Diritto societario
Denuncia al Tribunale in tutte le cooperative anche in liquidazione
A precisarlo è un’articolata pronuncia del Tribunale di Verona
L’art. 2409 c.c., in tema di denunzia al
Tribunale di gravi irregolarità, è applicabile anche alle spa in
liquidazione, ma non alle srl, nonché alle cooperative per azioni o a responsabilità limitata, siano o meno in fase di liquidazione.
Sono queste le conclusioni alle quali perviene il Tribunale di Verona nel decreto del 7 agosto 2012.
Alcuni soci di una cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione presentavano denuncia, ex art. 2409 c.c., nei confronti della relativa liquidatrice, addebitandole una serie di gravi irregolarità. La difesa della liquidatrice eccepiva l’inammissibilità del ricorso sulla base dell’assunto secondo cui l’art. 2409 c.c. non sarebbe applicabile nella fase di liquidazione delle società di capitali.
Prima di esaminare tale questione, il Tribunale di Verona sottolinea la necessità di risolvere, in via ufficiosa, quella relativa all’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società cooperative che rinviano alla disciplina delle srl, stante la non decisività delle indicazioni fornite dall’art. 2545-quinquiesdecies c.c.
A favore della soluzione estensiva deporrebbe non tanto il testo dell’art. 5 comma 2 lett. g) della legge delega per la riforma del diritto societario (L. 366/2001) – secondo cui la nuova disciplina avrebbe dovuto prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. – quanto il fatto che non è “concepibile”, in tale tipo di cooperative, un rimedio in grado di “assorbire” la denunzia di gravi irregolarità, come accade, invece, con i poteri riconosciuti al singolo socio di srl dai commi 2 e 3 dell’art. 2476 c.c.
In particolare, se la ratio della legittimazione individuale all’azione di responsabilità e alla domanda di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità è quella di consentire ai soci una reazione ad una gestione scorretta degli amministratori, altrimenti preclusa dal carattere chiuso della società, la stessa esigenza non è ravvisabile nelle società cooperative che rinviano alla disciplina delle srl. Una visione meramente contrattuale della cooperativa, infatti, è preclusa dalla circostanza che la relativa disciplina continua ad essere sottoposta ad un controllo sulla gestione da parte dell’autorità di vigilanza – esercitato attraverso revisioni e ispezioni straordinarie – che può arrivare fino alla revoca degli amministratori (art. 2545-sexiesdecies c.c.). In pratica, la disciplina sui poteri dei singoli soci di srl non supera il vaglio di compatibilità sancito dall’art. 2519 comma 2 c.c., legittimando, di contro, l’applicabilità della denunzia al Tribunale. La soluzione è in linea con precedenti interventi della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Salerno 22 febbraio 2011, Trib. Salerno 26 febbraio 2008 e Trib. Catania 14 aprile 2005). In dottrina, peraltro, è stata proposta la soluzione che vuole limitato alle sole cooperative in forma di spa il controllo giudiziario, salvo estenderlo anche alle cooperative in forma di srl in cui sia obbligatorio l’organo di controllo ovvero con legittimazione solo in capo ad esso.
Con riguardo, poi, alla specifica eccezione sollevata dalla difesa della liquidatrice, il Tribunale di Verona ritiene che debba essere ribadita, in esito alla riforma del diritto societario, la lettura estensiva dell’ambito di applicazione dell’art. 2409 c.c., ricomprendendovi anche le spa in liquidazione. Ciò in base alla decisiva considerazione che l’attività di liquidazione costituisce attività d’impresa in senso proprio, sebbene con finalità più limitata rispetto a quella ordinaria. Tale conclusione, peraltro, non è consentita per le srl, dal momento che il Legislatore ha ritenuto equipollenti al rimedio di cui all’art. 2409 c.c. quelli previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 2476 c.c., con una scelta che è stata ritenuta anche conforme alla Costituzione da Corte Cost. 29 dicembre 2005 n. 481 (per questo profilo, tuttavia, la decisione in commento sembrerebbe attenere alla sola legittimazione dei soci di srl, senza soffermarsi sulla problematica legittimazione dell’organo di controllo, ove obbligatoriamente presente).
/ Maurizio MEOLI
fonte:eutekne
Sono queste le conclusioni alle quali perviene il Tribunale di Verona nel decreto del 7 agosto 2012.
