accertamento
Autotutela parziale a possibile «effetto calamita» per la mediazione tributaria
Nonostante una pretesa impositiva oltre
la soglia dei 20mila euro, il contribuente potrebbe essere obbligato a
ricorrere alla mediazione
L’accoglimento “parziale” di un’istanza di autotutela avanzata
dal contribuente nelle more dell’impugnazione dell’atto di accertamento
può variare radicalmente il procedimento difensivo del contribuente:
questi, infatti, in una circostanza del genere, potrebbe anche essere
obbligato a “virare” sull’istituto della mediazione e reclamo nonostante l’atto originario rechi una pretesa impositiva di importo superiore a 20mila euro.
La considerazione deriva dalle ulteriori riflessioni svolte dall’Agenzia delle Entrate riguardo al nuovo istituto disciplinato dall’articolo 17-bis del DLgs. n. 546/1992, contenute nella recente circolare n. 33 del 3 agosto scorso, che ha ratificato le risposte a diversi quesiti formulati dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
In dettaglio, il documento traccia nettamente uno spartiacque a titolo di presupposto per il passaggio obbligato del reclamo e della mediazione, ravvisabile non già nell’importo delle maggiori imposte richieste con l’avviso originariamente notificato, ma in quello contenuto nell’atto al momento dell’impugnazione.
Perciò, laddove – per effetto di un procedimento che dovesse intervenire prima dell’impugnazione da parte del contribuente – il quantum delle maggiori imposte dovesse scendere al di sotto della soglia di rilevanza dei 20mila euro, tale circostanza obbligherebbe il contribuente al viatico del reclamo e della mediazione tributaria.
Attenzione, però, al fatto che quanto costituisce rilievo ai fini della possibile “virata” obbligatoria sul reclamo non è l’azione dell’Agenzia delle Entrate, bensì il “momento” in cui la stessa viene eseguita.
Facciamo due esempi che contribuiranno a chiarire meglio il concetto, prendendo in considerazione la possibile diversa tempistica in ordine al medesimo avviso di accertamento.
Poniamo che, in data 20 settembre, un contribuente riceva un atto impositivo recante una pretesa per maggiori imposte complessive di 25.000 euro: successivamente, in data 30 settembre, ritenendo che l’atto sia parzialmente viziato, viene presentata all’Ufficio competente un’istanza di annullamento parziale in via di autotutela.
Il 27 ottobre, l’Ufficio accoglie la richiesta con rituale notifica al contribuente del provvedimento di sgravio parziale, dal quale deriva il mantenimento di una pretesa, in virtù della riduzione operata, per complessive maggiori imposte di 19.000 euro.
A questo punto, possono configurarsi due scenari:
- il contribuente, alla data di notifica dell’atto di accoglimento dell’autotutela, non ha ancora notificato il ricorso all’Ufficio;
- il contribuente, alla data di notifica dell’atto di accoglimento dell’autotutela, ha già notificato il ricorso all’Ufficio.
Nel primo caso, con la riconduzione del valore della controversia al di sotto della soglia dei 20.000 euro, per il contribuente insorge l’obbligo della fase del reclamo e della mediazione; il secondo caso, invece, nonostante la riduzione della pretesa la notifica del ricorso – e, attenzione, non già il “radicamento” della lite mediante la rituale costituzione in giudizio presso la competente Commissione tributaria – è condizione sufficiente a non obbligare il contribuente alla presentazione dell’istanza ai sensi del citato articolo 17-bis.
In tal senso depongono le risposte ai quesiti del paragrafo 5 della circolare dell’Agenzia delle Entrate diramata il 3 agosto scorso.
Ciò al fine non solo di dilatare i termini per la presentazione del “reclamo”, e con essi quelli del pagamento del terzo delle maggiori imposte richieste, ma anche per tentare la strada della definizione che, laddove dovesse trovare spazio nell’ambito dell’accertamento con adesione, permetterebbe un ulteriore risparmio in termini di riduzione della sanzioni (un terzo del minimo) rispetto a quelle eventualmente applicabili in sede di mediazione (come noto ancorate al 40% del minimo, secondo la misura prevista per la conciliazione giudiziale applicabile all’istituto del reclamo).
