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sabato 8 settembre 2012

Fabbricati rurali

immobili


Secondo la C.T. Prov. di Savona, la presentazione della richiesta di variazione catastale sana la contestazione riguardante l’ICI relativa all’anno 2009
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/ Sabato 08 settembre 2012
La richiesta di variazione catastale dei fabbricati rurali già iscritti in Catasto fabbricati, classificati in categorie diverse da A/6 per le abitazioni e D/10 per quelli strumentali all’esercizio delle attività agricole (art. 7 comma 2-bis del DL 70/2011, conv. L. 106/2011) ha “di per sé efficacia sanante della situazione relativa all’anno in contestazione”.
Lo ha affermato la C.T. Prov. di Savona nella sentenza n. 67/1/12, depositata il 7 agosto 2012.
La decisione, che si pone in contrasto con l’orientamento recente della Corte di Cassazione, secondo cui la natura di fabbricato rurale sarebbe condizionata dalla classificazione catastale in A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali (cfr. fra le altre, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 agosto 2009 n. 18565 e n. 18570, Cass. 20 ottobre 2011 n. 21765 e 5 marzo 2012 n. 3420), ha tenuto maggiormente conto delle precisazioni dell’Amministrazione finanziaria, oltre che degli interventi della dottrina e di parte della giurisprudenza. Con la C.M. 20 marzo 2000 n. 50/E, infatti, è precisato che per il riconoscimento a fini fiscali della ruralità degli immobili devono sussistere le condizioni di cui all’art. 9 comma 3 e 3-bis del DL 557/93 (conv. L. 133/1994).
C’è tempo fino al 1° ottobre 2012 per la domanda di variazione
Proprio al fine di recepire l’orientamento della Suprema Corte, fanno notare i giudici, con l’art. 7, commi 2-bis e seguenti del DL n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, è stato espressamente stabilito che, ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati, i soggetti interessati possono presentare all’ufficio locale dell’Agenzia del Territorio una domanda di “variazione della categoria catastale” per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10. Domanda che può essere inviata fino al 1° ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica), in conseguenza della proroga dell’art. 29, comma 8 del DL n. 216/2011, conv. con modificazioni dalla L. n. 14/2012, ad opera dell’art. 3, comma 19 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (Decreto “spending review”), convertito dalla L. n. 135/2012.
Tornando alla fattispecie analizzata dalla commissione provinciale, in virtù del fatto che il contribuente ricorrente ha prodotto una copia della domanda catastale presentata all’Agenzia del Territorio di Savona per l’attribuzione della categoria catastale D/10, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale si attesta l’esistenza dei predetti requisiti rurali, la Commissione provinciale ha ritenuto che, sebbene la citata Agenzia non abbia ancora riconosciuto l’attribuzione della categoria catastale richiesta, la semplice presentazione della richiesta di variazione ha efficacia sanante della contestazione riguardante l’ICI relativa all’anno 2009.
In relazione all’efficacia della domanda di variazione catastale, l’art. 7, comma 2 del DM 26 luglio 2012 ha precisato che la presentazione delle domande e l’inserimento negli atti catastali dell’apposita annotazione hanno efficacia a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. In tal senso si è espressa l’Agenzia del Territorio, nella circolare 7 agosto 2012 n. 2, par. 2.1. Si segnala, tuttavia, che con una sentenza recente depositata il 24 maggio 2012 n. 77/1/12, seppur antecedente all’emanazione del DM 26 luglio 2012 e dei chiarimenti dell’Agenzia del Territorio, la C.T. Reg. di Milano ha stabilito che la variazione catastale non avrebbe effetti retroattivi, ma soltanto dalla data di presentazione della domanda.
  Arianna ZENI
FONTE:EUTEKNE

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