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venerdì 28 settembre 2012

iva Per la compensazione «orizzontale», modello IVA entro il 30 settembre


L’Assonime, con la circ. 24 di ieri, passa in rassegna novità, termini e modalità di compilazione della dichiarazione

/ Giovedì 27 settembre 2012
A pochi giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2012, e più in generale del modello UNICO 2012, Assonime interviene - con la circ. n. 24/2012 - commentando le principali novità che interessano le modalità e i termini di presentazione del modello IVA, nonché le peculiarità di compilazione.
La prima questione affrontata riguarda i vincoli alla compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, su cui Assonime, dopo aver ricordato l’abbassamento a 5.000 euro quale soglia massima di compensazione “libera” (ossia anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale o del modello TR), e la possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma anche per i soggetti che chiudono a debito o a saldo zero la dichiarazione, sottolinea che, per poter operare la compensazione orizzontale del credito eccedente la predetta soglia già a partire dal 16 ottobre, è necessario presentare in via telematica il modello entro il prossimo 30 settembre, e non il 1° ottobre 2012, pena lo “slittamento” al 16 novembre della prima data utile per poter effettuare l’anzidetta compensazione.
La seconda questione “procedurale” riguarda le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, per le quali la dichiarazione IVA deve essere composta di due moduli: uno relativo alle operazioni effettuate dalla stabile organizzazione (fatturate con una distinta serie di numerazione) e l’altro finalizzato ad accogliere le operazioni effettuate direttamente dal soggetto estero utilizzando la partita IVA della stabile organizzazione. A corollario di ciò, Assonime rammenta che, a partire dal 26 settembre 2009 (per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 11 del DL 135/2009), il soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia non può più nominare nel nostro territorio un rappresentante fiscale, né identificarsi direttamente, in quanto la posizione IVA della stabile organizzazione “assorbe” tutte le operazioni (per le questioni transitorie, si veda la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 108/2011).
Per quanto concerne le novità nella compilazione dei modelli, Assonime segnala principalmente quanto segue:
- nel quadro VA, relativo alle informazioni generali, sono stati inseriti i nuovi righi da VA20 a VA26, finalizzati all’inserimento degli estremi dei rapporti finanziari, bancari o postali intrattenuti dal soggetto passivo, al fine di poter fruire della riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di documentazione ai fini IVA ed imposte sui redditi (art. 2, comma 36-vicies ter, del DL n. 138/2011), la cui compilazione a parere di Assonime è facoltativa in quanto condizione per fruire del suddetto “sconto”;
- nel quadro VE, dedicato al volume d’affari, oltre all’inserimento di un apposito rigo (VE23) destinato all’accoglimento delle operazioni con aliquota IVA del 21% effettuate a partire dal 17 settembre 2011, a seguito dell’incremento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21% (art. 2, comma 2, del DL 138/2011), è stato modificato il rigo VE34, con l’inserimento dei nuovi campi 6 e 7, in cui devono indicarsi le operazioni in reverse charge, effettuate dal 1° aprile 2011, relative alla cessione di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato. Si ricorda, a tale proposito, che l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 59/2010) ha precisato che sono escluse dall’inversione contabile le cessioni effettuate dai commercianti al minuto (art. 22 del DPR 633/72), nonché quelle effettuate da soggetti diversi nei confronti di consumatori finali;
- nel quadro VJ, destinato ad accogliere l’imposta a debito relativa alle operazioni in reverse charge, sono stati aggiunti i nuovi righi VJ15 e VJ16, relativi agli acquisti dei suddetti beni (cellulari e dispositivi a circuito integrato) da parte degli acquirenti che hanno applicato l’imposta con il regime dell’inversione contabile;
- nel quadro VF, infine, sono stati introdotti il nuovo rigo VF12 relativo agli acquisti con aliquota 21% e il nuovo rigo VF18 in cui indicare l’imponibile degli acquisti, intracomunitari e interni, di beni e servizi con detrazione ridotta o esclusa ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, o di altre disposizioni (nel rigo VF19, invece, confluiscono gli acquisti e le importazioni con imposta indetraibile in quanto afferenti ad operazioni esenti).
 / Sandro CERATO
FONTE:EUTEKNE

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