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mercoledì 26 settembre 2012

accertamento Niente fattura se è tenuto il libro cespiti

accertamento

Niente fattura se è tenuto il libro cespiti

Secondo la C.T. Reg. di Bari, decorso il termine di conservazione delle fatture, l’obbligo documentale è assolto mediante il libro cespiti

/ Lunedì 24 settembre 2012
Negli accertamenti fiscali relativi ai beni strumentali, l’onere, da parte del contribuente, di documentare l’effettiva sussistenza e l’ammontare dei componenti negativi di reddito si può ritenere assolto (una volta decorso il termine di conservazione delle fatture), nella misura in cui il registro dei beni ammortizzabili sia stato tenuto regolarmente. In tal senso si è espressa la C.T. Reg. di Bari, con la sentenza n. 175/23/12 del 14 settembre 2012, che conferma, seppur basandosi su presupposti differenti, la decisione di primo grado (si veda “Conservazione delle fatture, termine massimo di 10 anni” del 29 novembre 2010).
Invero, la questione attiene al termine di conservazione delle scritture contabili e, più nel dettaglio, delle fatture relative a beni strumentali.
Nel caso di specie, nel corso di una verifica avvenuta nel 2007, avente ad oggetto il periodo d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità delle quote di ammortamento relative ad un fabbricato, in quanto il contribuente non era stato in grado di esibire la documentazione comprovante il costo in esame. La società, avendo conservato la documentazione contabile per dieci anni, aveva esibito, nel 2007, le fatture formate dall’anno 1997 in poi, essendosi probabilmente disfatto di quelle concernenti i periodi d’imposta precedenti. Peraltro, nel corso degli anni, la società aveva subito numerose verifiche e ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria e, da ultimo nel 1996, aveva esibito tutta la documentazione contabile riguardante il fabbricato in questione, tra cui le fatture di acquisto.
La Commissione provinciale aveva escluso che in capo al contribuente gravasse l’onere di conservare la documentazione richiesta oltre il termine di dieci anni, richiamando, a comprova, oltre l’art. 22 comma 2 del DPR 600/73 e l’art. 39 comma 3 del DPR 633/72, anche l’art. 8 comma 5 della L. 212/2000 e l’art. 2220 c.c.
In merito, avevamo già avuto modo di manifestare alcune perplessità, dovute al fatto che la sentenza, pur ritenendo infondato (in modo peraltro condivisibile) l’assunto in forza del quale le fatture dovrebbero essere conservate per l’intero periodo di ammortamento, pareva dare rilievo ai fini fiscali al termine decennale, di natura civilistica, statuito dall’art. 2220 del codice civile. Per contro, a nostro giudizio, ai fini fiscali assume rilievo l’art. 22 del DPR 600/73, che lega il termine di conservazione alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, peraltro “anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie”.
Ora, la C.T. Reg. di Bari conferma la decisione assunta nel primo grado di giudizio, fornendo, però, come osservato dagli stessi giudici, motivazioni difformi.
La sentenza sottolinea che, in ambito fiscale, il termine di conservazione delle scritture contabili è più lungo di quello previsto dal codice civile. L’art. 22 del DPR 600/73 lega, infatti, il termine alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, ma prescrive che l’obbligo permanga anche oltre il termine civilistico decennale.
Da tale quadro legislativo emerge che deve essere tutelato l’interesse dell’Amministrazione finanziaria al controllo della corretta deduzione del costo aziendale ed è preciso onere del contribuente documentarne l’effettiva sussistenza e l’ammontare. Tale principio non può subire limitazioni nel caso di ammortamenti di beni acquistati da oltre dieci anni e prevale anche sul disposto dell’art. 8 della L. 212/2000.
Detto questo, la Commissione, analizzando nel merito il caso di specie, nota che l’Agenzia delle Entrate non ha messo in discussione né l’inerenza né la competenza delle quote di ammortamento dedotte, ovvero non ha sollevato dubbi su quanto emerge, senza abrasioni o correzioni, dal registro dei beni ammortizzabili, dove risultano annotati il costo del fabbricato nell’anno di acquisizione e le quote annuali di ammortamento, secondo le regole di una contabilità regolarmente tenuta. Secondo i giudici, quindi, l’Ufficio accertatore poteva trovare riscontro della regolarità delle deduzioni operate nell’anno verificato.
È stato, inoltre, osservato che l’inevasa esibizione di fatture non inficia, di per sé, la contabilità nel suo complesso e non implica un’ipotesi di evasione, ove, nel caso di specie, l’onere probatorio era stato comunque assolto negli anni dal contribuente e nessun dubbio sulle deduzioni operate era stato posto in sede di accertamento. In conclusione, quindi, pur pronunciandosi su un caso specifico, in cui sono state effettuate, negli anni, numerose verifiche fiscali su una medesima fattispecie impositiva, la sentenza sembra dare rilievo, ai fini dell’assolvimento – da parte del contribuente – dell’obbligo documentale relativo ai componenti di reddito in esame, alla regolare tenuta del registro dei beni ammortizzabili.
Tale principio, espresso nell’ambito di una questione senza dubbio controversa, appare di assoluto rilievo, posto che consentirebbe di non tenere la fattura di acquisto del cespite, soprattutto laddove si propendesse per quel filone giurisprudenziale che fa decorrere il termine di conservazione delle fatture relative a beni strumentali dal periodo d’imposta in cui viene dedotta l’ultima quota di ammortamento.
 / Silvia LATORRACA

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