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venerdì 7 settembre 2012

accertamento Per le verifiche, contano i soli giorni di presenza degli ispettori

accertamento

Per le verifiche, contano i soli giorni di presenza degli ispettori

Secondo la C.T. Reg. di Bari, le novità apportate dal DL n. 70/2011, pur non essendo retroattive, confermano il senso delle norme previgenti
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/ Giovedì 06 settembre 2012
Ai fini della disposizione dello Statuto del Contribuente che limita la durata delle verifiche fiscali, si assumono quali giorni utili per il computo temporale soltanto quelli di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente. Tale principio trova conferma nelle modifiche apportate alla disposizione statutaria ad opera del “Decreto Sviluppo” dell’anno scorso. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Bari, con la sentenza del 10 luglio 2012, n. 46/6/12.
I giudici pugliesi hanno affrontato la vexata quaestio dei termini di durata delle verifiche fiscali e delle relative conseguenze in caso di violazione, richiamando, però, anche le più recenti norme introdotte dal Legislatore. L’art. 7, comma 2, lettera c), del DL n. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2011), ha integrato, infatti, l’art. 12, comma 5, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), al fine di differenziare la durata massima delle verifiche fiscali in funzione della tipologia di contribuente: per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, le attività ispettive non possono durare più di quindici giorni lavorativi, prorogabili di altri quindici contenuti nell’arco di un trimestre; per gli altri contribuenti, invece, le verifiche possono durare trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta. L’ultimo periodo introdotto dal DL 70/2011 nel comma 5 del già citato articolo 12 dispone, poi, che “In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.
La dottrina, in relazione al sopra illustrato ultimo periodo, si è così divisa: alcuni hanno sostenuto che la locuzione “In entrambi i casi” si riferisca alla dicotomia “imprese in contabilità semplificata – lavoratori autonomi”, per cui soltanto a questi si applicherebbe la disposizione che prevede che vengano conteggiati i soli giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, mentre per gli altri soggetti dovrebbero essere computati tutti i giorni lavorativi consecutivi da quello di primo accesso; altri autori (tra cui lo scrivente), invece, hanno ritenuto che, in virtù della rottura sintattica tra i vari periodi del summenzionato comma 5, quell’“In entrambi i casi” (preceduto da un punto e rimasto isolato al termine del comma) non possa che riferirsi alla bipartizione complessiva recata dal comma 5 tra i soggetti in contabilità ordinaria da una parte (primo periodo), e quelli in semplificata unitamente ai lavoratori autonomi dall’altra (terzo periodo). Da quest’ultima interpretazione deriva, quindi, che il principio per cui si computano i soli giorni di effettiva presenza dei verificatori si applica per il conteggio della durata di tutte le verifiche.
Diversamente, del resto, si giungerebbe alla paradossale conclusione che le verifiche nei confronti dei soggetti minori possano avere una durata massima complessiva di tre mesi, tra i giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente e di attività effettuata in Ufficio, mentre, in ipotesi di verifica nei confronti dei soggetti più grandi (anche grandissime multinazionali), il tempo massimo per espletare le attività di verifica sarebbe di circa due mesi (30 giorni lavorativi più 30 di proroga) decorrenti dalla data del primo accesso.
La C.T. Reg. di Bari ha affrontato il caso di una verifica presso la sede di un’impresa in contabilità ordinaria (presumibilmente di medie dimensioni) durata circa tre mesi, ma con soltanto 29 giorni di presenza dei verificatori presso la suddetta sede. I giudici di merito, dopo aver osservato che i fatti di causa erano precedenti alle modifiche introdotte dal DL 70/2011, per cui queste ultime non potevano trovare applicazione (non essendo retroattive), hanno comunque stabilito che, alla luce di tali nuove norme, ciò che rilevava ai fini del controllo del termine massimo di durata della verifica non erano i giorni lavorativi consecutivi da quello di primo accesso, come sostenuto dal contribuente, ma soltanto quelli lavorativi in cui vi era stata la presenza dei verificatori presso la sede del contribuente.
Secondo i giudici baresi, sebbene le nuove disposizioni recate dal DL 70/2011 non siano retroattive, certamente esse confermano il senso della normativa precedente che, pur non prevedendo, come quella attuale, che i giorni da considerare fossero soltanto quelli di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, doveva interpretarsi comunque in tal senso. In sostanza, quindi, le nuove disposizioni sarebbero una conferma anche per le norme previgenti (interpretazione autentica) che, per ogni tipo di verifica, vanno conteggiati soltanto i giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente. In tal senso, peraltro, seppur in relazione alla previgente formulazione dell’articolo 12, comma 5, sopra citato, si era già espressa anche la Suprema Corte, con la sentenza n. 23595 del 2011. Con la pronuncia n. 19338/2011, inoltre, la stessa Cassazione aveva anche stabilito che l’eventuale inosservanza della disposizione statutaria non comporta alcuna inutilizzabilità degli elementi acquisiti (cfr. anche Cass. n. 8344/2001).
  Alessandro BORGOGLIO
fonte:eutekne

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