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lunedì 10 settembre 2012

Credito d’imposta senza dichiarazione «salvo» se l’Ufficio utilizza il 36-bis


Accertamento

Credito d’imposta senza dichiarazione «salvo» se l’Ufficio utilizza il 36-bis

Per la Cassazione, il disconoscimento del credito riportato a nuovo in caso di omessa dichiarazione deve avvenire con accertamento

/ Lunedì 10 settembre 2012
È ormai noto che, sulla base della circolare n. 34/2012, il contribuente che, in presenza di un’omessa dichiarazione, riporta a nuovo un credito IRPEF, IRES, IRAP e IVA si vedrà notificare una cartella di pagamento: secondo gli uffici, il credito che trae origine da una dichiarazione omessa può solo essere domandato a rimborso e mai essere riportato a nuovo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate è stata criticata da più parti, in quanto si afferma che, di fatto, gli uffici rinunciano al potere di autotutela imponendo al contribuente prima di versare le somme e, poi, di domandare il rimborso.
In sintesi, la violazione, ammesso che di violazione si tratti, dà luogo al controllo automatico, con avviso bonario e sanzioni da omesso versamento e, in tal caso, il contribuente dovrebbe versare imposte e sanzioni ridotte ottenendo la riduzione di queste ultime a un terzo ex art. 2 del DLgs. 462/97, per poi domandare il rimborso.
Se, invece, arriva la cartella di pagamento, magari perché il contribuente ha omesso di definire l’avviso o non ne ha avuto il tempo, il tutto si può “aggiustare” all’interno della fase di mediazione o di conciliazione giudiziale, tramite una sorta di “compensazione” e con sanzioni ridotte al 40%.
Per quanto ci consta, le critiche mosse alla circolare non hanno ancora preso in considerazione un aspetto fondamentale, statuito dalla Cassazione con sentenza n. 5318 del 2012, relativo ad un caso identico a quello esaminato nella circolare 34: per disconoscere un credito da dichiarazione omessa indebiamente riportato a nuovo, non può essere attivato il controllo automatico, ma serve un ordinario avviso di accertamento, posto che non si tratta di semplice controllo cartolare della dichiarazione, ma di eseguire verifiche ed effettuare valutazioni giuridiche (si veda sul punto “Per disconoscere i crediti d’imposta serve l’accertamento” del 4 aprile 2012).
Se così è, si supponga che UNICO 2010 sia stato omesso per un disguido telematico e che il credito da esso derivante sia riportato in UNICO 2011.
L’UNICO 2011 non può essere oggetto di liquidazione automatica, ma di avviso di accertamento.
Possibile l’accertamento con adesione
Allora, ne discende un’importante conseguenza: il contribuente, all’atto della ricezione dell’avviso di accertamento, può domandare l’accertamento con adesione, istituto che, al pari della mediazione e della conciliazione giudiziale, consente di “aggiustare il tutto” senza la necessità che il contribuente, sia concesso assurdamente, prima versi e poi domandi il rimborso delle somme appena versate.
Per le sanzioni, a nostro avviso non vi sono motivi ostativi alla loro riduzione ad un terzo come conseguenza dell’accertamento con adesione: da un lato, non opera l’inibizione per la definizione agevolata degli omessi versamenti ex art. 17 del DLgs. 472/97, in quanto riguarda solo, almeno secondo un’interpretazione, le sanzioni contestate mediante diretta iscrizione a ruolo; dall’altro, non è nemmeno applicabile la preclusione di cui all’art. 2 comma 5 del DLgs. 218/97, perché, come detto, non può trattarsi di liquidazione automatica.
Ecco che verrebbero meno le critiche mosse da più parti, siccome il tutto verrebbe “chiuso” con l’adesione e il contribuente pagherebbe solo interessi e sanzioni ridotte, senza nessun aggio di riscossione.
 / Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE

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