accertamento
Accertamenti ancora aperti per chi ha condonato l’IVA nel 2000
Secondo la circ. 1 dell’Agenzia, l’illegittimità del condono IVA riespande accertamento e termini raddoppiati
/ Sabato 14 gennaio 2012
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri la circolare n. 1 del 2012, che riguarda i termini di accertamento nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi, relativamente all’IVA, dei condoni del 2002. In sostanza, il tema concerne sia la sentenza 247/2011 della Corte Costituzionale, sia il recente intervento del DL 138/2011 (art. 2, comma 5-ter), argomento già esaminato in precedenti articoli, e risolto in senso opposto a quello sostenuto dall’Ufficio (si veda “Condono IVA per il 2002 accertabile entro fine 2012“ del 10 settembre 2011).
Andando, però, per ordine, è opportuno riepilogare cosa è successo negli ultimi dieci anni.
Nel 2002, la L. 289/2002 ha istituito varie forme di condono, che consentivano di sanare la posizione fiscale dei contribuenti, si andava dal famoso “condono tombale” alla definizione degli accertamenti, sino alla sanatoria dei processi.
Uno degli effetti di alcune sanatorie era l’inibizione del potere di accertamento, e la copertura per i reati fiscali.
Il DL 223/2006 ha modificato l’art. 57 del DPR 633/72, sancendo che, in presenza di violazioni penali, i termini per accertare l’IVA sono raddoppiati e che la nuova norma si applica ai termini pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, quindi al 31 dicembre del 2006 (così, se ci sono reati, il 2001, decaduto a fine 2006, poteva essere accertato sino alla fine del 2010).
Nel 2006, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 17 luglio 2008, ha affermato che il condono IVA è incompatibile con il diritto comunitario. Conseguenza? I periodi d’imposta condonati possono essere accertati senza problemi, quindi anche se c’è condono tombale il Fisco può effettuare la rettifica. Allora, senza violazioni penali, l’anno 2002 poteva essere accertato sino alla fine del 2007, con violazioni penali sino alla fine del 2011. Successivamente, è sopravvenuta la sentenza 247/2011 della Consulta, che, in riferimento al raddoppio, ha sancito che il termine raddoppiato si applica anche se la violazione penale è stata constatata a periodi d’imposta decaduti. Quindi, ad esempio per il 2002, se la violazione fosse stata scoperta nel 2010, il termine per l’accertamento era al 31 dicembre 2011, non al 31 dicembre 2007.
Il Fisco ha però “chiesto” al Legislatore ancora un po’ di tempo per accertare i contribuenti che, sulla base di un provvedimento (il condono) creato dallo stesso Legislatore, avevano sanato le annualità 2000, 2001 e 2002. Per questo motivo, il DL 138/2011 ha sancito che, con esclusivo riferimento all’IVA e per i contribuenti che hanno condonato, i termini pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno. Risultato? Come chiaramente detto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile accertare:
- entro il 31 dicembre 2012, il 2000 se c’è un’omessa dichiarazione e sono presenti gli estremi di un reato (il 2000, con omessa dichiarazione, è decaduto il 31 dicembre 2006, con reati si va al 2011, con il decreto 138 al 2012);
- entro il 31 dicembre 2013, le omesse dichiarazioni sul 2001;
- entro il 31 dicembre 2012, le dichiarazioni del 2002 (il 2002 decadeva il 31 dicembre 2007, con reati si arriva al 2011, con il decreto 138 al 2012.
Ma non è tutto, perché viene sostenuto (e ciò può essere compatibile con il DL 138/2011), che il discorso non vale solo per il tombale, ma anche per le altre definizioni, ivi inclusa quella sugli accertamenti di cui all’art. 15 della L. 289/2002.
In che maniera bypassare il fatto che l’accertamento sarebbe, tecnicamente, definito? Basta emetterne uno ulteriore, tanto il potere accertativo, come si dirà, ha avuto una sorta di “riespansione”. La Corte Costituzionale, conscia di ciò che il Legislatore/Fisco poteva fare, ha puntualmente, nella sentenza 247/2011, posto un freno all’arbitrio dell’Amministrazione finanziaria, sancendo che, “in nessun caso“, la proroga da reato si può sommare con altre disposizioni di proroga, presenti e future, in modo da non rendere eccessivamente pesante il raddoppio, il che striderebbe ovviamente con la Costituzione.
Solo dopo, nella parte conclusiva, la Corte Costituzionale inibisce a chiare lettere il cumulo di diverse proroghe (per esempio con la proroga biennale per chi non aveva aderito ai condoni), parte “non vista” dalla circolare.
Occorre bene evidenziare, come fatto nella circolare, che gli estremi di un reato fiscale non sempre sussistono se le evasioni hanno un elevato importo, posto che non tutti i reati prevedono la soglia di punibilità (si pensi all’emissione di fatture false).
I contribuenti, pertanto, devono aspettarsi, nei prossimi anni, vari accertamenti ultratardivi, basati su tale assunto, e, a nostro avviso, senza ulteriori pronunce della Consulta il ricorso sarà la strada obbligata.
