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lunedì 3 settembre 2012

Dal 2013, fattura anche per le operazioni extraterritoriali

  Martedì 28 agosto 2012
La nuova disciplina in materia di fatturazione, novellata dalla Direttiva n. 2010/45/UE, è stata recepita da uno schema di decreto legislativo applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013. Tra le novità principali, è prevista l’estensione dell’obbligo di emissione della fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ...( http://www.confapireggioemilia.it/Portals/0/archivio/sezioni/fattelettronica/schede/La%20commissione%20UE%20spiega%20la%20nuova%20fattura%20Iva%20articolo%20Ipsoa.pdf )

Obbligo di fatturazione per le operazioni non territoriali e conseguente dilatazione del volume d'affari. Dal 2013 l'emissione della fattura diverrà obbligatoria per molte operazioni extraterritoriali (per esempio: riparazione di un immobile che si trova all'estero o consulenza resa a un soggetto estero), che di conseguenza dovranno essere registrate e concorreranno alla determinazione del fatturato annuo dell'impresa. Con ulteriori riflessi sull'applicazione di taluni istituti collegati alla «grandezza» del contribuente. È quanto prevede la bozza di dlgs di recepimento della direttiva 2010/45/Ue predisposta dai tecnici del ministero dell'economia in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
Nell'ambito della riformulazione delle disposizioni in materia di fatturazione, che rappresentano la parte essenziale dell'intervento legislativo in cantiere, si prevede di estendere l'obbligo di emissione della fattura alle seguenti tipologie di operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del dpr 633/72:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle dell'art. 10, nn. da 1 a 4, del dpr 633/72 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro stato membro dell'Ue
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell'Ue.
Sulle fatture di cui al punto a) occorrerà riportare l'annotazione «inversione contabile», mentre su quelle di cui al punto b) l'annotazione «operazione non soggetta».
Per quanto concerne le operazioni sub a), l'obbligo di fatturazione, attualmente circoscritto alle prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all'art. 7-ter rese a soggetti passivi stabiliti in altro stato membro (ossia alle prestazioni che, se imponibili, vanno riportate negli elenchi Intrastat), sarà esteso, in sostanza, a tutte le operazioni effettuate verso soggetti passivi che siano debitori dell'Iva nello stato membro nel quale l'operazione è territoriale. Dalla formulazione letterale, non pare necessario che il destinatario sia «soggetto passivo stabilito» nello stato membro nel quale l'imposta è dovuta, sicché potrebbe essere anche un operatore economico stabilito ovunque (Italia, altro Paese Ue o extra Ue). Il problema è che le disposizioni sull'individuazione del debitore dell'imposta non sono armonizzate a livello comunitario (eccetto che per le prestazioni di servizi generiche scambiate fra soggetti passivi comunitari), per cui potrà risultare difficoltoso l'accertamento del presupposto al quale si ricollega l'imposizione dell'obbligo di fatturazione in capo al cedente/prestatore nazionale.
Per le operazioni sub b), invece, non dovrebbero porsi difficoltà applicative, giacché se il cessionario/committente è stabilito fuori dell'Ue, il fornitore nazionale dovrà in ogni caso emettere la fattura «non soggetta».
L'estensione «nazionale» degli obblighi non riguarda, comunque, tutte le operazioni extraterritoriali; ne rimangono escluse, ad esempio, quelle rese nei confronti di privati consumatori comunitari, anche fiscalmente pericolose (si pensi a una prestazione di servizi edili su un immobile in Francia effettuata nei confronti di un privato residente in Francia o in Italia).
Ad ogni modo, tutte le perplessità e le difficoltà operative sulle disposizioni in arrivo vanno imputate alla direttiva 45 del 2010, dato che la bozza recepisce le disposizioni dell'art. 219-bis della direttiva; occorre però aggiungere che, secondo tale articolo, nell'ipotesi sub a) non parrebbe necessaria l'emissione della fattura quando il destinatario deve emettere l'autofattura.
Volume d'affari. In base all'art. 20 del dpr 633/72, sono escluse dal volume d'affari del fornitore nazionale le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue ai sensi dell'art. 7-ter, ancorché sottoposte ad obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21, comma 6, del dpr 633/72. La bozza, al riguardo, prevede di cancellare questa esclusione, per cui dal 2013 tali prestazioni concorreranno al giro d'affari annuo del prestatore. Non solo. L'assoggettamento all'obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali descritte prima (lettere a e b), comporterà che anche queste operazioni saranno soggette all'obbligo di registrazione e concorreranno alla determinazione del volume d'affari.

