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martedì 18 settembre 2012

Ritenuta dell’1,375% sui dividendi percepiti da società europee

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Ritenuta dell’1,375% sui dividendi percepiti da società europee

Tale aliquota vale, dal 2008, sia per le società residenti in Italia che per quelle residenti negli altri Paesi dell’Ue

/ Lunedì 17 settembre 2012
I dividendi erogati da società italiane a società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta dell’1,375%. Lo ha stabilito la C.T. Reg. de L’Aquila, con la sentenza n. 390 del 19 luglio 2012.
Il caso concerne una società di diritto belga, con sede legale a Bruxelles, che aveva percepito circa 5 milioni di euro di dividendi da una società italiana, sui quali gli intermediari avevano applicato una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ai sensi dell’articolo 10 della L. n. 148/1989, recante la ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni. La società belga presentava, allora, un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la restituzione della differenza tra quanto già trattenuto e quanto, invece, sarebbe stato effettivamente dovuto, ovvero l’1,375% sull’ammontare dei dividendi percepiti.
Occorre evidenziare che l’articolo 27, comma 3, del DPR 600/73 prevede che gli utili corrisposti a soggetti non residenti in Italia siano tassati tramite una ritenuta a titolo d’imposta, con l’aliquota del 27%, ma quest’ultima può essere ridotta nel caso in cui trovino applicazione le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L’articolo 1, comma 67, lett. a), n. 4), della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha modificato la disciplina generale, prevedendo, tramite l’aggiunta del comma 3-ter al citato articolo 27, un’aliquota ridotta all’1,375% per le distribuzioni di utili effettuate nei confronti delle società e degli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Wuropeo che sono inclusi nella cosiddetta white list.
Tale comma 3-bis è stato introdotto per dare attuazione alle raccomandazioni espresse con parere motivato dalla Commissione europea (28 giugno 2006 n. C-2544), che aveva rilevato la discriminazione, in tema di tassazione operata sui dividendi, tra società residenti in Italia e società residenti negli altri Stati membri. L’introduzione della ritenuta ridotta all’1,375% deriva dall’applicazione della percentuale di esclusione dalla formazione del reddito delle società residenti (95%) all’aliquota generale IRES (27,5%). Con la nuova normativa in vigore dal 2008, pertanto, sia le società residenti in Italia che quelle residenti nell’Unione europea sono soggette ad un’imposizione sui dividendi percepiti pari all’1,375%.
Con il ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso, la società belga chiedeva, quindi, l’applicazione della ritenuta dell’1,375% prevista, appunto, dal già citato comma 3-ter, anziché quella utilizzata del 15% derivante dalla Convenzione contro le doppie imposizioni. La società estera richiamava la giurisprudenza comunitaria con cui è stato stabilito che l’Italia verrebbe meno agli obblighi di cui all’articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, qualora assoggettasse i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri ad un regime fiscale meno favorevole di quello riservato ai dividendi distribuiti alle società residenti (Corte Ue, sent. 19 novembre 2009, C-540/07). Il ricorrente, inoltre, riportava il contenuto della circolare n. 32/2011, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva previsto che, al fine di dare piena ed effettiva applicazione all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, anche per i dividendi formatisi prima del 1° gennaio 2008 si sarebbe dovuta escludere l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 27, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, dovendosi invece applicare, al pari dei dividendi distribuiti alle società residenti, il regime ordinario.
I giudici regionali, investiti della questione, hanno richiamato la recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato deve ritenersi, infatti, coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale” (Cass. n. 6583/2011).
In conclusione, quindi, la C.T. Reg. ha stabilito che, avendo la società depositato apposita memoria al fine di dar conto della propria situazione di soggetto passivo in Belgio, sui dividendi percepiti dalla stessa occorreva applicare la ritenuta dell’1,375% e non quella del 15%, spettando, quindi, il rimborso richiesto, salvo la valutazione delle condizioni oggettive di ordine sostanziale ricadente sull’Amministrazione finanziaria.
 / Alessandro BORGOGLIO
fonte:eutekne

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