Bank).
Calando i principi di cui sopra nel caso materiale, la Corte Ue propende per l’unicità della prestazione avuto riguardo, allo stesso tempo, all’aspetto formale, rappresentato dal contenuto del contratto di locazione, e all’aspetto sostanziale, vale a dire la ragione economica sottesa alla sua stipula, essendo innegabile che il locatario abbia voluto non soltanto ottenere il diritto di occupare l’immobile, ma anche di beneficiare di un insieme di servizi resi dal locatore.
L’unicità, in particolare, discende dal nesso di accessorietà che lega i servizi (prestazioni secondarie) alla locazione (prestazione principale); tant’è che i giudici comunitari giustificano la conclusione raggiunta affermando, alla luce della giurisprudenza in materia, che “non si può apprezzare che l’ottenimento delle prestazioni di servizi in parola costituisca un fine a sé stante per il locatario medio di locali come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, ma costituisca piuttosto il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, della prestazione principale, cioè della locazione di superfici commerciali” (punto 23).
Particolare rilevanza viene, pertanto, ad assumere l’ulteriore principio sancito dalla pronuncia in rassegna, ossia che l’unicità della prestazione non può essere esclusa per il semplice fatto che i servizi, anziché dal locatore, potrebbero essere resi da un terzo. Si tratta di un’indicazione che merita attenzione perché dimostra la legittimità, sotto il profilo della compatibilità con l’ordinamento comunitario, dell’art. 9, comma 4, della L. n. 392/1978 (legge sull’equo canone, applicabile però agli immobili abitativi), secondo il quale gli oneri condominiali, se addebitati dal locatore al conduttore, devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione. Sul punto, la sentenza RLRE Tellmer Property (causa C-572/07) era invece giunta alla conclusione esattamente opposta, escludendo il regime di esenzione applicato al servizio di pulizia degli spazi comuni di un edificio concesso in locazione nel presupposto, tra l’altro, che il medesimo “può essere fornito con modalità diverse, in particolare, da un terzo che fatturi il costo di detto servizio direttamente ai locatari o dal proprietario che impieghi a tale scopo il suo personale o che faccia ricorso ad un’impresa di pulizie” (punto 22).
 / Marco PEIROLO
FONTE: EUTEKNE

Nessun commento:

Posta un commento