Fatturazione Ue estesa alla cessione dei beni
Le nuove regole sulla fatturazione sono pronte all'uso. È a buon punto il recepimento della direttiva Ue 2010/45 che, con effetti dal 1° gennaio 2013, al fine di armonizzare i sistemi nazionali, modifica le norme comunitarie sulla fattura, rendendo indispensabile una sensibile revisione delle prassi aziendali in uso.
La traslazione a livello interno della direttiva è già stata formalizzata in uno schema di decreto legislativo che il Dipartimento delle Finanze ha sottoposto al vaglio del pubblico attraverso il suo sito. È aperta, fino al 25 settembre prossimo, una consultazione alla quale chiunque può partecipare fornendo contributi in vista del varo definitivo. La disposizione nazionale - in linea con la direttiva Ue - si articola in due filoni principali: le regole di fatturazione, con i relativi adempimenti, e la fatturazione elettronica.
Quanto al primo aspetto, a breve distanza dall'intervento della Comunitaria 2010, il legislatore ritorna sulle modalità di assolvimento dell'Iva nelle operazioni con soggetti Ue: le regole previste per gli scambi intracomunitari dagli articoli 46 e 47 del Dl 331/93 - oggi valide solo per i servizi generici - sono estese anche alle cessioni di beni e ai servizi non generici. L'integrazione della fattura del cedente/prestatore comunitario diventa, quindi, la modalità ordinaria di assolvimento degli obblighi Iva.
In merito al ciclo attivo di fatturazione, anzitutto è ampliato il novero delle operazioni da certificare. L'obbligo concerne anche le cessioni e prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro Stato Ue e nei confronti di soggetti extracomunitari. Cambia, poi, il contenuto del documento: è obbligatoria l'indicazione della partita Iva del cessionario/committente nazionale o Ue (anche se non è debitore dell'imposta) ovvero del codice fiscale del soggetto nazionale che agisce in veste privata. Inoltre, è prevista la fatturazione differita anche per i servizi resi al medesimo soggetto nell'arco di un mese, mentre per i servizi generici resi in ambito Ue il temine di emissione del documento passa al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Viene poi introdotta la fattura semplificata, ammessa per la certificazione di operazioni fino a cento euro. Il limite, con decreto ministeriale, è elevabile a 400 euro ovvero rimosso per alcuni specifici settori. Nel documento è sufficiente indicare, in luogo dei dati identificativi del destinatario, il codice fiscale o la partita Iva del medesimo (numero di identificazione Iva se Ue). Inoltre, non è necessario riportare la base imponibile dell'operazione e l'Iva ma è sufficiente evidenziare il corrispettivo complessivo e l'imposta, o i dati necessari per calcolarla.
fonte: sole24ore
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