/ Carlo NOCERA
fonte:eutekne
La considerazione deriva dalle ulteriori riflessioni svolte dall’Agenzia delle Entrate riguardo al nuovo istituto disciplinato dall’articolo 17-bis del DLgs. n. 546/1992, contenute nella recente circolare n. 33 del 3 agosto scorso, che ha ratificato le risposte a diversi quesiti formulati dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
In dettaglio, il documento traccia nettamente uno spartiacque a titolo di presupposto per il passaggio obbligato del reclamo e della mediazione, ravvisabile non già nell’importo delle maggiori imposte richieste con l’avviso originariamente notificato, ma in quello contenuto nell’atto al momento dell’impugnazione.
Perciò, laddove – per effetto di un procedimento che dovesse intervenire prima dell’impugnazione da parte del contribuente – il quantum delle maggiori imposte dovesse scendere al di sotto della soglia di rilevanza dei 20mila euro, tale circostanza obbligherebbe il contribuente al viatico del reclamo e della mediazione tributaria.
Attenzione, però, al fatto che quanto costituisce rilievo ai fini della possibile “virata” obbligatoria sul reclamo non è l’azione dell’Agenzia delle Entrate, bensì il “momento” in cui la stessa viene eseguita.
Facciamo due esempi che contribuiranno a chiarire meglio il concetto, prendendo in considerazione la possibile diversa tempistica in ordine al medesimo avviso di accertamento.
Poniamo che, in data 20 settembre, un contribuente riceva un atto impositivo recante una pretesa per maggiori imposte complessive di 25.000 euro: successivamente, in data 30 settembre, ritenendo che l’atto sia parzialmente viziato, viene presentata all’Ufficio competente un’istanza di annullamento parziale in via di autotutela.
Il 27 ottobre, l’Ufficio accoglie la richiesta con rituale notifica al contribuente del provvedimento di sgravio parziale, dal quale deriva il mantenimento di una pretesa, in virtù della riduzione operata, per complessive maggiori imposte di 19.000 euro.
A questo punto, possono configurarsi due scenari:
- il contribuente, alla data di notifica dell’atto di accoglimento dell’autotutela, non ha ancora notificato il ricorso all’Ufficio;
- il contribuente, alla data di notifica dell’atto di accoglimento dell’autotutela, ha già notificato il ricorso all’Ufficio.
Nel primo caso, con la riconduzione del valore della controversia al di sotto della soglia dei 20.000 euro, per il contribuente insorge l’obbligo della fase del reclamo e della mediazione; il secondo caso, invece, nonostante la riduzione della pretesa la notifica del ricorso – e, attenzione, non già il “radicamento” della lite mediante la rituale costituzione in giudizio presso la competente Commissione tributaria – è condizione sufficiente a non obbligare il contribuente alla presentazione dell’istanza ai sensi del citato articolo 17-bis.
In tal senso depongono le risposte ai quesiti del paragrafo 5 della circolare dell’Agenzia delle Entrate diramata il 3 agosto scorso.
Nulla vieta la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione
Ovviamente,
aggiungiamo noi, nulla vieta al contribuente che si vede obbligato a
percorrere la strada del reclamo di far precedere la presentazione del
relativo atto da un’istanza di accertamento con adesione,
ove la tipologia dell’accertamento ricevuto o le vicissitudini che ne
hanno caratterizzato la fase endoprocedimentale lo consentano.Ciò al fine non solo di dilatare i termini per la presentazione del “reclamo”, e con essi quelli del pagamento del terzo delle maggiori imposte richieste, ma anche per tentare la strada della definizione che, laddove dovesse trovare spazio nell’ambito dell’accertamento con adesione, permetterebbe un ulteriore risparmio in termini di riduzione della sanzioni (un terzo del minimo) rispetto a quelle eventualmente applicabili in sede di mediazione (come noto ancorate al 40% del minimo, secondo la misura prevista per la conciliazione giudiziale applicabile all’istituto del reclamo).
/ Carlo NOCERA
fonte:eutekne
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