Alcuni soci di una cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione presentavano denuncia, ex art. 2409 c.c., nei confronti della relativa liquidatrice, addebitandole una serie di gravi irregolarità. La difesa della liquidatrice eccepiva l’inammissibilità del ricorso sulla base dell’assunto secondo cui l’art. 2409 c.c. non sarebbe applicabile nella fase di liquidazione delle società di capitali.
Prima di esaminare tale questione, il Tribunale di Verona sottolinea la necessità di risolvere, in via ufficiosa, quella relativa all’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società cooperative che rinviano alla disciplina delle srl, stante la non decisività delle indicazioni fornite dall’art. 2545-quinquiesdecies c.c.
A favore della soluzione estensiva deporrebbe non tanto il testo dell’art. 5 comma 2 lett. g) della legge delega per la riforma del diritto societario (L. 366/2001) – secondo cui la nuova disciplina avrebbe dovuto prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. – quanto il fatto che non è “concepibile”, in tale tipo di cooperative, un rimedio in grado di “assorbire” la denunzia di gravi irregolarità, come accade, invece, con i poteri riconosciuti al singolo socio di srl dai commi 2 e 3 dell’art. 2476 c.c.
In particolare, se la ratio della legittimazione individuale all’azione di responsabilità e alla domanda di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità è quella di consentire ai soci una reazione ad una gestione scorretta degli amministratori, altrimenti preclusa dal carattere chiuso della società, la stessa esigenza non è ravvisabile nelle società cooperative che rinviano alla disciplina delle srl. Una visione meramente contrattuale della cooperativa, infatti, è preclusa dalla circostanza che la relativa disciplina continua ad essere sottoposta ad un controllo sulla gestione da parte dell’autorità di vigilanza – esercitato attraverso revisioni e ispezioni straordinarie – che può arrivare fino alla revoca degli amministratori (art. 2545-sexiesdecies c.c.). In pratica, la disciplina sui poteri dei singoli soci di srl non supera il vaglio di compatibilità sancito dall’art. 2519 comma 2 c.c., legittimando, di contro, l’applicabilità della denunzia al Tribunale. La soluzione è in linea con precedenti interventi della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Salerno 22 febbraio 2011, Trib. Salerno 26 febbraio 2008 e Trib. Catania 14 aprile 2005). In dottrina, peraltro, è stata proposta la soluzione che vuole limitato alle sole cooperative in forma di spa il controllo giudiziario, salvo estenderlo anche alle cooperative in forma di srl in cui sia obbligatorio l’organo di controllo ovvero con legittimazione solo in capo ad esso.
Con riguardo, poi, alla specifica eccezione sollevata dalla difesa della liquidatrice, il Tribunale di Verona ritiene che debba essere ribadita, in esito alla riforma del diritto societario, la lettura estensiva dell’ambito di applicazione dell’art. 2409 c.c., ricomprendendovi anche le spa in liquidazione. Ciò in base alla decisiva considerazione che l’attività di liquidazione costituisce attività d’impresa in senso proprio, sebbene con finalità più limitata rispetto a quella ordinaria. Tale conclusione, peraltro, non è consentita per le srl, dal momento che il Legislatore ha ritenuto equipollenti al rimedio di cui all’art. 2409 c.c. quelli previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 2476 c.c., con una scelta che è stata ritenuta anche conforme alla Costituzione da Corte Cost. 29 dicembre 2005 n. 481 (per questo profilo, tuttavia, la decisione in commento sembrerebbe attenere alla sola legittimazione dei soci di srl, senza soffermarsi sulla problematica legittimazione dell’organo di controllo, ove obbligatoriamente presente).
Determinante il rilievo pubblicistico dell’attività delle cooperative
Ad
ogni modo, la conclusione in ordine all’applicabilità dell’art. 2409
c.c. alle spa in liquidazione è ritenuta valida anche per tutte le
cooperative che si trovino nella stessa fase, non essendovi ragioni,
sotto questo profilo, per giustificare una limitazione dell’ambito di
applicazione dell’art. 2545-quinquiesdecies
c.c. Anzi, osserva ancora il Tribunale di Verona, tale conclusione
appare perfettamente in linea con quanto evidenziato in ordine
all’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società cooperative a
responsabilità limitata. La medesima considerazione del rilievo pubblicistico dell’attività delle cooperative,
che impedisce di ritenere che la disciplina di cui all’art. 2476 commi 2
e 3 c.c. possa assorbire quella dell’art. 2409 c.c., induce ad
ammettere la possibilità di un controllo da parte dell’autorità
giudiziaria nella fase in cui più pregnante è l’interesse pubblico al
regolare svolgimento di essa./ Maurizio MEOLI
fonte:eutekne
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