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mercoledì 26 settembre 2012

accertamento Nullo l’accertamento che trasforma un debito in una sopravvenienza

accertamento

Nullo l’accertamento che trasforma un debito in una sopravvenienza

A livello fiscale, non sono sopravvenienze attive i versamenti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti

/ Mercoledì 26 settembre 2012
L’Ufficio non può riqualificare come sopravvenienza attiva un debito di una società nei confronti del socio di maggioranza, per il solo fatto che tale debito non sia ancora stato soddisfatto a distanza di anni dalla sua insorgenza. È quanto ha stabilito la C.T. Reg. dell’Aquila, con la sentenza n. 54 dell’11 luglio 2012.
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una srl, con cui il Fisco aveva recuperato a tassazione l’importo iscritto dalla società tra i “debiti esigibili entro l’anno” e relativo al pagamento che la società avrebbe dovuto effettuare nei confronti del suo socio di maggioranza, che nel 2004 le aveva ceduto un terreno. La srl aveva corrisposto al socio, al momento del rogito notarile, l’importo di 5.000 euro, mentre il saldo di circa 120.000 euro avrebbe dovuto essere pagato entro i primi mesi del 2005. La società, però, non vi aveva poi provveduto.
Successivamente all’accertamento al socio, per mancata dichiarazione della plusvalenza derivante dall’alienazione del terreno, il Fisco riponeva la sua attenzione sulla srl acquirente dell’immobile. L’Ufficio contestava la circostanza che l’importo iscritto nei “Debiti esigibili entro l’anno” nel 2004 non fosse poi stato pagato e, pertanto, tale posta doveva considerarsi sostanzialmente afferente ad una rinuncia al credito da parte del socio. L’Amministrazione finanziaria, quindi, procedeva ad una riqualificazione della posta, trasformando la sua natura da finanziaria (debito) ad economica (sopravvenienza). In particolare, l’Ufficio recuperava a tassazione il predetto importo di circa 120.000 euro alla stregua di una sopravvenienza attiva scaturente dall’insussistenza della passività de qua. Veniva contestata, quindi, la violazione dell’articolo 88, comma 1, del TUIR, per cui si considera sopravvenienza attiva, tra l’altro, la sopravvenuta insussistenza  di spese, perdite o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
Impugnava la contribuente, ma i giudici di primo grado rigettavano il suo ricorso pur “riconoscendo fondata la doglianza circa la nullità dell’atto impugnato”. Appellava, quindi, la società, per evidente contraddittorietà della pronuncia gravata, e ribadendo che l’Ufficio non poteva trasformare un debito in una sopravvenienza per il solo fatto che questo non fosse stato onorato nei termini originariamente previsti.
Operazione tra socio e società alla stregua di un finanziamento
Il collegio del riesame ha osservato innanzitutto che, sotto il profilo civilistico, l’operazione tra socio e società può essere considerata alla stregua di un finanziamento, in base al secondo comma dell’articolo 2467 c.c., per cui s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Secondo i giudici regionali, con l’espressione “finanziamenti in qualsiasi forma effettuati”, il Legislatore ha inteso riferirsi a tutte quelle operazioni che raggiungono, anche indirettamente, il risultato di realizzare un apporto finanziario, come il mancato pagamento di crediti scaduti, le fidejussioni, nonché gli apporti dei soci realizzati con l’utilizzo di schemi contrattuali in cui il prestito di denaro o il finanziamento a favore della società non appare come tale in via diretta, così come è avvenuto nel caso in esame.
Neppure sotto il profilo fiscale, peraltro, la riqualificazione del debito operata dall’Ufficio poteva essere accettabile, secondo la Commissione, atteso che, anche nell’ipotesi in cui si fosse considerato il debito non più esigibile, a fronte di una rinuncia del socio creditore, l’articolo 88, comma 4, del TUIR osta alla sua trasformazione in una sopravvenienza attiva: tale disposizione stabilisce, infatti, che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti. In conclusione, quindi, l’appello della società è stato accolto e l’atto impositivo annullato.
 / Alessandro BORGOGLIO
fonte;eutekne

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