Accertamento
Comunicazione dei beni ai soci al 2 aprile 2013
Ulteriore differimento del termine per la
comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o familiari
Come anticipato nei giorni scorsi, slitta al 31 marzo 2013 la
scadenza, già prorogata al 15 ottobre 2012, relativa alla comunicazione
dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore nei periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione della disposizione.
Il 31 marzo è però la domenica di Pasqua, cosicché il giorno successivo, il Lunedì dell’Angelo, che cade il 1° aprile, è anch’esso festivo.
Si arriva quindi a martedì 2 aprile, applicando la regola generale introdotta dall’art. 7 del DL 13 maggio 2011 n. 70, in base alla quale gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
A stabilire la proroga è stato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia.
Il provvedimento ricalca quello precedente del 13 marzo 2012, componendosi di un unico punto, relativo al differimento dei termini di cui al punto 3.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011.
Anche con riferimento alle motivazioni, non vi sono novità di riguardo, essendo la proroga disposta, come la precedente, “tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell’obbligo in parola”.
Pur apprezzando la tempestività con la quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la nuova scadenza, occorre osservare che sono passati circa 6 mesi dal precedente rinvio e, sul fronte dei chiarimenti, non è stato fatto nessun significativo passo in avanti.
Ad ogni modo, il 2 aprile 2013 i contribuenti saranno chiamati, salvo ulteriori modifiche, ad un duplice adempimento:
- da un lato, la comunicazione relativa al 2012 (che deve essere effettuata ordinariamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo in cui i beni sono concessi in godimento);
- dall’altro, la prima comunicazione, relativa al 2011 e precedenti.
Più nel dettaglio, con riferimento a quest’ultima comunicazione, si dovranno segnalare all’Agenzia delle Entrate:
- i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL n. 138/2011);
- i finanziamenti e i versamenti realizzati in periodi d’imposta precedenti al 2012 che risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
Proprio sui finanziamenti e sulle capitalizzazioni si concentrano i maggiori dubbi degli operatori, in ragione tanto del provvedimento del 16 novembre 2011, quanto dei successivi interventi dell’Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio in occasione di incontri con la stampa specializzata, poi recepiti nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012.
Come è noto, la circolare citata afferma che si devono comunicare i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, lasciando intendere un ambito di applicazione della disposizione, anche su questo fronte, amplissimo.
C’è da dire, però, che siamo in attesa di un nuovo provvedimento attuativo e di una nuova circolare che potrebbero essere l’occasione per fare chiarezza sul punto e per introdurre elementi di semplificazione, la cui necessità si è resa quanto mai evidente dopo quest’ultima proroga.
Al momento, l’unica “certezza” è che non dovrebbero essere oggetto di comunicazione i finanziamenti rimborsati nel 2010, non importa se effettuati dalla società o dal socio. Sul punto, il provvedimento del 16 novembre 2011 e la successiva circolare n. 25/2012 sono chiari nell’affermare che le operazioni devono essere ancora esistenti nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
/ Alessandro COTTO FONTE:EUTEKNE
Il 31 marzo è però la domenica di Pasqua, cosicché il giorno successivo, il Lunedì dell’Angelo, che cade il 1° aprile, è anch’esso festivo.
Si arriva quindi a martedì 2 aprile, applicando la regola generale introdotta dall’art. 7 del DL 13 maggio 2011 n. 70, in base alla quale gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
A stabilire la proroga è stato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia.
Il provvedimento ricalca quello precedente del 13 marzo 2012, componendosi di un unico punto, relativo al differimento dei termini di cui al punto 3.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011.
Anche con riferimento alle motivazioni, non vi sono novità di riguardo, essendo la proroga disposta, come la precedente, “tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell’obbligo in parola”.
Pur apprezzando la tempestività con la quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la nuova scadenza, occorre osservare che sono passati circa 6 mesi dal precedente rinvio e, sul fronte dei chiarimenti, non è stato fatto nessun significativo passo in avanti.
Ad ogni modo, il 2 aprile 2013 i contribuenti saranno chiamati, salvo ulteriori modifiche, ad un duplice adempimento:
- da un lato, la comunicazione relativa al 2012 (che deve essere effettuata ordinariamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo in cui i beni sono concessi in godimento);
- dall’altro, la prima comunicazione, relativa al 2011 e precedenti.
Più nel dettaglio, con riferimento a quest’ultima comunicazione, si dovranno segnalare all’Agenzia delle Entrate:
- i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL n. 138/2011);
- i finanziamenti e i versamenti realizzati in periodi d’imposta precedenti al 2012 che risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
Proprio sui finanziamenti e sulle capitalizzazioni si concentrano i maggiori dubbi degli operatori, in ragione tanto del provvedimento del 16 novembre 2011, quanto dei successivi interventi dell’Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio in occasione di incontri con la stampa specializzata, poi recepiti nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012.
Come è noto, la circolare citata afferma che si devono comunicare i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, lasciando intendere un ambito di applicazione della disposizione, anche su questo fronte, amplissimo.
C’è da dire, però, che siamo in attesa di un nuovo provvedimento attuativo e di una nuova circolare che potrebbero essere l’occasione per fare chiarezza sul punto e per introdurre elementi di semplificazione, la cui necessità si è resa quanto mai evidente dopo quest’ultima proroga.
Al momento, l’unica “certezza” è che non dovrebbero essere oggetto di comunicazione i finanziamenti rimborsati nel 2010, non importa se effettuati dalla società o dal socio. Sul punto, il provvedimento del 16 novembre 2011 e la successiva circolare n. 25/2012 sono chiari nell’affermare che le operazioni devono essere ancora esistenti nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.
/ Alessandro COTTO FONTE:EUTEKNE
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