Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

sabato 8 settembre 2012

Per il commercialista, diritto d’autore fuori parcella

iva

Per il commercialista, diritto d’autore fuori parcella

Il compenso per la pubblicazione di un articolo non andrebbe fatturato perché il diritto d’autore non è riconducibile all’attività professionale

/ Sabato 08 settembre 2012
La disciplina legislativa del diritto d’autore trova le sue fonti in alcune disposizioni del codice civile (articoli 2575-2583) e nella legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, nel corso del tempo più volte oggetto di modifiche e integrazioni. Sono opere dell’ingegno di “carattere creativo” quelle appartenenti alle scienze e alle arti in genere, tutelate dal diritto d’autore che ha per oggetto il modo o la forma di espressione esterna dell’opera e non i contenuti intrinseci di essa, ossia i principi e le idee alla base dell’opera (cfr. circolare Assonime n. 30 del 5 aprile 2002).
L’Amministrazione finanziaria, con la C.M. n. 108/E del 3 maggio 1996, ha fatto presente che anche la redazione di articoli su giornali e riviste costituisce diritto d’autore, operando però un distinguo:
- la redazione di articoli in totale autonomia è tutelata dalla legge sul diritto d’autore e ad essa si applica la disciplina fiscale propria della cessione di un’opera d’ingegno;
- l’attività di semplice correzione di bozze o di predisposizione di notizie utili alla redazione di articoli rientra nell’ambito  dei rapporti di collaborazione, con conseguenti riflessi sostanziali sulla diversa disciplina fiscale applicabile al rapporto.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 145 del 28 giugno 2007, nel rispondere ad un quesito di un contribuente ha fornito ulteriori indicazioni in materia, pervenendo alla conclusione che i compensi percepiti dall’autore di un programma televisivo siano riconducibili al diritto d’autore e, dunque, esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lett. a) del DPR n. 633/1972. Viceversa, l’attività di collaborazione ai testi di un programma televisivo non è riconducibile al diritto d’autore e, dunque, è imponibile IVA.
Inoltre, l’Agenzia ha chiarito come “ai redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno si possa applicare il regime agevolato delle nuove iniziative produttive solo qualora l’autore consegua compensi nell’esercizio di un’arte e professione abituale, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir. In tale ipotesi i compensi percepiti dall’artista a fronte di collaborazione prestata per la realizzazione televisiva e cinematografica delle proprie opere rientrerebbero nel regime di cui alla predetta legge n. 388/2000”.
Tale chiarimento ha suscitato in molti notevole apprensione, poiché si è ritenuto di dover concludere che, laddove un soggetto svolga con partita IVA un’attività professionale e, ad esempio, percepisca delle somme a titolo di diritto d’autore per la realizzazione di un libro ovvero per la pubblicazione di articoli su giornali e riviste, queste debbano essere ricondotte nell’alveo dei compensi derivanti dall’attività professionale, laddove il loro contenuto sia riconducibile alle competenze tecniche della professione. E che, dunque, un commercialista che scriva di “fisco” o un avvocato che scriva di “diritto” debbano emettere regolare parcella, esclusa da IVA, ma ricomprendere l’incasso tra i compensi professionali da quadro RE.
Al riguardo, per quanto sarebbe utile una specifica pronuncia dell’Agenzia delle Entrate sul punto, chi scrive non condivide le suddette conclusioni. Infatti, è da ritenersi che l’Agenzia delle Entrate, con la citata risoluzione n. 145/2007 abbia circoscritto l’analisi al quesito sottopostogli, che riguardava una persona fisica con partita IVA che svolgeva attività di autore di programmi televisivi. Nel caso di specie, è indubitabile che il diritto d’autore sia connaturato alla prestazione svolta e, dunque, debba essere ricondotto all’attività artistica esercitata dal medesimo in modo professionale. Stesso dicasi per l’attore cinematografico e televisivo o per il cantante, le cui prestazioni sono ovviamente tutelate dal diritto d’autore e direttamente riconducibili all’attività esercitata con partita IVA. Peraltro, l’articolo 43, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che i compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica corrisposti ai lavoratori dello spettacolo soggetti ai contributi ENPALS (oggi INPS) siano esclusi dalla base contributiva e pensionabile nei (soli) limiti del 40% dell’importo complessivo dei compensi percepito, anche a fronte di altre eventuali prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa. La norma è stata emanata, come ricorda la circolare Enpals n. 1 del 15 gennaio 2004 (Prot. n. 1/CS), “Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo”, posto che i compensi per gli artisti venivano spesso pattuiti quasi per l’intero importo sotto forma di diritto d’autore e non di prestazione lavorativa, con la conclusione che sfuggivano alla contribuzione previdenziale.
L’ordinamento professionale di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e medici, ad esempio, non contempla tra le attività che possono essere svolte dall’iscritto quella di redazione di libri e articoli e, dunque, è da ritenersi che, laddove questi professionisti percepiscano a tale titolo compensi per diritto d’autore, gli stessi non siano riconducibili all’attività professionale e non debbano essere ricondotti ai ricavi professionali, dovendo invece essere assoggettati a tassazione sul 75% del loro ammontare (60% per gli autori di età inferiore ai 35 anni). D’altronde, la stesura di articoli e di libri è riconducibile alla libertà di pensiero costituzionalmente garantita e non è riferibile all’attività professionale. A questo punto, l’unico dubbio lecito è riferito all’attività di giornalista che, di mestiere, scrive articoli, attività questa direttamente connaturata con la specifica professione. Su tutta la questione sarebbe di conforto una pronuncia ufficiale.
 / Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA
FONTE:EUTEKNE

1 commento: