MONITORAGGIO FISCALE
Modulo RW al test degli esoneri soggettivi
Prima di redigere la dichiarazione, è
opportuno effettuare un test sull’ambito soggettivo di applicazione
della disciplina sul monitoraggio fiscale
In linea generale, devono compilare il modulo RW del modello UNICO 2012, se residenti in Italia e al ricorrere delle fattispecie previste dagli artt. 2 e 4 commi 1 e 2 del DL 167/90:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.
Pertanto, per il 2011 i soggetti sopracitati sono tenuti all’indicazione degli investimenti esteri di importo superiore a 10.000 euro e dei trasferimenti da, verso e sull’estero complessivamente effettuati oltre la medesima soglia.
Tuttavia, a seguito dell’introduzione di una disposizione specifica (art. 38 comma 13 del DL 31 maggio 2010 n. 78, conv. L. 122/2010), gli obblighi dichiarativi riguardanti le sezioni II e III del modulo RW non si applicano:
- alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
- ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Riguardo all’esonero dalla compilazione delle sezioni II e III per i lavoratori frontalieri, si concorda con la dottrina che ha osservato come il campo di applicazione del medesimo dovrebbe coincidere con quello della franchigia di 8.000 euro concessa dall’art. 1 comma 204 della L. 244/2007, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
In relazione a tale disposizione, la circ. Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2002 n. 15 (§ 13) ha chiarito che si tratta dei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o Paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro.
La circ. Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2001 n. 1 (§ 1.2.2) precisa che, per zone di frontiera si intendono, ad esempio, Francia, Austria e San Marino e, per Paesi limitrofi, il Principato di Monaco. Inoltre, la medesima impostazione sembra estensibile anche ai frontalieri che lavorano in Svizzera.
In merito, poi, si rileva come non sia chiaro il motivo per cui si sia deciso di circoscrivere l’esonero a chi lavora all’estero nelle zone di frontiera e non anche a chi, ancor più disagiato, pur avendo mantenuto il centro degli interessi vitali – e quindi la residenza fiscale – in Italia, lavora in Paesi lontani dall’Italia. Stranamente, infatti, alla luce dell’impianto normativo e di prassi sopracitato, un soggetto fiscalmente residente in Italia che lavora negli Stati Uniti durante l’anno non può beneficiare del medesimo esonero che verrebbe concesso ad un contribuente residente che svolge la propria attività lavorativa nella più vicina Francia.
Inoltre, ad avviso dell’Agenzia, l’attività lavorativa può considerarsi prestata all’estero in via continuativa qualora sia svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno. Ai fini del calcolo dei giorni, il periodo da considerare non deve necessariamente risultare ininterrotto, essendo sufficiente che il soggetto presti la propria attività all’estero per più di 183 giorni nel periodo d’imposta.
Nella circ. 21 giugno 2011 n. 28 (§ 5.3), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero si riferisce alle attività detenute all’estero nello stesso periodo d’imposta in cui per il lavoratore si è realizzata la condizione soggettiva di “frontaliere”.
Di conseguenza, un lavoratore che:
- possiede un deposito di 100.000 euro su un conto corrente francese nel 2010, ma che ha acquisito lo status di soggetto che lavora in una zona di frontiera solo nel 2011;
- beneficia dell’esonero dalla compilazione delle sezioni II e III del modulo RW solo nel modello UNICO 2012.
Salvatore SANNA
fonte:eutekne
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.
Pertanto, per il 2011 i soggetti sopracitati sono tenuti all’indicazione degli investimenti esteri di importo superiore a 10.000 euro e dei trasferimenti da, verso e sull’estero complessivamente effettuati oltre la medesima soglia.
Tuttavia, a seguito dell’introduzione di una disposizione specifica (art. 38 comma 13 del DL 31 maggio 2010 n. 78, conv. L. 122/2010), gli obblighi dichiarativi riguardanti le sezioni II e III del modulo RW non si applicano:
- alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
- ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Riguardo all’esonero dalla compilazione delle sezioni II e III per i lavoratori frontalieri, si concorda con la dottrina che ha osservato come il campo di applicazione del medesimo dovrebbe coincidere con quello della franchigia di 8.000 euro concessa dall’art. 1 comma 204 della L. 244/2007, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
In relazione a tale disposizione, la circ. Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2002 n. 15 (§ 13) ha chiarito che si tratta dei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero (zone di frontiera o Paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro.
La circ. Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2001 n. 1 (§ 1.2.2) precisa che, per zone di frontiera si intendono, ad esempio, Francia, Austria e San Marino e, per Paesi limitrofi, il Principato di Monaco. Inoltre, la medesima impostazione sembra estensibile anche ai frontalieri che lavorano in Svizzera.
In merito, poi, si rileva come non sia chiaro il motivo per cui si sia deciso di circoscrivere l’esonero a chi lavora all’estero nelle zone di frontiera e non anche a chi, ancor più disagiato, pur avendo mantenuto il centro degli interessi vitali – e quindi la residenza fiscale – in Italia, lavora in Paesi lontani dall’Italia. Stranamente, infatti, alla luce dell’impianto normativo e di prassi sopracitato, un soggetto fiscalmente residente in Italia che lavora negli Stati Uniti durante l’anno non può beneficiare del medesimo esonero che verrebbe concesso ad un contribuente residente che svolge la propria attività lavorativa nella più vicina Francia.
Occorre essere considerati frontalieri a fine anno
Si ricorda che la condizione di “frontaliere” deve sussistere alla data del 31 dicembre 2011,
data in cui il lavoratore deve ancora prestare la propria attività
lavorativa in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo.Inoltre, ad avviso dell’Agenzia, l’attività lavorativa può considerarsi prestata all’estero in via continuativa qualora sia svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno. Ai fini del calcolo dei giorni, il periodo da considerare non deve necessariamente risultare ininterrotto, essendo sufficiente che il soggetto presti la propria attività all’estero per più di 183 giorni nel periodo d’imposta.
Nella circ. 21 giugno 2011 n. 28 (§ 5.3), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero si riferisce alle attività detenute all’estero nello stesso periodo d’imposta in cui per il lavoratore si è realizzata la condizione soggettiva di “frontaliere”.
Di conseguenza, un lavoratore che:
- possiede un deposito di 100.000 euro su un conto corrente francese nel 2010, ma che ha acquisito lo status di soggetto che lavora in una zona di frontiera solo nel 2011;
- beneficia dell’esonero dalla compilazione delle sezioni II e III del modulo RW solo nel modello UNICO 2012.
Salvatore SANNA
fonte:eutekne
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