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Ricorsi Tributari

venerdì 28 settembre 2012

Riscossione

La Cassazione dà il via libera alla duplicazione della cartella di pagamento

Sempre possibile la rinotifica della cartella nei casi di vizio di notifica

/ Giovedì 27 settembre 2012
A quanto consta, per la prima volta, i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 16370 di ieri, si sono pronunciati sulla legittimità della condotta di Equitalia consistente nella rinotifica di una cartella di pagamento già emessa. Per le ragioni che seguono, le conclusioni cui la Suprema Corte giunge destano moltissime perplessità, e comportano effetti estremamente pregiudizievoli per i contribuenti che, di fatto, rimangono privi di tutela.
Come premessa, è bene precisare che il caso non riguarda l’avvenuto annullamento del ruolo ad opera della Commissione tributaria: in tale ipotesi, è chiaro che Equitalia non può riemanare la cartella, in quanto spetterebbe all’ente impositore formare un nuovo ruolo privo del vizio che lo affliggeva (senza che ciò costituisca una violazione del decisum), e, solo a questo punto e fermi restando i termini decadenziali di cui all’art. 25 del DPR 602/73, lei potrebbe provvedere alla rinotifica.
Il caso, da quel che si evince dal quesito posto dal ricorrente, concerne il “valutare se [...] sia nulla o comunque illegittima la cartella di pagamento riemessa e notificata [...] in presenza del suo pregresso annullamento [...] sentenziato dal giudice tributario con statuizioni ancora cogenti rese in un antecedente processo tuttora pendente [...] senza che il primo esemplare della stessa cartella sia mai stato annullato dal [...] concessionario”.
Allora, la fattispecie dovrebbe essere la seguente: Equitalia notifica la cartella; il contribuente impugna sollevando, tra l’altro, il vizio di notifica; la Provinciale, sulla sola base del vizio di notifica, annulla la cartella, e, successivamente ma prima della formazione del giudicato, Equitalia rinnova la notifica della cartella di pagamento. Delineato il fatto, la Cassazione afferma che il comportamento è legittimo perché Equitalia non duplica la pretesa ma semplicemente rinnova la notifica. Insomma, la cartella di pagamento ben può essere notificata anche dieci volte, tanto l’atto è sempre il medesimo: questo è ciò che pare emergere dalla sentenza.
La ratio decidendi considera la cartella alla stregua di una lettera di cortesia, quasi che si trattasse di una semplice intimazione di pagamento tra privati, ove è palese che la lettera, che sia notificata una o venti volte, ha sempre il medesimo effetto. Invece, per le cartelle di pagamento tutto cambia, siccome si devono a nostro avviso applicare i principi varie volte affermati (sempre per gli avvisi di accertamento) dalla stessa Cassazione in tema di autotutela sostitutiva; pertanto:
- se la cartella viene impugnata, sino a quando non si forma il giudicato, Equitalia, fermi restando i termini di decadenza, ben può rinotificare la cartella priva del vizio invalidante (notifica, sottoscrizione), ma, appare logico dirlo, previo annullamento della precedente cartella, in tal modo il processo pendente sarebbe estinto per cessazione della materia del contendere e il contribuente dovrebbe impugnare la nuova cartella;
- se la cartella emessa per prima non viene annullata ci sono due cartelle di pagamento, quindi è per forza presente una duplicazione della pretesa, pretesa che magari non verrà azionata due volte, ma che comunque non può essere accettata trattandosi di cartelle di pagamento e non di lettere di cortesia.
Accettando il ragionamento dei giudici, viene spontaneo chiedersi cosa dovrebbe fare il contribuente che, a processo instaurato, si vede notificare un’altra cartella. Ragionando correttamente, se la cartella è stata annullata dal giudice, Equitalia deve o annullare la cartella medesima e rinotificarne un’altra (ma c’è il problema dei termini di decadenza) o appellare la sentenza contro la prima cartella.
Lascia ancora più perplessi l’ultima affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui la rinotificazione non richiede ragioni giustificative, in quanto queste sono rinvenibili nella funzione della notificazione, che è quella di cristallizzare la pretesa per decorso dei termini di impugnazione. Ma se così è, allora la seconda cartella di pagamento viene definitiva se non la si impugna entro i 60 giorni? Se al contribuente vengono notificate tre cartelle, tanto come dice la Cassazione sempre di una pretesa sola si tratta, da quando bisogna computare il termine di sessanta giorni?
Il discorso, si rileva, prescinde dalla pendenza del giudizio: se, magari prima che decorrano i 60 giorni per il ricorso, Equitalia si accorge che la cartella è notificata male, non può semplicemente notificarne un’altra, ma deve notificare al contribuente l’annullamento della cartella e provvedere alla rinotifica in maniera corretta. Così è anche certo che il termine per il ricorso decorre dalla seconda cartella, siccome la prima non c’è più (non rileva il numero della cartella, che ha valenza solo interna, ma la legittimità sostanziale della condotta dell’agente della riscossione).
Rincuora il fatto che esista una giurisprudenza che ha nettamente preso le distanze da tale ragionamento, in quanto è stato sancito che l’emissione di due cartelle identiche è una duplicazione d’imposta (C.T. Reg. di Torino 10 giugno 2008 n. 36, sezione 15).
 / Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE

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