In assenza di specifiche previsioni, ciò si rifletterà su taluni istituti basati, direttamente o indirettamente, sull'entità del fatturato, come le semplificazioni per i contribuenti minori e la determinazione dello status di esportatore abituale (a tale ultimo proposito, si potrebbe risolvere il problema prevedendo la rilevanza, ai fini dell'agevolazione degli acquisti in sospensione, delle operazioni non territoriali con diritto a detrazione).

Obbligo di fatturazione per le operazioni non territoriali dal 2013

Dal 2013 diverrà obbligatoria l'emissione della fattura per molte operazioni extraterritoriali che di conseguenza dovranno essere registrate e concorreranno alla determinazione del fatturato annuo dell'impresa. Si pensi alla manutenzione di un immobile che si trova all'estero o a una consulenza resa a un soggetto estero.
Questo è quanto prevede la bozza di Decreto in corso di pubblicazione, di recepimento della direttiva 2010/45/Ue e in particolare delle disposizioni dell'art. 219-bis della stessa.

Le operazioni soggette all’obbligo
- In particolare si prevede di estendere l'obbligo di emissione della fattura alle seguenti tipologie di operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Decreto Iva (DPR 633/72):
- cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle dell'art. 10, nn. da 1 a 4, del dpr 633/72 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro stato membro dell'Ue
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell'Ue.
Per la prima tipologia andrà annotata la dicitura “inversione contabile” sul documento emesso, mentre per l’altra tipologia, l'annotazione “operazione non soggetta”.

Per le operazioni creditizie, finanziarie e assicurative l'obbligo di fatturazione è a oggi circoscritto alle prestazioni di servizi c.d. generiche (art. 7-ter), rese a soggetti passivi stabiliti in altro stato membro (ossia alle prestazioni che, se imponibili, vanno riportate negli elenchi Intrastat).
Dal 2013 sarà esteso l’obbligo a tutte le operazioni effettuate verso soggetti passivi che siano debitori dell'Iva nello stato membro nel quale l'operazione è territoriale. In base all’articolo 219-bis della Direttiva comunitaria, tuttavia, non sembrerebbe necessaria l'emissione della fattura, quando il destinatario deve emettere l'autofattura.

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito fuori dell'Ue, il fornitore nazionale dovrà emettere la fattura “non soggetta”, senza distinzione tra soggetti stabiliti o meno nel paese extra-UE.

Eccezioni – I nuovi obblighi non riguardano tutte le operazioni extraterritoriali, ma sono escluse, ad esempio, quelle rese nei confronti di consumatori comunitari privati. Ad esempio una prestazione di servizi edili su un immobile in Francia effettuata nei confronti di un privato residente in Francia o in Italia non andrà obbligatoriamente certificata, anche se fiscalmente pericolosa.

Volume d'affari – Secondo l'art. 20 del Decreto Iva (DPR 633/72), sono escluse dal volume d'affari del fornitore nazionale le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue, ai sensi dell'art. 7-ter, anche se sottoposte ad obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21, comma 6, del DPR 633/72.
La bozza di decreto legislativo in cantiere prevede l’eliminazione di tale esclusione, per cui dal 2013 tali prestazioni concorreranno al giro d'affari annuo del prestatore.

L'assoggettamento all'obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali menzionate, comporterà che anche queste operazioni debbano essere registrate e concorreranno alla determinazione del volume d'affari.
Questo si rifletterà su certi istituti basati, direttamente o indirettamente, sull'entità del fatturato, come le semplificazioni per i contribuenti minori e la determinazione dello status di esportatore abituale.

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