Andando, però, per ordine, è opportuno riepilogare cosa è successo negli ultimi dieci anni.
Nel 2002, la L. 289/2002 ha istituito varie forme di condono, che consentivano di sanare la posizione fiscale dei contribuenti, si andava dal famoso “condono tombale” alla definizione degli accertamenti, sino alla sanatoria dei processi.
Uno degli effetti di alcune sanatorie era l’inibizione del potere di accertamento, e la copertura per i reati fiscali.
Il DL 223/2006 ha modificato l’art. 57 del DPR 633/72, sancendo che, in presenza di violazioni penali, i termini per accertare l’IVA sono raddoppiati e che la nuova norma si applica ai termini pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, quindi al 31 dicembre del 2006 (così, se ci sono reati, il 2001, decaduto a fine 2006, poteva essere accertato sino alla fine del 2010).
Nel 2006, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 17 luglio 2008, ha affermato che il condono IVA è incompatibile con il diritto comunitario. Conseguenza? I periodi d’imposta condonati possono essere accertati senza problemi, quindi anche se c’è condono tombale il Fisco può effettuare la rettifica. Allora, senza violazioni penali, l’anno 2002 poteva essere accertato sino alla fine del 2007, con violazioni penali sino alla fine del 2011. Successivamente, è sopravvenuta la sentenza 247/2011 della Consulta, che, in riferimento al raddoppio, ha sancito che il termine raddoppiato si applica anche se la violazione penale è stata constatata a periodi d’imposta decaduti. Quindi, ad esempio per il 2002, se la violazione fosse stata scoperta nel 2010, il termine per l’accertamento era al 31 dicembre 2011, non al 31 dicembre 2007.
Il Fisco ha però “chiesto” al Legislatore ancora un po’ di tempo per accertare i contribuenti che, sulla base di un provvedimento (il condono) creato dallo stesso Legislatore, avevano sanato le annualità 2000, 2001 e 2002. Per questo motivo, il DL 138/2011 ha sancito che, con esclusivo riferimento all’IVA e per i contribuenti che hanno condonato, i termini pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno. Risultato? Come chiaramente detto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile accertare:
- entro il 31 dicembre 2012, il 2000 se c’è un’omessa dichiarazione e sono presenti gli estremi di un reato (il 2000, con omessa dichiarazione, è decaduto il 31 dicembre 2006, con reati si va al 2011, con il decreto 138 al 2012);
- entro il 31 dicembre 2013, le omesse dichiarazioni sul 2001;
- entro il 31 dicembre 2012, le dichiarazioni del 2002 (il 2002 decadeva il 31 dicembre 2007, con reati si arriva al 2011, con il decreto 138 al 2012.
Ma non è tutto, perché viene sostenuto (e ciò può essere compatibile con il DL 138/2011), che il discorso non vale solo per il tombale, ma anche per le altre definizioni, ivi inclusa quella sugli accertamenti di cui all’art. 15 della L. 289/2002.
In che maniera bypassare il fatto che l’accertamento sarebbe, tecnicamente, definito? Basta emetterne uno ulteriore, tanto il potere accertativo, come si dirà, ha avuto una sorta di “riespansione”. La Corte Costituzionale, conscia di ciò che il Legislatore/Fisco poteva fare, ha puntualmente, nella sentenza 247/2011, posto un freno all’arbitrio dell’Amministrazione finanziaria, sancendo che, “in nessun caso“, la proroga da reato si può sommare con altre disposizioni di proroga, presenti e future, in modo da non rendere eccessivamente pesante il raddoppio, il che striderebbe ovviamente con la Costituzione.
Lettura (non totale) della sentenza 247/2011 della Consulta
Qui interviene la circolare, che, “dimentica” di tale passo della sentenza (ricordiamo che il passo è nel punto 5.2.2), cita la sola affermazione contenuta nel punto 2.1.2, ove i giudici, correttamente, affermano che, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, vi è “la riespansione del potere accertativo dell’amministrazione finanziaria e, per quanto qui interessa, l’applicabilità della denunciata normativa concernente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni tributarie di rilevanza penale ai sensi del d.lgs. n. 74/2000”. È lapalissiano: se il condono IVA non è compatibile e va disapplicato, anche l’inibizione dall’accertamento viene meno, quindi il 2002 può essere accertato sino al 31 dicembre del 2007, e se ci sono reati sino alla fine del 2011.Solo dopo, nella parte conclusiva, la Corte Costituzionale inibisce a chiare lettere il cumulo di diverse proroghe (per esempio con la proroga biennale per chi non aveva aderito ai condoni), parte “non vista” dalla circolare.
Occorre bene evidenziare, come fatto nella circolare, che gli estremi di un reato fiscale non sempre sussistono se le evasioni hanno un elevato importo, posto che non tutti i reati prevedono la soglia di punibilità (si pensi all’emissione di fatture false).
I contribuenti, pertanto, devono aspettarsi, nei prossimi anni, vari accertamenti ultratardivi, basati su tale assunto, e, a nostro avviso, senza ulteriori pronunce della Consulta il ricorso sarà la strada obbligata.
Nessun commento:
Posta un commento